Legge 110/2014: elenchi nazionali professionisti BBCC

Re: Legge 110/2014: elenchi nazionali professionisti BBCC

Messaggioda Sergio P. Del Bello » 21/06/2019, 1:52

La posizione di Archim, 20/06/2019

L’elenco ministeriale degli archivisti: cosa è, a cosa serve e cosa non deve né dovrà essere

Com'è noto, la Legge 110/2014 sul riconoscimento delle professioni del patrimonio culturale ha introdotto nel Codice dei Beni Culturali l'art. 9bis, secondo il quale "... gli interventi operativi di tutela, protezione e conservazione dei beni culturali nonché quelli relativi alla valorizzazione e alla fruizione dei beni stessi [...] sono affidati alla responsabilità e all'attuazione [...] di [...] archivisti [...] in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale" (art. 1).
La legge indica anche che "Sono istituiti presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo elenchi nazionali di [...] archivisti [...] in possesso [di specifici] requisiti"; individuati dal Ministro con proprio decreto (art. 2).
Qui la Legge.
Il DM 244 del 20 maggio 2019 descrive nell'allegato 3 dedicato agli archivisti tre fasce progressive di formazione professionale, abbinati a tre livelli crescenti di competenze, che sono concepite secondo i livelli del Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF).
Qui il decreto.
Qui informazioni sulle griglie EQF.
Per quanto si apprezzi e si ringrazi per l'impegno profuso nel declinare i criteri di 'adeguata formazione' abbinati alle fasce di competenza, sottolineiamo che mentre il sistema EQF, utile alla circolazione europea dei professionisti, si basa sull'assunto dell'apprendimento - formale, non formale e informale - continuo di competenze, il DM rimanda piuttosto a percorsi di studio quasi esclusivamente formali, peraltro a carattere progressivo.

La formazione archivistica ha natura sostanzialmente poligenetica, anche quando a carattere formale (Scuole di Archivistica, Paleografia e Diplomatica annesse agli Archivi di Stato, Lauree, Università, Scuole di specializzazione, Master...). Aver voluto invece postulare una progressione (come se ci fosse un cammino formativo unico e necessario) alla griglia di competenze EQF per gli archivisti ha prodotto, di fatto, una grave inesattezza in contrasto al vero spirito della legge, là dove ad esempio si discetta sul numero di CFU o esami di archivistica sostenuti nel corso di laurea, in un contesto in cui però buona parte dei diplomati presso le scuole statali di Archivistica, Paleografia e Diplomatica ha spesso e volentieri alle spalle non solo lauree non archivistiche, ma in molti casi anche non umanistiche.
Constatiamo poi non senza relativo sgomento come parte della popolazione professionale abbia assorbito immediatamente l'idea dell'elenco come "registro nazionale dei professionisti abilitati", e supinamente l'iscrizione alle associazioni del settore come modalità di accreditamento in esso.
A tale riguardo, citando una delle prime note Assotecnici relative alle "disinvolte interpretazioni del web", il Cdn ArchIM tiene a sottolineare che:
Gli elenchi (e i relativi profili) hanno funzione unicamente conoscitiva, non costituiscono albo o alcun tipo di vincolo all'esercizio professionale.
L'iscrizione ad una associazione professionale non è correlata in alcun modo a quella nell'elenco.
....
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Re: Legge 110/2014: elenchi nazionali professionisti BBCC

Messaggioda Sergio P. Del Bello » 07/06/2019, 17:45

Mi Riconosci?, 04/06/2019

Decreti attuativi ed elenchi professionali: un’amara occasione persa, ma anche un nuovo inizio
*
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E così, con 5 anni di ritardo, dal 29 maggio sono pubblici i decreti attuativi della legge 110/2014, che riconoscono sette delle nostre professioni: pur attendendo il riconoscimento di tutte le altre, la pubblicazione di questi decreti è stata per noi un obiettivo da sempre.

Dopo tanta fatica e impegno, ci piacerebbe festeggiare, celebrare, al netto delle criticità. E invece di troviamo a dover scrivere delle righe amare e cariche di rabbia. Sì, perché il risultato è davvero misero, rispetto a ciò che si poteva, che si doveva veder pubblicato dopo tanto tempo.

