Agenda Digitale: aggiornamenti e commenti

Re: Agenda Digitale: aggiornamenti e commenti

Messaggioda Sergio P. Del Bello » 06/02/2018, 13:12

Agenda Digitale, 30/01/&2018, Guido Scorza, Affari Regolamentari nazionali ed europei Team Digital del commissario Diego Piacentini alla Presidenza del Consiglio

Cos’è il difensore civico digitale e a che servirà. Scorza: “Ecco vantaggi e sfide”

Cittadini e imprese, potranno, in pochi clic, segnalare all’ufficio del difensore civico digitale gli ostacoli che incontrano nell’esercizio dei loro diritti di cittadinanza digitale e/o gli inadempimenti di amministrazioni e concessionari di pubblici servizi. Ma bisognerà lavorare subito per la sua istituzione

l nuovo testo del comma 1-quater dell’articolo 17 del Codice dell’Amministrazione Digitale [CAD] entrato in vigore sabato dispone: “È istituito presso l’AgID l’ufficio del difensore civico per il digitale, a cui è preposto un soggetto in possesso di adeguati requisiti di terzietà, autonomia e imparzialità. Chiunque può presentare al difensore civico per il digitale, attraverso apposita area presente sul sito istituzionale dell’AgID, segnalazioni relative a presunte violazioni del presente Codice e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione da parte dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2.
...
Rivoluzionari, tuttavia, potrebbero essere gli effetti dell’applicazione della nuova disciplina se attuata tempestivamente e, soprattutto, in modo efficace.

Per la prima volta dal 2005 – data del varo del Codice dell’amministrazione digitale – i “nuovi” diritti riconosciuti a cittadini e imprese allo scopo di semplificare e rendere più efficace il loro rapporto con l’Amministrazione potrebbero passare da buoni propositi e eterne speranze a veri e propri diritti di cittadinanza in digitale capaci di dar forma e sostanza al dialogo tra cittadini, imprese, amministrazioni e fornitori di servizi pubblici.
...
Le funzioni del difensore civico
Per la prima volta, infatti, esisterà una figura, un ufficio, un soggetto – terzo, imparziale, competente e autonomo per legge – al quale cittadini e imprese potranno rivolgersi, in maniera agile, semplice e immediata, senza formalità, intermediari professionali né carte da bollo per segnalare amministrazioni e concessionari di pubblici servizi che, a dispetto delle regole del Codice, resistono ostinatamente alla trasformazione digitale e ostacolano il Paese lungo la strada del futuro.

Sin qui l’unica chance era scrivere una PEC direttamente all’amministrazione riottosa o, magari, rivolgersi a un avvocato perché trascinasse quell’amministrazione davanti ai Giudici amministrativi.
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Re: Agenda Digitale: aggiornamenti e commenti

Messaggioda Sergio P. Del Bello » 04/02/2018, 18:54

Newsletter Belisario, n. 2, 30/01/2018

Piano triennale per l'informatica nella PA

Cloud computing:
aperte fino al 1° marzo le consultazioni sulle Circolari Agid su Cloud provider e soluzioni SaaS per la pubblica amministrazione


Prosegue il percorso di progressiva implementazione delle azioni previste dal Piano Triennale. E continua a porre al centro dell’attenzione il cloud computing.
È stata pubblicata dall’Agenzia per l’Italia Digitale la circolare “Criteri per la qualificazione dei Cloud Service Provider pubblici per la PA” che ha l’obiettivo di definire regole e procedure per la qualificazione di fornitori di servizi cloud per la pubblica amministrazione.

La circolare, che rimarrà in consultazione fino al 1 marzo, rappresenta un ulteriore tassello per favorire la crescita dell’offerta di servizi cloud e il raggiungimento degli obiettivi in materia di razionalizzazione delle risorse ICT della PA.
Prosegue - sempre fino al 1 marzo - anche la consultazione sulla circolare per la qualificazione delle soluzioni Software as a Service per la PA (il cui termine iniziale era fissato per il 29 gennaio).

