FOIA - adozione di un freedom of information act in Italia

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Re: FOIA - adozione di un freedom of information act in Ital

Messaggioda Sergio P. Del Bello » 23/12/2016, 20:05

Diritto di sapere, 23/12/2106 di Guido Romeo

FOIA AL VIA, LA TRASPARENZA IN ITALIA È PIÙ FACILE

Oggi 23 dicembre, chiedere l’accesso alle informazioni in possesso dello Stato italiano è improvvisamente diventato più semplice. Non bisogna più giustificare il proprio interesse o dimostrarsi parte interessata di un procedimento amministrativo. Cosa è successo? È finalmente entrato in vigore il primo Freedom of Information Act italiano approvato lo scorso maggio.

È vero, tra allerte al terrorismo e grandi salvataggi bancari, l’entrata in vigore di una legge sulla trasparenza non ha nessuna speranza di conquistare le prime pagine, ma questo Foia fa un regalo importante a tutti gli italiani: un nuovo diritto. Anzi mi correggo, è un regalo non solo agli italiani, ma a tutti perché viene data “libertà di accesso a chiunque ai dati e ai documenti” di amministrazioni pubbliche agenzie statatali e a gran parte delle partecipate.

Intendiamoci, il nuovo Foia è tutt’altro che perfetto, come DDS e altre organizzazioni hanno sottolineato, ma è un passaggio importante per un paese come il nostro, fino a quelche mese fa relegato alle ultime posizioni (97imi su 101) delle classifiche RTI sulla trasparenza di cui abbiamo appena scalato oltre 40 posizioni.

Ma ora la cosa più importante è un’altra: usare il nostro diritto all’accesso!
...
In chiusura in grande ringraziamento a tutte le associazioni e le persone che, insieme a DDS, hanno dato vita a Foia4Italy, un movimento informale e senza cariche o statuti, ma che negli ultimi due anni si è dimostrato un’efficacissima lobby civica senza la quale il Foia italiano forse non avrebbe mai visto la luce. E certamente non è finita.

Buon Foia e buona fortuna!
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Re: FOIA - adozione di un freedom of information act in Ital

Messaggioda Sergio P. Del Bello » 15/11/2016, 0:05

ANAC, 11/11/2016

Avviata la fase di consultazione pubblica

Schema di “Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico
di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013”


Consultazione on line del 11 novembre 2016 – invio contributi entro il 28 novembre 2016

In attuazione di quanto previsto dall’art. 5-bis, co. 6 del d.lgs. 33/2013, introdotto dal d.lgs. 97/2016, lo schema di Linee guida che l’Autorità mette in consultazione ha ad oggetto indicazioni operative in merito alla definizione delle esclusioni e dei limiti previsti dalla legge all’accesso, da parte di chiunque, a dati, documenti ed informazioni detenuti dalle amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria (cd. accesso civico generalizzato).
Alla predisposizione del testo ha partecipato il Garante per la protezione dei dati personali. Il documento viene posto in consultazione pur in presenza di alcune riserve che dovranno essere sciolte, anche alla luce delle risultanze della consultazione medesima, al fine di perfezionare l’intesa prevista dalla legge.
Secondo quanto previsto dall’art. 5-bis co. 6, sulle Linee guida dovrà essere sentita anche la Conferenza unificata Stato, Regioni e Autonomie locali di cui all’art. 8 del d.lgs. 28 agosto 1997 n. 281.
...


url=http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/ConsultazioniOnline/20161111/CO.accesso.civico.11.11.16.pdf]Documento di consultazione[/url]

Modulo per le osservazioni
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Re: FOIA - adozione di un freedom of information act in Ital

Messaggioda Sergio P. Del Bello » 05/11/2016, 19:02

FPA, 03/11/2016 di ​Francesco Addante*

I dati a pubblicazione obbligatoria ancora vigenti e quelli introdotti dal FOIA

I dati a pubblicazione obbligatoria, previsti dal previgente D.lgs. 33/2013, oggetto di correzioni dal FOIA, da un lato sono stati in parte abrogati, dall'altro sono stati integrati di ulteriori adempimenti. L'autore fa il punto della situazione sugli obblighi informativi abrogati e introdotti con l'integrazione

Il nuovo decreto trasparenza, così come modificato dal D.lgs 97/2016, dispiegherà effettivamente tutta la sua efficacia il 23 dicembre p.v., tuttavia, in attesa che le linee guida dell'ANAC (secondo OGP a Novembre) risolvano le ampie e generiche eccezioni, le P.A. devono, già dal 23 giugno scorso, assolvere ai loro obblighi informativi in riscontro alle istanze di accesso civico che i cittadini possono, sin da subito (in realtà già da quattro mesi), inoltrare alla loro attenzione.
I dati a pubblicazione obbligatoria, previsti dal previgente D.lgs. 33/2013, oggetto di correzioni dal FOIA, da un lato sono stati in parte abrogati, dall'altro sono stati integrati di ulteriori adempimenti.

