da Sergio P. Del Bello » 11/08/2016, 11:13
Legge n. 4 del 10 gennaio 2013
La legge individua un particolare ruolo per le associazioni professionali (articolo 2). Ad esempio:
- non hanno vincoli di rappresentanza esclusiva (es. possono esistere più associazioni per la stessa attività professionale) nè scopo di lucro
- hanno il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche per agevolare la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza
Inoltre:
- garantiscono trasparenza delle attività e degli assetti associativi, dialettica democratica tra gli associati, l’osservanza dei principi deontologici e una struttura organizzativa adeguata alle finalità dell’associazione
- promuovono la formazione permanente dei propri iscritti e adottano un codice di condotta (art. 27 bis del Codice del Consumo)
- vigilano sulla condotta professionale dei loro associati e stabiliscono le sanzioni derivanti dalla violazione del codice di condotta
La legge 4/2013, agli articoli 6 e 9, prevede anche la possibilità per il singolo professionista, iscritto o meno ad una associazione, di ottenere, da un organismo accreditato dall’ente unico nazionale di accreditamento, che in Italia è ACCREDIA, la certificazione di conformità ad una “norma tecnica” relativa all’esercizio della professione. Tali norme, di carattere volontario, vengono elaborate dall’ UNI (Ente Italiano di Unificazione). Per consultare un elenco delle norme tecniche UNI relative alle attività professionali comprese nella legge 4/2013, è possibile collegarsi al sito UNI, dove è anche possibile avere maggiori dettagli sul ruolo della normazione tecnica e sulle sue modalità di adozione.