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Consultazione sulla Circolare "Criteri per la qualificazione dei Cloud Service Provider per la PA"
Consultazione sulla Circolare "Criteri per la qualificazione di servizi SaaS per il Cloud della PA"
La sezione del Piano Triennale dedicata a Data Center e Cloud
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Re: Agenda Digitale: aggiornamenti e commenti

Messaggioda Sergio P. Del Bello » 31/01/2018, 22:22

Cantieri PA digitale, 31/01/29018, Maria Guercio, presidente Anai e advisor Cantiere Documenti digitali

CANTIERE DOCUMENTI, GUERCIO (ANAI): “ECCO I RISULTATI DEL GRUPPO DI LAVORO”

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Il Tavolo Cantieri Documenti digitali ha operato coinvolgendo tutti i partecipanti in gruppi di lavoro per i quali si sono definiti – sin dal primo incontro – obiettivi specifici e raggiungibili nell’arco temporale previsto (febbraio-dicembre 2017). Grazie alIa disponibilità di esperti e rappresentanti di imprese e istituzioni, non solo il piano originario delle attività è stato rigorosamente rispettato garantendo la predisposizione dei rapporti tecnici, ma si è anche avviato un confronto sulla complessità delle attuali procedure per il riuso del software in ambito pubblico con l’obiettivo di proporre indicazioni per il superamento delle criticità riscontrate.

I temi affrontati hanno riguardato in particolare:

il manuale di gestione
la valutazione dei software per la gestione documentale e le procedure per il riuso
i modelli per la conservazione digitale.
I studi raccolti nel Report 2017 del Cantiere Documenti digitali, a cura dei coordinatori di ciascun gruppo di lavoro, descrivono le metodologie adottate e i risultati raggiunti. Sono in alcuni casi accompagnati da allegati e documenti tecnici di notevole rilievo operativo. Mostrano nel complesso quanto sia ancora essenziale, in questa fase lunga di transizione digitale, condividere tra gli stakeholder pubblici e privati gli interrogativi tecnici, le questioni organizzative che ancora non trovano soluzioni convincenti, i nodi aperti nell’interpretazione di una normativa articolata e in continua revisione.

> Scarica Cantiere Documenti digitali – Report 2017, edizioni ForumPA

Nel caso del gruppo di lavoro sul manuale di gestione le questioni al centro del lavoro hanno riguardato un doppio ordine di questioni:

l’individuazione dei criteri che consentano una definizione di qualità dei manuali esistenti, la loro comparazione e lo sviluppo di una checklist basata su una metrica pesata da utilizzare anche per l’elaborazione di nuovi manuali,
la definizione degli interventi necessari all’adeguamento dei manuali rispetto alle nuove disposizioni in materia di digitalizzazione e di formazione e gestione di documenti digitali nativi.
Lo strumento di analisi è stato progettato in modo da consentire l’applicazione anche reiterativa di processi di auto-valutazione da parte degli enti.

Il metodo utilizzato per lo sviluppo della checklist per la valutazione del manuale di gestione ha mostrato subito la propria efficacia ed è stato perciò adottato dal gruppo di lavoro dedicato all’analisi delle piattaforme di gestione documentale. In questo caso, tuttavia, l’attività, avviata nel mese di settembre 2017, si è limitata (per mancanza di tempo) alla elaborazione di un documento preliminare, condiviso con la comunità di pratiche che si raccoglie nell’ambito del progetto Recap e destinato a un ulteriore e significativo lavoro di approfondimento nel corso del 2018. In particolare, il documento formalizza una prima griglia di riferimento rinviando a una fase successiva la definizione di una metrica dettagliata. La griglia in questione individua i requisiti funzionali fondamentali per la selezione e li articola in aree funzionali (gestione documentale di base, gestione documentale avanzata, gestione dei workflow, gestione dell’archivio, gestione della conservazione), servizi e caratteristiche architetturali e di disaster recovery. Si tratta, come si è detto, di una prima riflessione che dovrà essere accompagnata da un approfondito lavoro di analisi, innanzitutto finalizzato a circoscrivere gli ambiti rilevanti per un attività di valutazione pesata e di confronto.

