E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 3 dicembre 2014 il
Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria - 12 novembre 2014
Registro dei provvedimenti
n. 513 del 12 novembre 2014
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;
....
[i]TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
1. adotta ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera h) del Codice l'allegato "A", recante le "Linee-guida in materia di riconoscimento biometrico e firma grafometrica", che forma parte integrante della presente deliberazione, al fine di informare i titolari di trattamento, i produttori di tecnologie biometriche, i fornitori di servizi e gli interessati sui diversi aspetti connessi alla protezione dei dati personali, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza, e sui presupposti di legittimità dei trattamenti dei dati biometrici;
2. prescrive, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera c) del Codice, che i titolari di trattamenti biometrici comunichino al Garante, entro ventiquattro ore dalla conoscenza del fatto, le violazioni dei dati biometrici secondo le modalità di cui al paragrafo 3;
3. individua, nei termini di cui al paragrafo 4, i casi di esonero dalla presentazione di istanza di verifica preliminare, e prescrive ai soggetti che intendano procedere in qualità di titolari a tali trattamenti, ai sensi dell'art. 17 del Codice, di adottare le misure e gli accorgimenti tecnici, organizzativi e procedurali descritti nel medesimo paragrafo, nonché di rispettare i presupposti di legittimità e le indicazioni contenute nelle allegate linee-guida con particolare riferimento al capitolo 4 "Principi generali e adempimenti giuridici";
4. prescrive ai titolari di trattamenti biometrici che non abbiano richiesto la verifica preliminare al Garante:
a. di adottare – entro centottanta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – le misure e gli accorgimenti di cui al paragrafo 4, qualora i trattamenti siano compresi nei casi di esonero dall'obbligo di verifica preliminare;
ovvero
b. di sospendere – entro il medesimo termine – i trattamenti e di sottoporre gli stessi a verifica preliminare, con interpello al Garante ai sensi dell'art. 17 del Codice;[/i]