vorrei fare delle prcisazioni in merito al quesito da me posto su archivi 23
il cad all'articolo 23 comma 2 bis
non parta delle regole tecniche art 71 peraltro mai uscite
ma dice testualmente
2-bis. Le copie su supporto cartaceo di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale, sostituiscono ad ogni effetto di legge l'originale da cui sono tratte se la loro conformita' all'originale in tutte le sue componenti e' attestata da un pubblico ufficiale a cio' autorizzato
Inoltre nel caso in questione il documento non viene presentato all'ente ma viene richiesta all'Ente l'autenticazione di una coppia cartacea di originale informatico per utilizzo da parte dell'utente in procedimento giudiziario
grazie dell'ospitalità sperando in qualche risposta su entrambi i forum
Bianca Samarati
Responsabile Ufficio Protocollo/Archivio del Comune di Lodi