Legge n. 4/2013: professioni non organizzate

Re: Legge n. 4/2013: professioni non organizzate

Messaggioda Sergio P. Del Bello » 11/08/2016, 16:53

Anche COLAP esce con un comunicato stampa
in cui considera positivo l'ammissione tra i beneficiari i professionisti iscritti agli ordini professionali e i professionisti
iscritti alle associazioni presenti nell’elenco del MISE ed in possesso dell’attestato.
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Re: Legge n. 4/2013: professioni non organizzate

Messaggioda Sergio P. Del Bello » 11/08/2016, 10:28

In occasione di due bandi della Regione Lombardia prima e della Regione Calabria poi, in cui è stata ammessa la partecipazione dei liberi professionisti vincolata però all'iscrizione ad un'associazione professionale iscritta nei registri del MISE, alcune associazione hanno diffuso dei comunicati in cui in modi diversi hanno espresso la loro posizione al riguardo.

ANORC
che ritiene un successo che venga richiesto questo vincolo - 21/07/2016
Buone notizie per ANORC Professioni: bando della Regione Lombardia diretto anche al professionista Legge 4/2013

ANAI
che non si esprime in merito riconosce l'importante dell'associazione professionale qualificata - 09/08/2016
ANAI - Bandi regionali e attestazioni professionali

Archim
che contesta il vincolo ed invia una richiesta di rettifica in autotutela alle istituzioni ed organizzazioni referenti per la Regione Calabria - 11/08/2016
Richiesta rettifica in autotutela bandi Programmazione europea 2014-2020

Personalmente ritengo la posizione di Archim la più corretta e credo vada inviata anche alla Regione Lombardia un'analoga richiesta di rettifica.
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Legge n. 4/2013: professioni non organizzate

Messaggioda Sergio P. Del Bello » 11/08/2016, 10:13

Legge n. 4 del 10 gennaio 2013

La legge individua un particolare ruolo per le associazioni professionali (articolo 2). Ad esempio:
- non hanno vincoli di rappresentanza esclusiva (es. possono esistere più associazioni per la stessa attività professionale) nè scopo di lucro
- hanno il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche per agevolare la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza
Inoltre:
- garantiscono trasparenza delle attività e degli assetti associativi, dialettica democratica tra gli associati, l’osservanza dei principi deontologici e una struttura organizzativa adeguata alle finalità dell’associazione
- promuovono la formazione permanente dei propri iscritti e adottano un codice di condotta (art. 27 bis del Codice del Consumo)
- vigilano sulla condotta professionale dei loro associati e stabiliscono le sanzioni derivanti dalla violazione del codice di condotta

La legge 4/2013, agli articoli 6 e 9, prevede anche la possibilità per il singolo professionista, iscritto o meno ad una associazione, di ottenere, da un organismo accreditato dall’ente unico nazionale di accreditamento, che in Italia è ACCREDIA, la certificazione di conformità ad una “norma tecnica” relativa all’esercizio della professione. Tali norme, di carattere volontario, vengono elaborate dall’ UNI (Ente Italiano di Unificazione). Per consultare un elenco delle norme tecniche UNI relative alle attività professionali comprese nella legge 4/2013, è possibile collegarsi al sito UNI, dove è anche possibile avere maggiori dettagli sul ruolo della normazione tecnica e sulle sue modalità di adozione.
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