Trasparenza e accesso

Re: Trasparenza e accesso

Messaggioda Sergio P. Del Bello » 11/02/2018, 0:57

IlMattino.it, Rossella Grasso, 09/02/2018

22 comuni su 37 negano Open Data
Così la PA non rispetta la legge


Diritto di accesso civico, dati aperti, rendicontazione ai cittadini sono stati i temi discussi nell’iniziativa «Chi ha dato, ha dato», organizzata nell'ambito della Settimana dell'Amministrazione Aperta al Campus dell’Università di Salerno per presentare il primo rapporto di monitoraggio civico dei dati sui rifiuti urbani, realizzato dall'Osservatorio sulla Comunicazione della Pubblica Amministrazione in Italia e in Europa coordinato dalla professoressa Daniela Vellutino.

I 43 studenti del corso di «Comunicazione Pubblica e linguaggi istituzionali» hanno inviato una richiesta di accesso civico per avere i dati, le informazioni e i documenti sulla gestione dei rifiuti urbani dai loro 37 Comuni di provenienza. Solo 15 Comuni hanno risposto e un unico un Comune, Nocera Superiore, ha pubblicato nel registro degli accessi civici la richiesta, rispettando lo spirito della legge che intende far diventare l’informazione richiesta e data dal Comune un bene della comunità. A coordinare la tavola rotonda la giornalista civica e presidente dell'associazione Cittadini Reattivi Rosy Battaglia, al tavolo dei lavori Sfefano Pizzicannella, Ministero per la Semplificazione e la PA, Open Government Partnership Italia, Andrea Lanz, Istituto per la Protezione Ambientale – Ispra, Gabriele Ciasullo, Agenzia per l’Italia digitale – Agid, Elena Salzano, delegata Ferpi Campania, Vittorio Scarano, responsabile scientifico del progetto Route-To-Pa, che ha realizzato la piattaforma Spod per la gestione dei dati aperti, Franco Matrone, Zero Waste Campania, Carlo di Domenico, Ceo MySir, la piattaforma che gestisce i dati sulla gestione della raccolta differenziata di numerosi Comuni italiani.
...
Purtroppo, dobbiamo rilevare che solo 15 Comuni hanno risposto alle nostre richieste. Anche Comuni virtuosi nel fare la raccolta differenziata comunicano poco e male con i cittadini.
...
«I dati sono dei Comuni - continua la docente - ma si trovano in tante altre fonti istituzionali come il Catasto dei Rifiuti Ispra e molto spesso sulla piattaforma MySir, che mette a disposizione di tutti i dati gestisce per conto di molti Comuni. Dunque, nonostante le mancate risposte al FOIA, adesso, sulla piattaforma SPOD che gestisce dati in formato aperto, dunque, riusabile da tutti anche dai giornalisti che vogliono fare inchieste, abbiamo tantissimi dataset in formato aperto che daremo ai Comuni che hanno rilasciato i loro dati “chiusi” nei loro documenti amministrativi e li daremo anche ai Comuni che non hanno risposto.
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Re: Trasparenza e accesso

Messaggioda Sergio P. Del Bello » 08/12/2017, 1:12

Giurdanella.it, 08/11/2017

Accesso agli atti della PA: non è possibile controllo generalizzato

Il Consiglio di Stato, Sez. IV, con la sentenza n. 4838 del 19 ottobre 2017, si è pronunciato sul diritto di accesso agli atti della PA e, in particolare, sulla possibilità di effettuare sull'attività amministrativa un controllo generalizzato.

Il Collegio ha ravvisato che non è possibile un controllo generalizzato sull'attività amministrativa della P.A. nonostante sia previsto dal legislatore un diritto di accesso agli atti a chiunque abbia interesse.

Si legge dalla sentenza: "A riprova di ciò la previsione, specifica, che l’interesse all’ostensione deve essere finalizzato alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti: a norma dell’art. 22, comma 1, lett. b) della legge n. 241/1990, infatti, vengono definiti “interessati” all’accesso non tutti i soggetti indiscriminatamente, ma soltanto i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso (ex multis, per le applicazioni del principio, tra i precedenti più recenti, Consiglio di Stato, sez. V, 21 agosto 2017, n. 4043).

Pertanto è stata ribadita dai giudici di Palazzo Spada l'assoluta connessione strumentale e funzionale tra l'interesse di ogni cittadino al buon andamento dell'attività amministrativa e la documentazione di cui si chiede l'esibizione.