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Sul piano metodologico, il lavoro dei gruppi si è svolto utilizzando necessariamente la collaborazione in rete, che ha consentito di gestire a costo zero e con efficacia spazi di lavoro comune. Gli incontri a Roma hanno consentito il confronto diretto sui diversi temi e hanno favorito, nonostante il poco tempo a disposizione, uno scambio tutt’altro che formale delle esperienze maturate all’interno dei diversi gruppi, come testimoniato ad esempio dalla decisione di riutilizzare la forma della checklist predisposta per la valutazione di qualità dei manuali di gestione nell’analisi e nel confronto delle piattaforme documentali.

Non vi è dubbio che il poco tempo a disposizione abbia limitato la portata operativa dei risultati raggiunti, tenuto conto che le questioni al centro della riflessione si sono mostrate molto più aperte e impegnative di quanto ipotizzato nell’iniziale piano dei lavori. Rimane indubbio il valore dei prodotti elaborati da parte di ciascun gruppo, così come è risultato confermato il bisogno di luoghi e occasioni che consentano di scambiare dal basso idee, esperienze e proposte.
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Re: Agenda Digitale: aggiornamenti e commenti

Messaggioda Sergio P. Del Bello » 28/01/2018, 17:35

Cantieri PA digitale, 27/10/2017, Maria Guercio, presidente dell’Associazione nazionale archivistica italiana – advisor Cantiere Documenti digitali

DALLE REGOLE TECNICHE ALLE LINEE GUIDA: LA QUALITÀ DIPENDE DAL CONFRONTO E DALLA COOPERAZIONE

Una riflessione complessiva sugli aspetti rilevanti che hanno caratterizzato nel 2017 il ruolo dei patrimoni documentari per la trasformazione digitale del Paese deve considerare almeno tre dimensioni:

quella normativa, che da almeno un ventennio richiede la nostra attenzione e che, anche quest’anno, ci ha offerto nuovi provvedimenti su cui discutere,
quella più strettamente tecnica, che – grazie al Piano triennale – ha costretto le istituzioni, le imprese e gli esperti ad affrontare temi che sembravano definiti e consolidati,
quella organizzativa, che questa volta sembra aver preso una strada innovativa e promettente, grazie soprattutto all’entusiasmo e alla partecipazione costante e fattiva – in molte sedi – di amministrazioni e imprese di settore.
Nel contributo che segue, l’analisi verrà condotta a partire dalla valutazione critica della proposta di Codice dell’amministrazione digitale e del legame che alcune nuove disposizioni mostrano di avere con quanto già previsto in termini tecnici nel Piano triennale. L’obiettivo principale sarà tuttavia quello di offrire suggerimenti e indicazioni di natura organizzativa, gli unici – a parere di chi scrive – in grado di trasformare adempimenti e regole in soluzioni operative efficaci e utili al Paese, ai suoi cittadini e alle sue istituzioni.

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Le risposte che il legislatore ha quest’anno in parte approvato e in parte solo proposto appaiono alquanto contraddittorie e, quindi, solo in minima parte destinate a trasformarsi in azioni sistematiche di innovazione, come testimoniano i due esempi che seguono:

Il caso della circolare 2/2017 del ministro per la semplificazione e la p.a. per l’attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA): le linee guida che offrono un supporto concreto agli enti, sciogliendo dubbi interpretativi e proponendo (allegato 3. Modalità di realizzazione del registro degli accessi) soluzioni tecniche basate sul riuso delle infrastrutture di protocollo esistenti, individuando scenari di varia complessità, ma tutti caratterizzati dal principio dell’integrazione e dell’interoperabilità;
la proposta di articolo 40-ter del Codice dell’amministrazione digitale Sistema di ricerca documentale: un articolo (ancora in bozza e alquanto oscuro negli obiettivi, nelle forme, negli strumenti, nelle responsabilità e nei costi), finalizzato a sperimentare un sistema “volto a facilitare la ricerca dei documenti soggetti a registrazione di protocollo” e “dei fascicoli dei procedimenti” (articolo 40-ter del Codice dell’amministrazione digitale)
Nel primo caso le linee guida intervengono per consolidare quanto di buono si è venuto sviluppando in questi anni e delineano interventi migliorativi e di facile implementazione; nel secondo viene avanzata, in un contesto non appropriato, in forme irrituali e in totale assenza di riscontri tecnici, un’idea di sperimentazione priva di garanzie, nella forma inevitabile di un’applicazione sviluppata centralmente, impegnativa in termini implementativi.
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Certo, il lavoro di cooperazione non si conclude in pochi mesi, ma ha bisogno di continuità e di strumenti collaborativi. Oltre all’entusiasmo delle comunità di pratiche, quindi, si rende necessario un supporto consapevole degli interlocutori istituzionali di riferimento, che dovrebbe avere una dimensione più robusta di quella finora garantita dalla, pur indispensabile, presenza dei loro rappresentanti nei gruppi di lavoro, anche in considerazione del fatto che le linee guida che nel 2018 dovranno sostituire le attuali regole tecniche sul protocollo informatico, sulla conservazione digitale e sul documento elettronico non avranno alcuna credibilità se saranno solo il frutto di team tecnici esclusivi e autoreferenziali.
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Re: Agenda Digitale: aggiornamenti e commenti

Messaggioda Sergio P. Del Bello » 24/01/2018, 11:20

Un interessante e completo commento del nuovo CAD di Francesco Addante su Facebook , 12/01/2018

Il 12 gennaio 2018 è stato pubblicato in G.U. il Dlgs. n. 217 del 13 dicembre 2017, recante modifiche al “Codice dell’Amministrazione digitale” (“Cad”), che entreranno in vigore a decorrere dal 27 gennaio 2018.

L’esigenza di questa sesta revisione del “Codice” è stata resa utile principalmente per supportare l’attuazione del “Piano triennale per l’informatica” delineato dal Team per la trasformazione digitale.

Il tentativo è quello di mettere al centro un modello di digitalizzazione capace di farsi accettare da cittadini, imprese, e Pubblica Amministrazione. Del resto, la buona digitalizzazione non si impone per legge ma riesce ad imporsi perché funziona: finché sarà più facile presentare un’istanza su un foglio di carta che in digitale, non c’è legge o sanzione in grado di convincere Pubbliche Amministrazioni, cittadini ed imprese ad essere davvero digitali.

Purtroppo la buona digitalizzazione non si compra sul mercato, ma occorrono capaci professionalità che riescano a riorganizzare i processi massimizzando l’ausilio offerto dalle tecnologie, mettendo al centro i soggetti interessati: funzionari pubblici e privati cittadini. La carenza di professionalità con adeguati profili professionali tecnici, di informatica giuridica e manageriali nelle Pubbliche Amministrazioni (e non solo) è l’elemento più critico, come è stato rilevato anche dalla relazione conclusiva della Commissione parlamentare di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle PP.AA., pubblicata il 26 ottobre 2017.

Sicuramente, l’individuazione dell’Ufficio unico per il digitale e la nomina del relativo Responsabile, disposta dall’art. 17, introdotta dalla penultima modifica al “Cad”, è un adempimento irrinunciabile, considerata la specificità del profilo professionale e l’impatto organizzativo. La possibilità, introdotta dal nuovo art. 17, comma 1-septies, del “Cad”, di esercitare le funzioni dell’Ufficio unico in forma associata, offre l’opportunità a molti Enti di piccole ma anche di medie dimensioni di dotarsi di figure competenti e consorziare gli investimenti necessari.

L’aspetto culturale resta comunque quello centrale, che deve essere rimosso attuando “politiche di reclutamento e formazione del personale finalizzate alla conoscenza e all’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nonché dei temi relativi all’accessibilità e alle tecnologie assistive” (art. 13 del “Cad”).

