TESTO DEL PROVVEDIMENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale *del 2012, proposto da:
Comune Di Baiardo, rappresentato e difeso dagli avv. Michele Casano, Stefano Santarelli, con domicilio eletto presso Stefano Santarelli in Roma, via Asiago, 8;
contro
Annamaria Raffa, rappresentato e difeso dagli avv. Vincenzo Spasari, Renato Bardi, con domicilio eletto presso Alberto Di Natale in Roma, viale delle Milizie, n.. 38;
nei confronti di
Bajardo Bioliguria Scpa;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LIGURIA - GENOVA: SEZIONE I n. 00491/2012, resa tra le parti, concernente accesso ai documenti relativi a procedimento espropriativo
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Annamaria Raffa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2013 il Cons. Oberdan Forlenza e uditi per le parti gli avvocati Santarelli e Di Natale, per delega degli Avvocati Spasari e Bardi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue
FATTO
1. Con l’appello in esame, il Comune di Baiardo impugna la sentenza 6 aprile 2012 n. 491, con la quale il TAR per la Liguria, in accoglimento del ricorso presentato dalla signora Annamaria Raffa, ha ordinato di ammettere la stessa alla visione ed estrazione di copia di tutti gli atti indicati nel predetto ricorso; e ciò “non sussistendo ragioni normativamente fondate a conforto della condotta del Comune”.
Con il ricorso instaurativo del giudizio di I grado, la sig. Raffa si era doluta del silenzio serbato dall’amministrazione comunale sulla sua domanda di accesso ai documenti amministrativi inerenti un procedimento espropriativo interessante anche beni di sua proprietà.
Avverso la decisione impugnata vengono proposti i seguenti motivi di appello:
violazione e/o falsa applicazione artt. 22 e 25,co. 2, l. n. 241/1990; artt. 1 e 3 DPR n. 327/2001; l. reg. Liguria n. 29/2002;
ciò in quanto il presupposto normativo imprescindibile per la ostensione dei documenti amministrativi è che gli stessi siano “detenuti” dalla P.A. alla quale viene rivolta l’istanza. Nel caso di specie, il Comune di Baiardo “non solo non aveva formato, ma non era (e non è) neppure materialmente in possesso dei documenti richiesti dalla parte privata”, poiché gli stessi riguardano un “procedimento espropriativo promosso ed interamente gestito dalla Baiardo Bioliguria.
Si è costituita in giudizio l’appellata Raffo Annamaria, che ha concluso per il rigetto dell’appello, stante la sua infondatezza.
All’udienza di trattazione la causa è stata riservata in decisione.
DIRITTO
2. L’appello è infondato e deve essere, pertanto, respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
L’art. 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241 individua i soggetti interessati all’accesso ai documenti amministrativi in tutti coloro che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale si chiede l’accesso.
Appare, quindi, del tutto evidente come, nel caso di specie, l’appellata Raffa abbia certamente titolo ad accedere a documenti relativi ad un procedimento espropriativo che riguarda anche beni di sua proprietà
Il citato art. 22 individua inoltre i documenti amministrativi in quelli “detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse”.
Quanto all’amministrazione destinataria dell’esercizio del diritto di accesso quest’ultima – in conformità al predetto art. 22 - deve essere individuata in quel soggetto pubblico o privato che, in relazione alla propria attività amministrativa di pubblico interesse, detiene (o è comunque tenuta a detenere) i documenti amministrativi che ineriscono alle predette attività ad essa riconducibili.
Da ciò consegue che non è opponibile al cittadino la circostanza (meramente contingente o fattuale) della assenza di documenti presso l’amministrazione interpellata, tutte le volte che – in ragione della riconducibilità del procedimento amministrativo, cui i documenti richiesti ineriscono, alle competenze proprie dell’amministrazione interpellata – i predetti documenti devono essere detenuti dall’amministrazione medesima.
Da ciò consegue che, laddove, per qualsivoglia ragione, un documento amministrativo che avrebbe dovuto essere detenuto da una pubblica amministrazione non è presente negli archivi di questa – e tale documento forma oggetto di istanza di accesso – è preciso compito dell’amministrazione costituire la detenzione del documento presso di sé e quindi, sussistendone le condizioni di legge, consentirne l’accesso al cittadino.
D’altra parte, diversamente opinando, il diritto di accesso, riconosciuto dalla legge come posizione strumentale alla partecipazione procedimentale ed alla imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa, risulterebbe facilmente frustrato, nel suo esercizio concreto, dalla mera assenza del documento richiesto presso una pubblica amministrazione, che pure sarebbe stata tenuta alla sua detenzione, ai sensi di legge.
Nel caso di specie, per un verso lo stesso Comune appellante ammette la detenzione di una parte dei documenti richiesti (v. pag. 6 appello); per altro verso, il procedimento espropriativo – pur se delegato in tutto o in parte ad altro soggetto - è comunque riconducibile al Comune di Baiardo, titolare del potere espropriativo concretizzatosi nell’emanazione del decreto di esproprio. Il che presuppone la conoscenza e comporta il necessario obbligo di detenzione dei documenti inerenti il procedimento espropriativo.
Per le ragioni esposte, l’appello deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull’appello proposto dal Comune di Baiardo (n. 4066/2012 r.g.), lo rigetta e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.
Condanna il Comune di Baiardo al pagamento in favore della parte appellata delle spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Virgilio, Presidente
Nicola Russo, Consigliere
Raffaele Potenza, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere
Oberdan Forlenza, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/05/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Ufficio del Massimario della Gazzetta Amministrativa
Archivio G.A. - maggio 2014
pubblicato in "Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana"
lunedì 12 maggio 2014 21:20 -
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