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Re: Trasparenza e accesso

Messaggioda Sergio P. Del Bello » 06/12/2017, 2:02

Barlettaviva, Anna Brattoli, 04/12/2017

Database e archivi digitali degli enti locali, dov'è la trasparenza?

«Per gli utenti che navigano le problematiche non sono indifferenti»

«Amministrazione trasparente o invisibile? Con il decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 è stato affermato il principio della trasparenza, mezzo attraverso il quale il cittadino può accedere liberamente e in qualsivoglia momento alle informazioni che concernono le disposizioni e gli esercizi delle pubbliche amministrazioni. Questo principio riguarda tutti gli Enti con cui ci si interfaccia ogni giorno i quali offrono o prestano un servizio pubblico all'impresa o al privato cittadino.

Nonostante la norma sia ben definita, quando si tenta di navigare sui siti web di qualcuna delle suddette istituzioni, ci si trova dinanzi a problematiche non indifferenti. Esempio concreto è rappresentato dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Barletta - Andria - Trani, che molto spesso non brilla di solerzia nella divulgazione di informazioni pubbliche. Sono mesi che l'accesso alla sezione "Attività e Procedimenti", per controllare le attività come i dati aggregati delle attività amministrative, il monitoraggio sui tempi dei procedimenti e le dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati, non viene aggiornata. Tutto risulta fermo al 2014, suggerendo che la sezione è in fase "di aggiornamento". Inoltre nessuna revisione è presente per la fondamentale sezione "Pianificazione e Governo del territorio", che dovrebbe raccogliere gli atti di governo del territorio, piani territoriali e di coordinamento, informazioni imprescindibili per recepire l'operato degli enti e indispensabile strumento di valutazione le azioni in cui i cittadini, loro malgrado, sono coinvolti.
...
Numeri ancora una volta inesistenti, quando si decide di curiosare sul sito della Regione Puglia per rilevare e acquisire i costi, il progetto e i lavori portati avanti per la costruzione della nuova sede regionale di Via Gentile e sapere, ad oggi, a che punto siano arrivati. Lavori cominciati nel 2012 e ancora in corso di cui è impossibile trovar traccia in merito a costi fuori bilancio, approvazioni o banalmente delle piantine in cui visionare il progetto completo e la composizione delle aree. Eppure in 15 anni il tempo non è mancato per pubblicare le informazioni necessarie e rendere i cittadini partecipi alla costruzione della nuova opera.

Questi sono solo alcuni degli esempi più clamorosi che coinvolgono le nostre istituzioni, a cui si chiede a gran voce maggiore attenzione, puntualità nella pubblicazione e trasparenza, rispettando le normative imposte, in quanto da cittadina ho il piacere di conoscere quelle che sono le spese a cui io in primis contribuisco consapevolmente e non, a pagare con le mie tasse».
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Re: Trasparenza e accesso

Messaggioda Sergio P. Del Bello » 31/07/2017, 9:11

ANORC, 29/07/2017

CONTRO IL SILENZIO DEL MINISTERO, IL MEGAFONO DELLA TRASPARENZA

Comunicato stampa del gruppo Facebook “Trasparenza siti web pubblica amministrazione”

Grande successo per l’azione giudiziaria nata dall’iniziativa del gruppo Facebook “Trasparenza siti web pubblica amministrazione” nei confronti del Ministero della Giustizia.

Alcuni componenti del gruppo hanno proposto riscorso presso la Prima Sezione del Tar Lazio che, con sentenza n. 9076 del 28 luglio 2017, ha riconosciuto l’inadempimento da parte del Ministero agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, trasgredendo, in particolare, al disposto dell’art. 15-ter del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 (c.d. FOIA – Freedom of Information Act).