Ecco, il problema è che sono stati pubblicati dei decreti in cui molte delle enormi, e facilmente risolvibili, criticità da noi segnalate, sono ancora lì. Lo temevamo, lo temevamo moltissimo, quando abbiamo saputo della firma del ministro il 20 maggio (perché così in fretta, pochi giorni prima delle elezioni europee?), e purtroppo ne abbiamo avuto conferma. Ora quelle necessarie correzioni richiederanno altro tempo e fatica.
...
Ci sono cose gravi, come il fatto che la laurea LM-5 in Archivistica e Biblioteconomia non sia mai menzionata nel profilo dei bibliotecari, e sia un requisiti superfluo per gli archivisti di fascia I (la più alta), ma non per quelli di fascia II.
...
Il vero rischio che vediamo è che si debba ancora lavorare moltissimo per arrivare a un risultato accettabile. E per questo, bloccando in partenza malintesi e critiche, diciamo: se avessimo avuto dei bei decreti attuativi, sarebbe stato un punto di partenza. Questi brutti decreti lo saranno comunque, perché finalmente ci sono, perché finalmente stiamo dibattendo tutti insieme di cosa deve essere la nostra professione, e perché è ben evidente che di fronte a malfunzionamenti e criticità questi decreti potranno facilmente (dovranno!) essere migliorati.
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Re: Legge 110/2014: elenchi nazionali professionisti BBCC

Messaggioda Sergio P. Del Bello » 21/05/2019, 18:18

IL MINISTRO BONISOLI HA FIRMATO IL DECRETO CHE ISTITUISCE AL MIBAC
GLI ELENCHI NAZIONALI DEI PROFESSIONISTI DEI BENI CULTURALI


È stato firmato dal Ministro per i beni e le attività culturali, Alberto Bonisoli, il decreto che istituisce presso il Mibac gli elenchi nazionali dei professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali. Sette gli elenchi professionali previsti: archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali, storici dell’arte. Questo decreto consolida il raccordo tra percorsi formativi, competenze e professioni nei beni culturali e può essere utilizzato come strumento utile per processi di selezione nel mondo del lavoro. Il provvedimento, che si attendeva dal 2014, è stato il frutto di una complessa e articolata concertazione tra diversi soggetti e, tra questi, la Direzione Generale Educazione e Ricerca, il Consiglio Superiore dei Beni Culturali, l’Ufficio legislativo del Mibac, le associazioni professionali, le organizzazioni imprenditoriali e quelle sindacali, l’ufficio di Gabinetto del Mibac, il Miur, il Ministero del Lavoro, le Commissioni Parlamentari, la Conferenza Stato-Regioni e il Consiglio Universitario Nazionale. Il decreto firmato da Bonisoli risulta particolarmente importante poiché prevede un processo di inserimento negli elenchi, non soltanto sulla base della professione ma, all’interno dello stesso elenco professionale, sulla base delle competenze acquisite così come dagli standard del Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF).

Roma, 21 Maggio 2019
Ufficio Stampa Mibac
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Re: Legge 110/2014: elenchi nazionali professionisti BBCC

Messaggioda Sergio P. Del Bello » 21/05/2019, 8:45

ANAI - Comunicato sull'avviso di selezione per l'Archiviazione e digitalizzazione documentale del Fondo geografico della Biblioteca Angelica.
Roma, 17 maggio 2019

Oggetto: Archiviazione e digitalizzazione documentale del Fondo geografico della Biblioteca Angelica.

Lo scorso 9 maggio è apparso sul sito del Ministero dei beni e delle attività culturali - Biblioteca Angelica (Avvisi e circolari) un avviso per la selezione di "un'associazione di volontariato, senza scopo di lucro e con esperienza almeno triennale nel settore della tutela dei patrimoni culturali, aventi sede legale e operativa nel Comune di Roma, per il supporto alle attività di:

- Archiviazione e digitalizzazione documentale, con particolare riferimento al prezioso Fondo geografico della Biblioteca".

Il progetto prevede la realizzazione di tale attività dal 1° settembre 2019 al 31 dicembre 2019, ricorrendo ad un massimo di 7 volontari, impiegati per 5 ore al giorno e per un massimo di 5 giorni settimanali e rimborsati con un contributo il cui ammontare giornaliero non dovrà superare il costo complessivo di Euro 25 (venticinque/00) lordi per ciascun volontario.

