Un interessante e completo commento del nuovo CAD di Francesco Addante su Facebook , 12/01/2018
Il 12 gennaio 2018 è stato pubblicato in G.U. il Dlgs. n. 217 del 13 dicembre 2017, recante modifiche al “Codice dell’Amministrazione digitale” (“Cad”), che entreranno in vigore a decorrere dal 27 gennaio 2018.
L’esigenza di questa sesta revisione del “Codice” è stata resa utile principalmente per supportare l’attuazione del “Piano triennale per l’informatica” delineato dal Team per la trasformazione digitale.
Il tentativo è quello di mettere al centro un modello di digitalizzazione capace di farsi accettare da cittadini, imprese, e Pubblica Amministrazione. Del resto, la buona digitalizzazione non si impone per legge ma riesce ad imporsi perché funziona: finché sarà più facile presentare un’istanza su un foglio di carta che in digitale, non c’è legge o sanzione in grado di convincere Pubbliche Amministrazioni, cittadini ed imprese ad essere davvero digitali.
Purtroppo la buona digitalizzazione non si compra sul mercato, ma occorrono capaci professionalità che riescano a riorganizzare i processi massimizzando l’ausilio offerto dalle tecnologie, mettendo al centro i soggetti interessati: funzionari pubblici e privati cittadini. La carenza di professionalità con adeguati profili professionali tecnici, di informatica giuridica e manageriali nelle Pubbliche Amministrazioni (e non solo) è l’elemento più critico, come è stato rilevato anche dalla relazione conclusiva della Commissione parlamentare di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle PP.AA., pubblicata il 26 ottobre 2017.
Sicuramente, l’individuazione dell’Ufficio unico per il digitale e la nomina del relativo Responsabile, disposta dall’art. 17, introdotta dalla penultima modifica al “Cad”, è un adempimento irrinunciabile, considerata la specificità del profilo professionale e l’impatto organizzativo. La possibilità, introdotta dal nuovo art. 17, comma 1-septies, del “Cad”, di esercitare le funzioni dell’Ufficio unico in forma associata, offre l’opportunità a molti Enti di piccole ma anche di medie dimensioni di dotarsi di figure competenti e consorziare gli investimenti necessari.
L’aspetto culturale resta comunque quello centrale, che deve essere rimosso attuando “politiche di reclutamento e formazione del personale finalizzate alla conoscenza e all’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nonché dei temi relativi all’accessibilità e alle tecnologie assistive” (art. 13 del “Cad”).
Tornando al centro della questione, in merito al Decreto “correttivo”, si evince in prima battuta un ulteriore ampliamento dell’ambito di applicazione ai gestori di servizi pubblici, ivi comprese le Società quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse. Il motivo è da ricercare nella filosofia che guida le ultime 2 modifiche del “Cad”, sintetizzato molto bene dal nuovo art. 3, rubricato “Carta della cittadinanza digitale”, secondo cui, “chiunque ha il diritto di usare, in modo accessibile ed efficace, le soluzioni e gli strumenti di cui al presente ‘Codice’ nei rapporti con i soggetti di cui all’art. 2, comma 2 (Pubbliche Amministrazioni, Società a partecipazione pubblica e gestori servizi pubblici)”. Infatti, quando si parla di diritti di cittadinanza digitale, ciò che conta è poter usufruire del servizio in modo semplice, moderno e usabile esteso alla platea più ampia possibile di erogatori di servizi.
Tra i nuovi diritti riconosciuti c’è quello di eleggere il proprio domicilio digitale e di pubblicarlo nei relativi Elenchi. Come noto, tale diritto è un obbligo per Professionisti, Imprese e PP.AA. mediante pubblicazione, rispettivamente, degli relativi indirizzi Pec presso Ini-Pec (“Indice nazionale indirizzi Pec”) e Ipa (“Indice delle Pubbliche Amministrazioni”); dal 27 gennaio 2018 si aggiunge la facoltà da parte di cittadini e “gli altri Enti di diritto privato, non tenuti all’iscrizione in albi professionali o nel Registro delle imprese”, di pubblicare il loro domicilio nel nuovo Indice nazionale dei domicili digitali.