Di fronte a un’istanza di accesso civico semplice – anche a fronte di quel FOIA, che era stato tante volte sventolato come baluardo della libertà di informazione – volta ad ottenere la pubblicazione delle tabelle relative dell’albo degli amministratori giudiziari, complete dei dati sugli incarichi ed i compensi, in formato aperto, riutilizzabile e secondo modalità che ne consentissero l’indicizzazione e la rintracciabilità tramite motori di ricerca, proprio il Ministero della Giustizia non ha dato alcun cenno di risposta.
...
Carmela Pace, membro del gruppo Facebook Trasparenza siti web pubblica amministrazione nonché firmataria dell’istanza di accesso civico partecipato da vari membri del gruppo ha dichiarato: “Su questa vicenda il silenzio dell'ANAC è assordante. Troppo facile fare a parole la trasparenza e l'anticorruzione, invitando i cittadini a partecipare per il bene collettivo e poi lasciarli soli a sostenerne l'onere, anche economico.
...
Laura Strano, fondatrice del gruppo Facebook Trasparenza siti web pubblica amministrazione, esprime la sua soddisfazione: “Grazie all'impegno del gruppo trasparenza che mi onoro di avere fondato si aggiunge oggi un altro tassello al raggiungimento dell'obiettivo della trasparenza della PA con la partecipazione dei cittadini. Gutta cavat lapidem - "la goccia perfora la pietra”. Nessuno si senta esente dagli obblighi di trasparenza se agiscono i cittadini”.

Anche l’Avv. Andrea Lisi, anch’egli componente del Gruppo Trasparenza e fondatore del gruppo Facebook Italian Digital Minions, sottolinea l’aspetto incredibile della vicenda: “È assurdo che proprio il Ministero della Giustizia vada a violare una legge che viene invece definita rivoluzionaria dai suoi stessi propugnatori. La normativa risulta ancora troppo complessa e contraddittoria tanto che lo stesso TAR ha ritenuto doveroso compensare le spese di giudizio considerata la novità e delicatezza della questione? Spero sinceramente che non sia così, anzi ne sono certo, ma spero anche che in future occasioni (che certamente verranno) altri Giudici possano essere ancora più coraggiosi, condannando - come è giusto che sia - le amministrazioni soccombenti al pagamento di tutte le spese processuali; del resto questa vicenda dovrebbe far riflettere su quanto non sia facile esperire azioni collettive a tutela di diritti ampi come quello dell’informazione e trasparenza con costi di giudizio così elevati.”

Oggi ci sentiamo un po’ come Davide contro Golia. La trasparenza è un diritto di tutti.

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Re: Trasparenza e accesso

Messaggioda Sergio P. Del Bello » 17/07/2017, 22:42

DIRETTIVA 31 maggio 2017
Linee guida sulla consultazione pubblica in Italia
(Direttiva n. 2/2017) (17A04797) (GU Serie Generale n.163 del 14-07-2017)

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LA MINISTRA PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Vista ...
Vista ...
Considerato ...
Considerato ...
Emana la seguente direttiva


Si raccomanda alle pubbliche amministrazioni di promuovere una
maggiore partecipazione dei cittadini alle decisioni pubbliche e di
impegnarsi a considerare la consultazione pubblica, svolta anche
attraverso modalita' telematiche, come una fase essenziale dei
processi decisionali.
Al fine di garantire che i processi di coinvolgimento siano
inclusivi, trasparenti ed efficaci, nella progettazione e gestione
delle procedure di consultazione si invitano le amministrazioni a
conformarsi alle allegate Linee guida sulla consultazione pubblica
che costituiscono parte integrante della presente direttiva.
Le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle risorse
disponibili, potranno far riferimento alle linee guida allegate, sia
nei casi di consultazioni pubbliche previste per legge o altrimenti
obbligatorie, sia nei casi in cui si voglia liberamente ricorrere a
questa pratica o corrispondere alle sollecitazioni della societa'
civile.
La presente direttiva e l'allegato verranno trasmessi ai competenti
organi di controllo.
Roma, 31 maggio 2017

La Ministra per la semplificazione
e la pubblica amministrazione
Madia
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Re: Trasparenza e accesso

Messaggioda Sergio P. Del Bello » 13/07/2017, 13:40

Newsletter "Focus" de Lo Stato Civile Italiano

E' legittimo il diniego di accesso in ragione dell'impossibilità di reperire i documenti amministrativi richiesti?
Dante Buson 10/07/2017