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Da un conteggio sommario, sono 18 quelli soppressi e 14 quelli aggiunti, modificati e integrati, ossia, 7% rispetto a 5,5% rispetto ad un totale calcolato su 256 elementi, in riferimento a tutte le tipologie di P.A. interessate
...
Ecco la tabella che elenca, sinteticamente, i dati che non devono essere più pubblicati e quelli che, invece, in aggiunta, devono essere evidenti nella sezione Amministrazione Trasparente dei siti web istituzionali. A seguire, l’elenco degli obblighi informativi previsti dal D.lgs. 50/2016, in materia di Trasparenza, in una sorta di rinvio e collegamento reciproco con il neo D.lgs.33/2013. Per un maggior dettaglio è possibile consultare l'elenco in cui sono riportati i collegamenti agli articoli normativi di riferimento alla versione modificata coordinata del neo decreto trasparenza con evidenza sul testo previgente delle parti integrate/sostituite e abrogate.

Vi invito a guardare[url]l'infografica sulle timeline 2013/2017[/url]

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Re: FOIA - adozione di un freedom of information act in Ital

Messaggioda Sergio P. Del Bello » 26/10/2016, 23:47

Agenda digitale, di Francesco Addante, 05/09/2016

Foia, ecco gli ostacoli nella fase attuativa
FREEDOM OF INFORMATION ACT


Ci si prepara alla fase dell'attuazione. Spicca subito un problema: l’esercizio contemporaneo di tre modalità di accesso, che potrebbe comportare un rilevante e inutile aggravio del procedimento da parte della P.A.

....
L’ambito oggettivo (anche di quelli in formato aperto) esteso a “ulteriori dati” rispetto alla previgente normativa incontrerà i limiti dettati dalla necessità di tutelare gli interessi “pubblici” (come “sicurezza pubblica e l’ordine pubblico e nazionale) e "privati" (come “protezione dei dati personali, gli interessi economici e commerciali”) giuridicamente rilevanti . Saranno le linee guida recanti indicazioni operative emanate dall’ANAC a risolvere con chiarezza questi spazi grigi e a definire il nuovo Allegato A.

Tuttavia molti sono i dubbi anche sull’effettività posta da tale soluzione.

Infatti, sebbene il provvedimento dovrà essere espresso e motivato, la P.A. può sempre giustificare il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso nei casi e con i limiti da essa stabiliti.

Limiti, occorre ricordarlo, che interesseranno anche i dati soggetti a obbligo di pubblicazione, cosa che non avveniva con il previgente D.lgs. 33/2013 (pur valendo, in generale, un limite alla trasparenza costituito dalle stesse ragioni). Quindi se da un lato s’intende estendere il diritto di accesso, dall’altro si corre il rischio, invece di restringerlo. Inoltre, un’ulteriore limitazione è rappresentata dalla possibilità (l’ANAC in questa ipotesi non ne ha l’obbligo) che, di tali dati a pubblicazione obbligatoria, la forma integrale sia sostituita con quella di informazioni riassuntive e modalità semplificate di adempimento.
...
L’esercizio contemporaneo di tutte e tre le modalità potrebbe comportare un rilevante e inutile aggravio del procedimento da parte della P.A. in netta contrapposizione proprio con quello che invece si voleva impedire. Tutto ciò senza considerare il ricorso al potere sostitutivo, prima accennato, scomparso dalla versione vigente del Decreto Trasparenza ma che probabilmente è ancora attivabile proprio perché sopravvive ai sensi della l. 241/90. A questo si aggiunge il percorso parallelo (valevole per fortuna solo per i dati non oggetto di pubblicazione obbligatoria) delle informazioni da comunicare e i riscontri da ricevere dai controinteressati.
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Re: FOIA - adozione di un freedom of information act in Ital