La realizzazione di questo terzo Indice sono affidate ad Agid (“Agenzia per l’Italia digitale”) che dovrà provvedere entro il 27 gennaio 2019 avvalendosi delle strutture informatiche di Infocamere Spa. Al completamento dell’Anpr (“Anagrafe nazionale popolazione residente”), Agid provvede al trasferimento dei domicili digitali contenuti nell’Anpr.
Con decorrenza fissata da un emanando Decreto, dunque, le Pubbliche Amministrazioni dovranno comunicare in digitale, non solo verso Imprese e Professionisti, ma anche verso i cittadini e gli altri soggetti che hanno pubblicato in questo Elenco il loro domicilio digitale come previsto dal comma 4, art. 3-bis del “Cad”, nel quale si dispone che “le Pubbliche Amministrazioni e i gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato. Ogni altra forma di comunicazione non può produrre effetti pregiudizievoli per il destinatario. L’utilizzo di differenti modalità di comunicazione rientra tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale ai sensi dell’art. 11, comma 9, del Dlgs. n. 150/09”.
Resta da valutare l’impatto operativo di questa disposizione. Di fatto, il Funzionario che dovrà notificare un atto a un cittadino, prima di tutto, dovrà accertarsi della presenza o meno del domicilio digitale in quel giorno, visto che la facoltà di pubblicare l’indirizzo può essere in qualsiasi momento revocata dall’interessato.
Dovranno pertanto essere adottate soluzioni applicative “smart”, ottimizzate per un ambiente digitale nel quale l’interoperabilità fra applicativi permette ai sistemi di dialogare automaticamente e quindi richiedere ed ottenere il dato in tempo reale.
Nella logica di una più ampia diffusione delle comunicazioni digitali è stato disposto, al comma 2 dell’art. 6-quater del “Cad”, che gli indirizzi Pec pubblicati in Ini-Pec dei Professionisti iscritti in Albi verranno inseriti anche nel nuovo Indice previa comunicazione da parte dell’Agid. L’interessato avrà tempo 30 giorni dalla comunicazione per rifiutare l’inserimento del proprio indirizzo Pec nel nuovo Indice (art. 65, comma 5, Dlgs. n. 217/17). Il fine è chiaro: indurre il Professionista – già obbligato a comunicare in elettronico con la P.A. per gli affari inerenti la propria professione – ad accettare anche le comunicazioni elettroniche che riguardano la sua sfera di privato cittadino.
Si rammenta che altri importanti diritti sono riconosciuti ai cittadini in merito all’uso delle tecnologie già dal 2016, e fra questi il diritto a presentare istanze e monitorare on line l’andamento del procedimento, accedere ai servizi mediante “Spid” (“Sistema pubblico di identità digitale”), pagare mediante Piattaforma “PagoPA”. Qualora tali diritti non vengano riconosciuti da una Pubblica Amministrazione, potranno essere fatti valere presso il Difensore civico del digitale.
Il nuovo art. 17 del “Cad” prevede che tale figura non sia più prevista all’interno dell’Ente ma venga istituita presso Agid al fine di rendere più incisivo il suo ruolo, offrendo al cittadino la possibilità di far valere i propri diritti presso un soggetto terzo autorevole. La segnalazione della presunta violazione dei diritti potrà essere presentata direttamente da un’Area del sito dell’Agid, ed il Difensore civico se la ritiene fondata “invita il soggetto responsabile della violazione a porvi rimedio tempestivamente e comunque non oltre 30 giorni. Le decisioni del Difensore civico sono pubblicate in un’apposita Area del sito Internet istituzionale” (art. 17, comma 1-quater del “Cad”).