Secondo giurisprudenza consolidata (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VI, 4 febbraio 2016 n. 629; Consiglio di Stato, Sez., IV, 31 marzo 2015 n. 1705), le pubbliche amministrazioni agiscono in via procedimentalizzata, cioè mediante attività costituente procedimento amministrativo, caratterizzata dalla presenza di un potere da esercitare e (di norma) destinata a concludersi con l'emanazione di un provvedimento amministrativo (Consiglio di Stato, Sez. IV, 22 maggio 2014, n. 2638). Di conseguenza, esse hanno l'onere di conservare copia degli atti comunicati o notificati al privato, che potrebbe non esserne più in possesso per svariate ragioni. Tale onere deriva dal diritto del privato di tutelare i propri interessi e quindi di presentare istanza di accesso ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/90, allo scopo di ottenere copia di detti documenti, anche al fine di esercitare la tutela in sede giudiziaria.
Ciò significa che le pubbliche amministrazioni non possono negare l'ostensione unicamente in ragione delle difficoltà riscontrate nel reperirli all'interno dei propri sistemi archivistici. Infatti, sempre secondo consolidata giurisprudenza, il diniego di accesso ai documenti amministrativi, conseguente al mancato reperimento degli stessi, deve ritenersi illegittimo per difetto di motivazione, se la mancata ostensione risulta giustificata con il semplice fatto di non aver rinvenuto la documentazione richiesta (Consiglio di Stato, Sez. VI, 13 febbraio 2013, n. 892).
L'amministrazione è invece tenuta ad esporre, in modo analitico e dettagliato, le circostanze di fatto e le ragioni che hanno impedito la ricognizione dei documenti cui il soggetto interessato ha chiesto di avere accesso, non potendosi ritenere idonea, al precisato fine di adempimento dell'obbligo motivazionale (sancito dall'art. 3 della legge n. 241/90), la mera dichiarazione in ordine all'irreperibilità degli stessi (T.A.R. Sardegna, Sez. II, 8 aprile 2013 n. 276; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 10 novembre 2011, n. 2674).
In effetti, non può essere sufficiente, al fine di dimostrare l'oggettiva impossibilità di consentire il diritto di accesso e quindi di sottrarsi agli obblighi tipicamente incombenti sull'amministrazione in base alla legge n. 241/90, la sola affermazione in ordine alla indisponibilità degli atti quale mera conseguenza del tempo trascorso e delle modifiche organizzative medio tempore succedutesi.
Secondo i giudici amministrativi, quindi, gli enti pubblici devono eseguire con la massima accuratezza e diligenza sollecite e approfondite ricerche per rinvenire i documenti richiesti, destinando allo scopo idonee risorse in termini di personale e tempo.

Qualora, nonostante le ricerche, la documentazione non venga rinvenuta, sono tenuti ad estendere la ricerca presso altre Amministrazioni o soggetti privati, i quali siano eventualmente in possesso di copia della documentazione in questione. In caso di ulteriore esito negativo delle ricerche, devono adottare le conseguenti determinazioni, motivando adeguatamente ed analiticamente riguardo alle operazioni di ricerca effettuate, al personale a tale scopo impiegato, alla verificata possibilità o meno di ricostruire autenticamente gli atti mancanti (T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, 1° aprile 2017, n. 267; T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 8 maggio 2017, n. 856).
Lo stesso deve dirsi nel caso in cui l'istanza di accesso riguardi un documento che, per qualsivoglia ragione, avrebbe dovuto essere detenuto da una pubblica amministrazione ma che non risulta presente negli archivi di questa.
Anche in tale ipotesi, la circostanza, meramente contingente o fattuale, dell'assenza di documenti presso l'amministrazione destinataria della richiesta non è opponibile al cittadino tutte le volte che, in ragione della riconducibilità del procedimento amministrativo, cui i documenti richiesti ineriscono alle competenze proprie dell'amministrazione interpellata, i predetti documenti devono essere detenuti dalla medesima (T.A.R. Lazio, Sez. II Ter, 5 gennaio 2016, n. 115; T.A.R. Lazio, Sez. III Ter, 10 marzo 2015, n. 3973).