Il ricorso al volontariato nelle attività di pubblica utilità è certamente apprezzabile, esso sottolinea il ruolo centrale del terzo settore nella società civile. Tuttavia, occorre rilevarlo, l'avviso in questione presenta alcuni profili di criticità.

Nell'avviso non è presente alcuna specifica che definisca le qualifiche professionali necessarie né chiarisca cosa sia da intendersi per ‘esperienza nel settore della tutela dei patrimoni culturali' da parte dell'associazione di volontariato. Ne deriva il dubbio che le attività da svolgere come supporto ai lavori di archiviazione e digitalizzazione documentale (con particolare riferimento al Fondo geografico della Biblioteca) possano o meno essere considerate di mero supporto materiale.

La generica "descrizione della formazione del personale volontario sulle attività oggetto della selezione", come ricordato al punto 5 lett. c dell'avviso, inoltre, non è garanzia di per sé sufficiente a veder rispettato il disposto dell'articolo 9 bis del Codice dei beni culturali il quale, introdotto dalla recente legge 110 del 2014, prevede che gli interventi sui beni culturali, siano affidati, secondo le rispettive competenze, alla responsabilità o alla diretta attuazione di professionisti "in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale».

Inoltre, il bando rinvia la definizione dei compiti e una migliore definizione di dettaglio delle modalità di svolgimento delle attività ad una successiva convenzione, mentre riserva ( punto 7.1 del bando) e riserva alla Biblioteca una "funzione di controllo attraverso verifiche in ordine all'attuazione del programma" senza specificare se l'attività richiesta all'associazione di volontariato individuata comprenda schedatura e metadatazione dei materiali digitalizzati e altri aspetti squisitamente tecnico- scientifici dei progetti di digitalizzazione.

Temiamo che l'indeterminatezza del bando, come già accaduto in simili casi in passato, possa portare ad interpretazioni riduttive del lavoro dei professionisti seri e competenti che operano nelle biblioteche e, in generale nel settore dei beni culturali, come anche del reale supporto del volontariato nei beni culturali e abbiamo ritenuto opportuno segnalare questo concreto rischio in spirito di collaborazione.

In attesa di riscontro, porgiamo il nostro saluto più cordiale.
Per il Direttivo nazionale Anai
Micaela Procaccia
(Presidente)
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Re: Legge 110/2014: elenchi nazionali professionisti BBCC

Messaggioda Sergio P. Del Bello » 08/05/2019, 9:16

06/05/2019

Il parere del collettivo Mi Riconosci

...
Nel 2016 tuttavia, nei primi mesi dopo la nostra nascita, abbiamo potuto visionare le bozze dei decreti attuativi che in quel momento (con due anni di ritardo!!) venivano per la prima volta redatte: abbiamo fatto proposte di modifica e miglioramento, alcune delle quali sono state accolte, altre no. Oltre a noi sono state consultate decine di altre associazioni in quella fase. Per qualche motivo insondabile, tra 2017 e inizio 2019 non c’è stato alcun reale avanzamento: due settimane fa abbiamo dunque preso visione, dopo tre anni, delle nuove bozze. Che, con nostro grande stupore, contengono ancora alcuni dei grossi problemi riscontrati tre anni fa.
...
Archivista
Come già segnalato da ANAI, nel decreto troviamo lo stesso testo di una bozza di tre anni fa, con requisiti non rispondenti alla situazione reale. Aspettiamo di vedere il nuovo testo.
...
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Re: Legge 110/2014: elenchi nazionali professionisti BBCC

Messaggioda Sergio P. Del Bello » 08/05/2019, 9:12

Roma, 02/04/2019
Camera dei Deputati

Bozza di decreto attuativo Legge 110/2016

Schema di decreto ministeriale concernente la procedura per la
formazione degli elenchi nazionali di archeologi, archivisti, bibliotecari,
demoetnoantropologi, antropologi fisici, esperti di diagnostica e di scienza
e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte (77)
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Re: Legge 110/2014: elenchi nazionali professionisti BBCC

Messaggioda Sergio P. Del Bello » 08/05/2019, 9:06

Brevi dall'ANAI, n. 3, 07/01/2019

Elenchi Mibac (legge 110/2014)

Come già ricordato, seguiamo con grande attenzione (e crescente preoccupazione) l’iter relativo al provvedimento di approvazione degli elenchi dei professionisti che ha ormai accumulato un ritardo (rispetto alle indicazioni della norma primaria) di ben 4 anni.