Messaggioda Sergio P. Del Bello » 12/10/2016, 21:49

Il Mondo degli Archivi, Giulia Barrera (DGA), 20/06/2016

Il «FOIA italiano» è legge: cosa cambia nell’accesso ai documenti

Il decreto è prevalentemente dedicato alla lotta alla corruzione, ma include un lungo e complesso articolo che muta profondamente la disciplina sull’accesso ai documenti della PA: chiunque, infatti, potrà presentare istanza d’accesso, senza obbligo di motivare la richiesta (art. 6, c. 1). Fino ad oggi, la legge 241/1990 riservava la possibilità di accedere ai documenti della PA solo a chi avesse «un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso» (art. 22, c. 1, lett. b). Questa restrizione prevista dalla legge 241/1990 era la differenza più vistosa tra la normativa italiana e quella in vigore in quasi tutti i Paesi della UE e in moltissimi altri (USA, Canada, Messico, Brasile, Sudafrica, India, ecc.). Uno dei cardini delle leggi sul diritto d’accesso ai documenti della PA vigenti all’estero – in genere noti come FOIA, ovverosia leggi sul diritto all’informazione (sottinteso, detenuta dalla PA) – è proprio che il richiedente non deve essere obbligato a motivare la richiesta. Il Consiglio d’Europa aveva ripetutamente raccomandato ai Paesi membri di dotarsi di leggi sull’accesso che non prevedessero l’obbligo di motivare la richiesta (Recommandation No. R(81) 19 e Recommandation (2002) 2). Bene ha fatto, dunque, il governo, ad allineare la normativa italiana agli standard internazionali.

La legge 241/1990 resterà però in vigore (non viene neppure emendata);

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Occorre inoltre considerare che il d. lgs. 97/2016 si chiude con l’ormai rituale «clausola di invarianza finanziaria»: dall’attuazione del decreto «non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica» (art. 44). Eppure, per l’attuazione della legge sarebbe necessario un importante investimento nel settore della formazione: non si tratta solo di impartire nozioni in merito a una nuova normativa, ma di favorire un cambiamento culturale nella PA. Occorre infatti far penetrare nel senso comune degli impiegati la nozione che le informazioni detenute dalla PA appartengono ai cittadini, che hanno tutto il diritto di accedervi, salvo ben delimitate eccezioni.
Inoltre, con quali risorse umane e finanziarie si potrà procedere a ricercare «i dati, le informazioni o i documenti richiesti»? E con quali risorse si potrà migliorare la gestione documentale e rendere più efficienti gli archivi correnti? Con quali risorse si potranno potenziare gli uffici dei responsabili della prevenzione della corruzione, per permettergli di esaminare con la dovuta competenza, cura e tempestività i ricorsi che si accumuleranno sulle loro scrivanie?
Naturalmente, non abbiamo una risposta a queste domande, ma sappiamo che su tutti questi fronti gli archivisti potranno offrire, grazie alle loro specifiche competenze professionali, un contributo determinante, se gliene verrà offerta la possibilità.
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Re: FOIA - adozione di un freedom of information act in Ital

Messaggioda Sergio P. Del Bello » 29/06/2016, 21:05

Diritto di Sapere

Sei un giornalista, un blogger, un rappresentante della società civile o un semplice cittadino e vorresti partecipare al nostro esercizio di monitoraggio dell’accesso all’informazione in Italia?

Ecco alcune cose che puoi fare per darci una mano:
1. Informarti sull’accesso e capire come può esserti utile (e parlarne in giro!) – qui trovi il nostro manuale per saperne di più

2. presentare una richiesta di accesso di tuo interesse e farci sapere come va – nei primi mesi del 2013 abbiamo realizzato il primo rapporto sull’accesso in Italia: leggilo, per farti un’idea della situazione

3. se sei un giornalista o fai parte di un’associazione: segnalarci casi di inchieste realizzate grazie al diritto di accesso o situazioni dove il diritto di accesso dovrebbe essere esercitato – qui abbiamo raccolto alcuni casi di studio che potrebbero esserti utili

Se ti interessa della formazione specifica sul tema per la tua associazione o redazione (o se hai domande o altre richieste) scrivici a info @ dirittodisapere.it !