E' dunque compito di ogni ente pubblico costituire presso di sé un archivio di tutti gli atti che, ancorché materialmente adottati e detenuti da altri soggetti, ineriscano all'esercizio di attività amministrativa comunque ad esso riferibile, non giustificandosi un diniego dell'accesso con la circostanza che tali atti siano conservati da terzi, benché a ciò autorizzati e/o delegati (T.A.R. Piemonte, Sez. II, 16 aprile 2015, n. 609; Consiglio di Stato, Sez. IV, 9 maggio 2014, n. 2379).
Del resto, diversamente opinando, il diritto di accesso, riconosciuto dalla legge come posizione strumentale alla partecipazione procedimentale ed all'imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa, risulterebbe facilmente vanificato nel suo concreto esercizio dalla mera asserzione di irreperibilità del documento richiesto presso una Pubblica Amministrazione, che invece sarebbe stata tenuta alla sua detenzione ai sensi di legge (T.A.R. Liguria, Sez. I, 10 novembre 2016, n. 1109; T.A.R. Lazio, Sez. II Ter, 18 aprile 2016, n. 4523; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 6 luglio 2011, n.552; Consiglio di Stato, Sez. VI, 12 gennaio 2011, n. 116; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 5 aprile 2007, n. 3113).
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Re: Trasparenza e accesso

Messaggioda Sergio P. Del Bello » 25/07/2016, 15:02

Avviso Importante
Il nuovo Decreto legislativo sulla trasparenza (noto anche come FOIA), approvato nel corso del Consiglio dei Ministri di lunedì 16 maggio 2016, è stato pubblicato nella G.U. n.132 del 8-6-2016.
Tale Decreto comporta, tra gli adempimenti richiesti alle pubbliche amministrazioni, anche la revisione e l’adeguamento dei documenti, delle informazioni e dei dati pubblicati sui siti istituzionali.
E’ inoltre previsto (art. 42) che le pubbliche amministrazione si adeguino alle modifiche introdotte entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto stesso.
Ciò premesso, al fine di evitare che l’utilizzo della Bussola della trasparenza restituisca a coloro che la utilizzano informazioni e dati non corretti, ne viene temporaneamente disabilitato l’uso.
La Bussola verrà riattivata al completamento delle modifiche necessarie per rendere il sistema conforme a quanto previsto dal FOIA.
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Re: Trasparenza e accesso

Messaggioda Sergio P. Del Bello » 07/02/2016, 18:41

Newsletter, N. 411 del 4 febbraio 2016

In un recente provvedimento, il Garante della Privacy, 04/02/2016, Diffusione dei dati personali degli utenti registrati sul portale di una ASL in cui è intervenuto per una violazione nel sito di una ASL riferisce che dai riscontri effettuati, è emerso che qualunque utente, senza trovarsi di fronte ad alcun filtro, poteva addirittura modificare i dati anagrafici o cancellare l'account delle persone che si erano registrate sul sito.

Nel provvedimento con il quale ha vietato l'ulteriore diffusione dei dati, il Garante ha ricordato che le pubbliche amministrazioni che offrono servizi in rete sono obbligate ad adottare misure di sicurezza per ridurre al minimo i rischi di accesso non autorizzato o di trattamenti di dati non consentiti.
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Re: Trasparenza e accesso

Messaggioda Sergio P. Del Bello » 07/02/2016, 18:41

Newsletter, N. 411 del 4 febbraio 2016

In un recente provvedimento, il Garante della Privacy, 04/02/2016, Diffusione dei dati personali degli utenti registrati sul portale di una ASL in cui è intervenuto per una violazione nel sito di una ASL riferisce che dai riscontri effettuati, è emerso che qualunque utente, senza trovarsi di fronte ad alcun filtro, poteva addirittura modificare i dati anagrafici o cancellare l'account delle persone che si erano registrate sul sito.

Nel provvedimento con il quale ha vietato l'ulteriore diffusione dei dati, il Garante ha ricordato che le pubbliche amministrazioni che offrono servizi in rete sono obbligate ad adottare misure di sicurezza per ridurre al minimo i rischi di accesso non autorizzato o di trattamenti di dati non consentiti.
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Re: Trasparenza e accesso

Messaggioda Sergio P. Del Bello » 19/09/2015, 22:41

Non sembra vero ma l'ANAC ha provveduto in merito alla segnalazione fatta dal WWF di Bergamo, vedi qui e ha comunicato il provvedimento.

Il Comune dovrà provvedere a pubblicare i dati mancanti e motivare la mancata pubblicazione entro 30 giorni e a trasmettere entro 15 giorni notizie "del mancato adempimento e, nel caso quest'ultimo sia dipeso dalla mancata comunicazione da parte dei titolari di incarico politico, di trasmettere i dati identificativi completi de soggetto ... e ancora il nominativo del responsabile della violazione.
L'autorità si riserva di dare avvio al procedimento sanzionatorio ci cui all'art. 47 del Dlgs 33/2013.

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