Tornando al centro della questione, in merito al Decreto “correttivo”, si evince in prima battuta un ulteriore ampliamento dell’ambito di applicazione ai gestori di servizi pubblici, ivi comprese le Società quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse. Il motivo è da ricercare nella filosofia che guida le ultime 2 modifiche del “Cad”, sintetizzato molto bene dal nuovo art. 3, rubricato “Carta della cittadinanza digitale”, secondo cui, “chiunque ha il diritto di usare, in modo accessibile ed efficace, le soluzioni e gli strumenti di cui al presente ‘Codice’ nei rapporti con i soggetti di cui all’art. 2, comma 2 (Pubbliche Amministrazioni, Società a partecipazione pubblica e gestori servizi pubblici)”. Infatti, quando si parla di diritti di cittadinanza digitale, ciò che conta è poter usufruire del servizio in modo semplice, moderno e usabile esteso alla platea più ampia possibile di erogatori di servizi.

Tra i nuovi diritti riconosciuti c’è quello di eleggere il proprio domicilio digitale e di pubblicarlo nei relativi Elenchi. Come noto, tale diritto è un obbligo per Professionisti, Imprese e PP.AA. mediante pubblicazione, rispettivamente, degli relativi indirizzi Pec presso Ini-Pec (“Indice nazionale indirizzi Pec”) e Ipa (“Indice delle Pubbliche Amministrazioni”); dal 27 gennaio 2018 si aggiunge la facoltà da parte di cittadini e “gli altri Enti di diritto privato, non tenuti all’iscrizione in albi professionali o nel Registro delle imprese”, di pubblicare il loro domicilio nel nuovo Indice nazionale dei domicili digitali.

La realizzazione di questo terzo Indice sono affidate ad Agid (“Agenzia per l’Italia digitale”) che dovrà provvedere entro il 27 gennaio 2019 avvalendosi delle strutture informatiche di Infocamere Spa. Al completamento dell’Anpr (“Anagrafe nazionale popolazione residente”), Agid provvede al trasferimento dei domicili digitali contenuti nell’Anpr.

Con decorrenza fissata da un emanando Decreto, dunque, le Pubbliche Amministrazioni dovranno comunicare in digitale, non solo verso Imprese e Professionisti, ma anche verso i cittadini e gli altri soggetti che hanno pubblicato in questo Elenco il loro domicilio digitale come previsto dal comma 4, art. 3-bis del “Cad”, nel quale si dispone che “le Pubbliche Amministrazioni e i gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato. Ogni altra forma di comunicazione non può produrre effetti pregiudizievoli per il destinatario. L’utilizzo di differenti modalità di comunicazione rientra tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale ai sensi dell’art. 11, comma 9, del Dlgs. n. 150/09”.

Resta da valutare l’impatto operativo di questa disposizione. Di fatto, il Funzionario che dovrà notificare un atto a un cittadino, prima di tutto, dovrà accertarsi della presenza o meno del domicilio digitale in quel giorno, visto che la facoltà di pubblicare l’indirizzo può essere in qualsiasi momento revocata dall’interessato.

Dovranno pertanto essere adottate soluzioni applicative “smart”, ottimizzate per un ambiente digitale nel quale l’interoperabilità fra applicativi permette ai sistemi di dialogare automaticamente e quindi richiedere ed ottenere il dato in tempo reale.

Nella logica di una più ampia diffusione delle comunicazioni digitali è stato disposto, al comma 2 dell’art. 6-quater del “Cad”, che gli indirizzi Pec pubblicati in Ini-Pec dei Professionisti iscritti in Albi verranno inseriti anche nel nuovo Indice previa comunicazione da parte dell’Agid. L’interessato avrà tempo 30 giorni dalla comunicazione per rifiutare l’inserimento del proprio indirizzo Pec nel nuovo Indice (art. 65, comma 5, Dlgs. n. 217/17). Il fine è chiaro: indurre il Professionista – già obbligato a comunicare in elettronico con la P.A. per gli affari inerenti la propria professione – ad accettare anche le comunicazioni elettroniche che riguardano la sua sfera di privato cittadino.