Tra gli aspetti che toccano l’operatività, è da ricordare la modifica apportata all’art. 20 del “Cad” in merito alla validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici, prevedendo, tra gli strumenti utili a conferirne valore giuridico probatorio oltre alla firma digitale e le firma elettronica avanzata, anche una nuova possibilità di firmare i documenti “previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’Agid ai sensi dell’art. 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all’autore”. La novità è dirompente: di fatto si accetta il principio che, in ambiente digitale, dobbiamo ripensare la firma non come un’azione dell’autore sul documento ma come un processo teso a salvaguardare l’integrità e l’autenticità. Procedura sicuramente utile a conferire valore giuridico probatorio alle comunicazione via web, quale la presentazione di un’istanza on line previa identificazione informatica mediante “Spid”.
Altro elemento innovativo del “Correttivo” è l’emanazione di regole tecniche mediante atto Agid pubblicato in Gazzetta Ufficiale in sostituzione del Decreto, la cui procedura di emanazione spesso è stata lenta, non in sincronia con l’evoluzione delle tecnologie. La nuova modalità indicata all’art. 71 del “Cad” prevede che le regole tecniche vengano adottate dopo una breve consultazione pubblica di 30 giorni, anche mediante la “Piattaforma nazionale per la governance della trasformazione digitale” prevista dall’art. 18 del “Cad” e dopo aver sentito le Amministrazioni competenti in materia, quali il Garante della Privacy e la Conferenza unificata.
Rivoluzionaria l’introduzione della “Piattaforma digitale nazionale dati” prevista dall’art. 53-ter del “Cad”, indispensabile per superare la logica a silos delle 160.000 basi dati nel quale è distribuito il patrimonio informativo della Pubblica Amministrazione. Il Progetto ha l’obiettivo di creare le condizioni per condividere in sicurezza i dati, facilitandone così lo scambio ed evitando di chiedere più volte la stessa informazione al cittadino o impresa. Si va dunque oltre alla filosofia degli open data, per i quali è prevista la pubblicazione di dataset aperti e riutilizzabili dal mercato, prevedendo la condivisione di dati utili a fini istituzionali che altrimenti dovrebbero essere richiesti e scambiati di volta in volta. Esempi che vanno in questo senso sono rappresentati dalla realizzazione dell’Anpr (“Anagrafe nazionale popolazione residente”), dal “Repertorio nazionale dei dati territoriali” (“Rndt”), la “Banca-dati dei contratti pubblici” (“Bdncp”), il Casellario giudiziale, il Registro delle imprese, e cosi via.
Il Decreto attuativo nel quale dovranno essere stabilite le modalità di realizzazione della Piattaforma dovrà essere emanato in tempi rapidissimi entro il 27marzo 2018 dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Garante per la Protezione dei dati personali e le Amministrazioni. Il compito operativo di implementazione verrà affidato al Team per la trasformazione digitale.
La migrazione verso i Poli strategici nazionali utile a consolidare l’intera infrastruttura informatica della P.A. e garantire un adeguato standard di sicurezza e di continuità operativa è previsto che avvenga anche mediante accordi fra Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 15 della Legge n. 241/90; in tal caso, l’erogazione dei servizi applicativi, infrastrutturali e di dati da parte della P.A. eletta a Polo strategico nazionale deve avvenire con il solo ristoro dei soli costi di funzionamento.
Cercando di estrapolare gli elementi essenziali del Decreto “correttivo” in questione, potremmo individuare almeno 2 direttrici di intervento ritenute strategiche per incentivare la diffusione del digitale nel Paese. La prima tende a diffondere la comunicazione elettronica fra cittadini e Istituzioni, la seconda tenta di sviluppare infrastrutture capaci di far comunicare applicativi mediante la condivisione di dati. Quest’ultima è la vera sfida da vincere per ottenere benefici dalla buona digitalizzazione.