È quanto ha deciso il Garante della privacy con il provvedimento n. 383/2012.
La diffusione sul sito web istituzionale di una scuola di dati personali relativi agli studenti non è previsto da nessuna norma di legge o di regolamento.
Nel caso specifico una signora ha scritto al garante perchè sul sito di un liceo di Roma è stato pubblicato l'elenco degli studenti distinti per classe iscritti al primo anno.
Il dirigente scolastico del liceo ha sostenuto che la pubblicazione degli elenchi degli iscritti alle prime classi rientra nella finalità di trasparenza amministrativa.
Il garante non ha accettato questa giustificazione e ha rilevato che, per il codice della privacy (articolo 19 del d.lgs 196/2003), la diffusione di dati personali da parte di un soggetto pubblico è ammessa unicamente quando prevista da una norma di legge o di regolamento.
Le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti istituzionali dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, devono preventivamente verificare che una norma di legge o di regolamento preveda tale operazione di trattamento.
Nel caso specifico non c'è una norma di legge o di regolamento che ammetta la diffusione di dati personali degli iscritti alle prime classi. Di conseguenza il Garante ha ritenuto illecito il trattamento dei dati effettuato dal liceo e ha vietato di diffondere ulteriormente i nominativi dei propri studenti distinti per classe sul proprio sito Internet istituzionale, in assenza di una norma di legge o di regolamento che ammetta tale operazione di trattamento. E non si può richiamare una generica finalità di trasparenza amministrativa.
Il provvedimento in esame si inquadra nel vademecum elaborato dal garante sul rispetto della privacy a scuola, che contiene altre misure di esclusione della diffusione di dati su internet. Ad esempio è vietata la diffusione sul sito web dei dati nominativi degli studenti i cui genitori sono in ritardo nel pagamento della retta o del servizio mensa è vietato.
Altrettanto per la diffusione dei nomi degli studenti che usufruiscono gratuitamente del servizio mensa per ragioni di reddito o di appartenenza a fasce deboli.
On line possono essere messi solo avvisi di carattere generale. Le comunicazioni che riguardano i singoli vanno indirizzate esclusivamente agli stessi.
Fonte: Italia Oggi del 5 marzo 2013
Elaborazione notizia: Federprivacy
http://www.federprivacy.it/informazione ... cuole.html