Si rammenta che altri importanti diritti sono riconosciuti ai cittadini in merito all’uso delle tecnologie già dal 2016, e fra questi il diritto a presentare istanze e monitorare on line l’andamento del procedimento, accedere ai servizi mediante “Spid” (“Sistema pubblico di identità digitale”), pagare mediante Piattaforma “PagoPA”. Qualora tali diritti non vengano riconosciuti da una Pubblica Amministrazione, potranno essere fatti valere presso il Difensore civico del digitale.

Il nuovo art. 17 del “Cad” prevede che tale figura non sia più prevista all’interno dell’Ente ma venga istituita presso Agid al fine di rendere più incisivo il suo ruolo, offrendo al cittadino la possibilità di far valere i propri diritti presso un soggetto terzo autorevole. La segnalazione della presunta violazione dei diritti potrà essere presentata direttamente da un’Area del sito dell’Agid, ed il Difensore civico se la ritiene fondata “invita il soggetto responsabile della violazione a porvi rimedio tempestivamente e comunque non oltre 30 giorni. Le decisioni del Difensore civico sono pubblicate in un’apposita Area del sito Internet istituzionale” (art. 17, comma 1-quater del “Cad”).

Tra gli aspetti che toccano l’operatività, è da ricordare la modifica apportata all’art. 20 del “Cad” in merito alla validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici, prevedendo, tra gli strumenti utili a conferirne valore giuridico probatorio oltre alla firma digitale e le firma elettronica avanzata, anche una nuova possibilità di firmare i documenti “previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’Agid ai sensi dell’art. 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all’autore”. La novità è dirompente: di fatto si accetta il principio che, in ambiente digitale, dobbiamo ripensare la firma non come un’azione dell’autore sul documento ma come un processo teso a salvaguardare l’integrità e l’autenticità. Procedura sicuramente utile a conferire valore giuridico probatorio alle comunicazione via web, quale la presentazione di un’istanza on line previa identificazione informatica mediante “Spid”.

Altro elemento innovativo del “Correttivo” è l’emanazione di regole tecniche mediante atto Agid pubblicato in Gazzetta Ufficiale in sostituzione del Decreto, la cui procedura di emanazione spesso è stata lenta, non in sincronia con l’evoluzione delle tecnologie. La nuova modalità indicata all’art. 71 del “Cad” prevede che le regole tecniche vengano adottate dopo una breve consultazione pubblica di 30 giorni, anche mediante la “Piattaforma nazionale per la governance della trasformazione digitale” prevista dall’art. 18 del “Cad” e dopo aver sentito le Amministrazioni competenti in materia, quali il Garante della Privacy e la Conferenza unificata.

Rivoluzionaria l’introduzione della “Piattaforma digitale nazionale dati” prevista dall’art. 53-ter del “Cad”, indispensabile per superare la logica a silos delle 160.000 basi dati nel quale è distribuito il patrimonio informativo della Pubblica Amministrazione. Il Progetto ha l’obiettivo di creare le condizioni per condividere in sicurezza i dati, facilitandone così lo scambio ed evitando di chiedere più volte la stessa informazione al cittadino o impresa. Si va dunque oltre alla filosofia degli open data, per i quali è prevista la pubblicazione di dataset aperti e riutilizzabili dal mercato, prevedendo la condivisione di dati utili a fini istituzionali che altrimenti dovrebbero essere richiesti e scambiati di volta in volta. Esempi che vanno in questo senso sono rappresentati dalla realizzazione dell’Anpr (“Anagrafe nazionale popolazione residente”), dal “Repertorio nazionale dei dati territoriali” (“Rndt”), la “Banca-dati dei contratti pubblici” (“Bdncp”), il Casellario giudiziale, il Registro delle imprese, e cosi via.

