Roma, 09/02/2017
Comunicato del Direttivo Anai sugli elenchi degli operatori economici delle Soprintendenze
archivistiche e bibliografiche.
Gli attuali elenchi degli operatori economici istituiti presso le Soprintendenze archivistiche e
bibliografiche sono stati costituiti in base ad avviso pubblico ai sensi dell’art. 332 del DPR n. 207/2010,
ossia ai sensi del Regolamento di esecuzione e di attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, sostituito oggi dal d.Lgs. n. 50/2016 e, ove esistenti, resi pubblici in base alla normativa vigente.
Al netto di una normativa puntuale seppur complessa, le difformità d’utilizzo generano ambiguità
d’intendimento. Nello specifico, l’interpretazione estensiva rispetto all’utilizzo degli elenchi, ammette la
possibilità di utilizzo degli stessi da parte di altre stazioni appaltanti.
In alcuni casi si afferma chiaramente che “L’elenco degli operatori economici non costituisce un elenco
di archivisti qualificati e non è destinato alla diffusione ad enti pubblici o privati possessori di archivi di
cui all’art. 10 del d.lgs 42/2004”, facendo quindi intendere che la predisposizione di tali elenchi per
alcune soprintendenze archivistiche e bibliografiche ha funzionalità interna ed esclusiva. In altri si
dichiara che “i nominativi inseriti negli elenchi di archivisti qualificati possono essere comunicati a
soggetti terzi, pubblici o privati, che ne facciano richiesta nell’ambito di progettazione ed esecuzione di
lavori archivistici”.
ANAI ritiene che tali elenchi siano funzionali all’istituzione che li ha istituiti. Se da una parte appare
possibile considerare l’iscrizione in questi elenchi come un requisito per l’attribuzione di un punteggio
aggiuntivo, dall’altra tale riconoscimento, secondo principi di correttezza e di trasparenza, deve sempre
essere esplicitato nei criteri di selezione adottati dall’operatore che attua la selezione. E, in nessun caso,
la presenza o l’assenza in questi elenchi può rappresentare un requisito di esclusione.
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