#FOIA Due anni di @foia4italy
e non è ancora finita. Tutte le tappe in una timeline

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Re: FOIA - adozione di un freedom of information act in Ital

Messaggioda Sergio P. Del Bello » 13/06/2016, 14:27

Altalex, 06/06/2016 di Evarita D'Archivio

Arriva il Foia: cosa cambia per la p.a.

Il D.Lgs. 33 del 2013 ha subito modifiche rilevanti dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 8 giugno 2016, n. 132). L’intento del legislatore lo si intuisce già dalla modifica del titolo del Decreto 33 che introduce il riferimento all’accesso civico: “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

Entro 6 mesi dalla pubblicazione in Gazzetta, tutte le P.A dovranno adeguarsi alla normativa riformata con l’eccezione dell’art. 9 bis (in tema di Banche dati) per il quale bisogna il termine è 1 anno.

Proviamo di seguito a proporre una prima sintesi individuando le modifiche più rilevanti.


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L’ACCESSO CIVICO
L’accesso civico diviene più esteso rispetto al dettato precedente perché prevede che ogni cittadino possa accedere senza alcuna motivazione ai dati in possesso della Pubblica Amministrazione e che, contestualmente, non abbia la possibilità di ricevere rifiuto alla rispettiva richiesta di informazioni se non motivato. E’ stato anche eliminato l’obbligo di identificare chiaramente dati o documenti richiesti ed è stata esplicitata la prevista gratuità del rilascio di dati e documenti (salvo i costi di riproduzione).

Con l’Articolo 5 si introduce, inoltre, una nuova forma di accesso civico ai dati e documenti pubblici equivalente a quella che nel sistema anglosassone è definita Freedom of information act (FOIA), che consente ai cittadini di richiedere anche dati e documenti che le pubbliche amministrazioni non hanno l’obbligo di pubblicare.

L’articolo, in particolare, prevede che “chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti ' secondo quanto previsto dall'art. 5-bis”. Tale ultimo disposto, infatti, elenca i casi di esclusione dell’accesso civico che, al momento, appaiono generici e richiederanno una prima fase applicativa per individuarne i contorni.
...

:thumbup:
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Re: FOIA - adozione di un freedom of information act in Ital

Messaggioda Sergio P. Del Bello » 31/05/2016, 0:09

Dalla petizione di Change.org, 30/05/2016:

L'Italia ha il suo primo Freedom Information Act

Ci sono ancora diversi aspetti del testo che ci preoccupano: in particolare eccezioni ancora indefinite, l’eliminazione di alcuni obblighi di pubblicazione e la mancanza di sanzioni.
Ne abbiamo parlato sul nostro blog: http://www.foia4italy.it/news/il-primo-foia-italiano/. Inoltre le organizzazioni Diritto di Sapere e Riparte il futuro hanno realizzato una prima analisi dei punti che ci piacciono e di quelli da sistemare: https://www.riparteilfuturo.it/la-nuova-legge-sul-foia.

Intanto, il Ministro Madia, dopo l’esperienza con Foia4Italy, ha deciso di costituire un Forum aperto e permanente di confronto tra rappresentanti della società civile e le pubbliche amministrazioni sui temi della trasparenza e della cittadinanza digitale e ci ha invitato a partecipare a un primo incontro il prossimo 6 giugno.
Ci sembra un segnale molto positivo: useremo questa e le prossime occasioni di confronto per ribadire le nostre richieste e garantire una piena applicazione del nuovo decreto.

La campagna di Foia 4 Italy, dunque, continua e ti terremo aggiornato sui prossimi passi: il tuo contributo è stato determinante per arrivare a questo risultato e solo insieme possiamo tagliare il traguardo finale.


Vine inoltre rilevato

Non mancano tuttavia le criticità. Colpisce, in particolare, l’assenza di sanzioni chiare e rigorose per i casi di illegittimo diniego di accesso (che pure la legge delega della riforma Madia aveva previsto) e ci preoccupano l’eliminazione di alcuni obblighi di pubblicazione previsti dalla legge 33/2013 e la formulazione delle eccezioni ancora troppo generiche – come ad esempio nel caso degli “interessi pubblici inerenti la politica e la stabilità economica e finanziaria dello Stato” – che si prestano ad essere alibi per le amministrazioni che non hanno voglia di fare vera trasparenza.