Il Decreto attuativo nel quale dovranno essere stabilite le modalità di realizzazione della Piattaforma dovrà essere emanato in tempi rapidissimi entro il 27marzo 2018 dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Garante per la Protezione dei dati personali e le Amministrazioni. Il compito operativo di implementazione verrà affidato al Team per la trasformazione digitale.

La migrazione verso i Poli strategici nazionali utile a consolidare l’intera infrastruttura informatica della P.A. e garantire un adeguato standard di sicurezza e di continuità operativa è previsto che avvenga anche mediante accordi fra Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 15 della Legge n. 241/90; in tal caso, l’erogazione dei servizi applicativi, infrastrutturali e di dati da parte della P.A. eletta a Polo strategico nazionale deve avvenire con il solo ristoro dei soli costi di funzionamento.

Cercando di estrapolare gli elementi essenziali del Decreto “correttivo” in questione, potremmo individuare almeno 2 direttrici di intervento ritenute strategiche per incentivare la diffusione del digitale nel Paese. La prima tende a diffondere la comunicazione elettronica fra cittadini e Istituzioni, la seconda tenta di sviluppare infrastrutture capaci di far comunicare applicativi mediante la condivisione di dati. Quest’ultima è la vera sfida da vincere per ottenere benefici dalla buona digitalizzazione.
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Re: Agenda Digitale: aggiornamenti e commenti

Messaggioda Sergio P. Del Bello » 24/01/2018, 0:23

FInformazioneFiscale, 23/01/2018

Cos’è il domicilio digitale?

Domicilio digitale: cos'è, a cosa serve e come richiederlo? Ecco quali sono le novità introdotte dal Codice dell'amministrazione digitale pubblicato in GU del 12 gennaio 2018.

Domicilio digitale per tutti e su base volontaria: inizierà dalla primavera 2018 la rivoluzione nel rapporto tra cittadini e Pubblica Amministrazione.

Con la pubblicazione del decreto correttivo del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) nella Gazzetta Ufficiale del 12 gennaio 2018 si è tornati a parlare di domicilio digitale e, trattandosi di un’importante novità che cambierà la vita quotidiana dei privati cittadini, in molti si domandano cos’è e a cosa serve.

Con l’introduzione del domicilio digitale nel 2018 i privati cittadini dotati di PEC o di altri servizi di recapito certificati potranno optare per la notifica degli atti della PA direttamente a mezzo mail: multe, cartelle esattoriali o raccomandate, per fare alcuni esempi.

Il domicilio digitale diventerà dunque il proprio recapito telematico, l’indirizzo presso cui si potranno ricevere tutte le comunicazioni inviate dagli uffici della Pubblica Amministrazione.

Cerchiamo di capire di seguito cos’è il domicilio digitale, a cosa serve e cosa cambia con la sua introduzione dal 2018.

Domicilio digitale: cos’è?
Il domicilio digitale è, o meglio dire sarà, l’indirizzo telematico presso cui i privati cittadini potranno scegliere di ricevere gli atti della Pubblica Amministrazione, dagli avvisi di giacenza fino alle cartelle esattoriali.

Ad oggi il domicilio digitale è già obbligatorio per i titolari di partita Iva e, a partire dalla metà del 2018, lo switch off diventerà opzionale anche per i privati.
A cosa serve e quali sono i vantaggi? I cittadini che decideranno di dotarsi di domicilio digitale non riceveranno più le classiche e temute raccomandate colorate nella propria cassetta della posta, ma potranno comunicare con la Pubblica Amministrazione tramite il proprio computer.