ANAI ha supportato il Comitato tecnico-scientifico con attente indicazioni sia nella prima stesura, sia nella revisione della bozza del Regolamento, controllando l’allineamento delle competenze, abilità e conoscenze con la norma UNI 11536 e intervenendo nella definizione dei requisiti di accesso. In particolare ANAI ha richiesto con grande determinazione il requisito transitorio che prevede il Diploma di archivistica, paleografia e diplomatica, in assenza di diploma di laurea, con almeno 24 mesi di esperienza lavorativa. I professionisti che ricadono in questa casistica, in un primo momento, erano stati esclusi completamente dai profili individuati perché il possesso del diploma di laurea era stato ritenuto dagli estensori fattore obbligatorio per l’esercizio della professione.

ANAI auspica, quindi, che il provvedimento passi alla fase attuativa il più presto possibile e che la recente ipotesi di accordo tra il Mibac e le organizzazioni sindacali in merito alle “progressioni tra le aree per il triennio 2018-2020” tengano effettivamente conto dell’attinenza dei titoli di studio posseduti rispetto al profilo cui si concorre per la riqualificazione.
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Re: Legge 110/2014: elenchi nazionali professionisti BBCC

Messaggioda Sergio P. Del Bello » 08/05/2019, 9:04

ANAI - Formazione dell'elenco Mibact degli archivisti ai sensi della Legge 110/2014

Lettera del Presidente Marco Carassi al Capo di Gabinetto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
5 febbraio 2015
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Legge 110/2014: elenchi nazionali professionisti BBCC

Messaggioda Sergio P. Del Bello » 08/05/2019, 8:59

LEGGE 22 luglio 2014, n. 110

Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, in materia di professionisti dei beni culturali, e istituzione di elenchi nazionali dei suddetti professionisti
(GU Serie Generale n.183 del 08-08-2014)

Art. 1. Introduzione dell'articolo 9-bis del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali

1. Nella parte prima del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo l'articolo 9 è aggiunto il seguente:
«Art. 9-bis. Professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali.
1. In conformità a quanto disposto dagli articoli 4 e 7 e fatte salve le competenze degli operatori delle professioni già regolamentate, gli interventi operativi di tutela, protezione e conservazione dei beni culturali nonché quelli relativi alla valorizzazione e alla fruizione dei beni stessi, di cui ai titoli I e II della parte seconda del presente codice, sono affidati alla responsabilità e all'attuazione, secondo le rispettive competenze, di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, restauratori di beni culturali e collaboratori restauratori di beni culturali, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte, in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale.».

Art. 2. Elenchi nazionali dei professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali

1. Sono istituiti presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo elenchi nazionali di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte, in possesso dei requisiti individuati ai sensi del comma 2.

2. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le rispettive associazioni professionali, individuate ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e successive modificazioni, e della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative, per gli ambiti e nei limiti delle rispettive competenze, in conformità e nel rispetto della normativa dell'Unione europea, stabilisce, con proprio decreto, le modalità e i requisiti per l'iscrizione dei professionisti negli elenchi nazionali di cui al comma 1 del presente articolo nonché le modalità per la tenuta degli stessi elenchi nazionali in collaborazione con le associazioni professionali. I predetti elenchi sono pubblicati nel sito internet istituzionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il decreto di cui al presente comma è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

3. Gli elenchi di cui al comma 1 non costituiscono sotto alcuna forma albo professionale e l'assenza dei professionisti di cui al comma 1 dai medesimi elenchi non preclude in alcun modo la possibilità di esercitare la professione.

4. Per i restauratori di beni culturali e per i collaboratori restauratori di beni culturali resta fermo quanto disposto dall'articolo 182 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

5. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Sergio P. Del Bello
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