Ecco i prossimi passe della raod map:

1 - Stesura delle linee operative ANAC
2 - Monitoraggio dell’applicazione della norma in modo da poter acquisire elementi che consentano, fin da subito, di migliorarla.
3 - Favorire la comprensione dello strumento presso la cittadinanza e la pubblica amministrazione mediante una strategia di comunicazione efficace per rendere il FOIA operativo.
4 - Avvio di un’attività di definizione di un processo partecipativo che sia da riferimento per tutti i decreti legislativi della riforma della PA
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Re: FOIA - adozione di un freedom of information act in Ital

Messaggioda Sergio P. Del Bello » 26/05/2016, 23:22

ForumPA, 26/05/2017

Gianni Dominici: “FOIA: ora la partecipazione diventi metodo”

L’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del cosiddetto Freedom of Information Act introduce finalmente in Italia il diritto di conoscere per i cittadini.

A questo tema, oggi, è stato dedicato a FORUM PA 2016 il convegno“Un FOIA per l’Italia: prime reazioni e commenti” per discutere potenzialità e criticità del FOIA, ma soprattutto le modalità per far sì che esso diventi strumento per la creazione di un nuovo rapporto tra Stato e cittadini, sventando il rischio che si trasformi in una semplice ulteriore incombenza.

“Come affermato anche dal Ministro Madia, il Freedom of Information Act ha rappresentato un banco di prova importante per sperimentare nuove forme di interazione, coinvolgimento e partecipazione dei portatori di interesse. FPA da oltre vent’anni è tra i più convinti sostenitori di questa visione: il nostro auspicio è che l’instaurazione di un rapporto virtuoso di collaborazione tra chi governa e i cittadini si accrediti come metodo diffuso. Un cambio di paradigma, insomma, che consenta di superare la prassi finora purtroppo prevalente della partecipazione vaga riconoscendo nei cittadini qualificati portatori di competenze, soluzioni e risorse, non solo di bisogni e nello Stato un partner in grado di guidare e abilitare la società verso un modello collaborativo”. Con queste parole il Direttore di FPA Gianni Dominici commenta il varo definitivo del Governo Renzi del primo degli undici decreti attuativi della Riforma della PA, già approvato lo scorso 20 aprile dalle Commissioni Affari Istituzionali di Camera e Senato.

Il testo definitivo mantiene gli impegni presi da Ministro Madia rispetto ai punti più critici del disegno di legge, sui quali riserve erano state espresse sia dal Consiglio di Stato che da FPA, da molti anni impegnato sul fronte della trasparenza dell’amministrazione pubblica, dell’open government e degli open data. “Ora l’obiettivo è quello di accompagnare una riforma così importante con strumenti legislativi adeguati” aggiunge Dominici – Direttore Generale di FPA – “in particolar modo sotto forma di linee guida semplici e chiare che accompagnino le amministrazioni a gestire al meglio l’introduzione delle nuove norme sulla trasparenza”. Un’azione di sostegno ed indirizzo che non può assolutamente prescindere da un’adeguata formazione dei dipendenti pubblici, pena lasciare la norma alla lettera morta, impedendone la reale attuazione.
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Re: FOIA - adozione di un freedom of information act in Ital

Messaggioda Sergio P. Del Bello » 21/04/2016, 14:13

Webnews, 20/04/2016

FOIA approvato in parlamento: ora va meglio
Il testo del freedom of information act viene aggiornato con alcune modifiche suggerite dagli esperti: ora tornerà a palazzo Chigi per l'ok definitivo.

Per ora tutto è stato confermato da Anna Ascani, relatrice in commissione, che oggi su Facebook ha annunciato che il testo è stato approvato considerando tutte le critiche mosse in questi due mesi.

Cosa cambia in sintesi
Il “nuovo” FOIA conferma alcuni principi generali e, stando alla relatrice, migliora quelli sottolineati con la penna rossa da DirittodiSapere, FOIA4Italy, e molti altri soggetti. In sintesi, se il CdM non dovesse più cambiare neanche una virgola, il FOIA italiano dirà:

Diritto di accesso pubblico a ogni documento, tranne alcune eccezioni;
Chiunque può inviare una richiesta;
In caso di negazione del documento, deve essere motivato;
La formulazione delle eccezioni verrà redatta dall’ANAC sentito il Garante della privacy, così da dipanare le incertezze e diminuire i casi di scontro legale;
In caso di ricorso, il TAR non sarà l’unico rimedio possibile;
I costi per la produzione digitale sono zero per il cittadino, con il solo rimborso per i costi vivi della riproduzione.
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