Si tratta di una vera e propria rivoluzione nel rapporto tra cittadini e Stato, che da un lato consentirà alle PA di risparmiare e dall’altro punta a semplificare il rapporto tra privati e PA.
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Re: Agenda Digitale: aggiornamenti e commenti

Messaggioda Sergio P. Del Bello » 22/01/2018, 23:03

Agenda Digitale, 17/01/2018, di Massimiliano Nicotra, avvocato, Esperto di diritto delle tecnologie, membro del Blockchain Education Network Italia e Niccolò Travia, avvocato, PhD in diritto civile, cultore della materia, socio fondatore di Blockchain Education Network Italia

Documento informatico, come cambia con il nuovo CAD: tutti i dettagli

Per la prima volta, con il testo appena andato in GU, è stabilito un principio di equivalenza. Una nuova modalità di creazione di documenti informatici con efficacia probatoria pari a quelli sottoscritti con firma elettronica qualificata o avanzata. Ecco che significa e le implicazioni

È stato recentemente pubblicato in G.U. il d.l.vo 13 dicembre 2017 n. 217, recante modificazioni ed integrazioni al Codice dell’Amministrazione Digitale (d.l.vo n. 82/2005 – CAD).

L’art. 20 del nuovo decreto sostituisce la formulazione del comma 1-bis, prevedendo che il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta ed ha l’efficacia prevista dall’art. 2702 del Codice Civile, ovverosia quella di fare piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta, anche qualora sia “formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’AgID ai sensi dell’articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all’autore”.

La previsione introduce nel nostro ordinamento una nuova modalità di creazione di documenti informatici con efficacia probatoria pari a quelli sottoscritti con firma elettronica qualificata o avanzata. In particolare, il documento informatico è idoneo a soddisfare il requisito della forma scritta ed assume valenza ex art. 2702 c.c. non più solamente attraverso la sua sottoscrizione con le tradizionali tipologie di firme elettroniche (qualificata ed avanzata), ma anche nel caso in cui il suo autore sia previamente identificato ed il processo garantisca l’integrità ed immodificabilità del documento creato, nonché riesca ad attribuire, in maniera manifesta ed inequivoca, la paternità del documento stesso al suo autore.

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Il nostro ordinamento è stato tra i primi al mondo a sancire il c.d. principio di equivalenza,
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Le firme elettroniche qualificate sono associate ad un certificato elettronico, ossia un attestato elettronico che collega i dati di convalida di una firma elettronica a una persona fisica e conferma almeno il nome o lo pseudonimo di tale persona. La possibilità di utilizzare anche firme elettroniche avanzate, svincolate da un certificato elettronico, era oggi comunque collegata all’utilizzo di un particolare dispositivo ed ad una serie di adempimenti procedurali previsti dagli artt. 55 e seguenti delle regole tecniche in materia (DPCM 22 febbraio 2013).

Con l’introduzione della nuova disposizione l’identificazione del firmatario non è più unicamente affidata alla presenza di un certificato elettronico o all’associazione ex ante di una firma elettronica avanzata al firmatario stesso, bensì si attribuisce all’AgID un potere generale di stabilire i requisiti affinché un processo di identificazione informatica possa dar luogo alla creazione di firme elettroniche con valore pari a quelle già oggi conosciuto nel nostro ordinamento.
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Re: Agenda Digitale: aggiornamenti e commenti

Messaggioda Sergio P. Del Bello » 17/01/2018, 1:30

Newsletter
n. 1 del 16 gennaio 2018

La PA digitale
a cura dell'Avv. Ernesto Belisario
per agevolare amministrazioni, addetti ai lavori e cittadini nella comprensione delle principali novità del Decreto n. 217/2017, vi rendiamo disponibile il testo del CAD aggiornato con le ultime modifiche, da scaricare in formato .pdf.

Scarica il testo del CAD coordinato e aggiornato con le modifiche del Correttivo 2017
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Allegati
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Re: Agenda Digitale: aggiornamenti e commenti

Messaggioda Sergio P. Del Bello » 12/01/2018, 19:14

Sulla Gazzetta Ufficiale di oggi 12/01/2018 è stato pubblicato il
decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217,
contenente disposizioni integrative e correttive al Codice dell’Amministrazione Digitale che entrerà in vigore il 27 gennaio 2018.
Sergio P. Del Bello
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Re: Agenda Digitale: aggiornamenti e commenti

Messaggioda Sergio P. Del Bello » 10/01/2018, 12:20

SPID scadenza per la PA marzo 2018

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