MIBACT: contributi istituti elenchi triennali L. 534/1996

Re: MIBACT: contributi istituti elenchi triennali L. 534/199

Messaggioda Sergio P. Del Bello » 01/01/2022, 19:52

MIC. Direzione Generale Educazione, 30/12/2021

Richieste contributi per convegni e pubblicazioni e per istituti culturali

A partire dal 3 gennaio e fino al 31 gennaio 2022, è attiva la procedura per le richieste di contributi per convegni e pubblicazioni e contributi annuali agli istituti culturali previsti dall’articolo 8 della legge 17 ottobre 1996, n. 534.
Le domande di concessione dei contributi devono essere inviate mediante la piattaforma informatica disponibile al link: http://www.istitutidgeric.beniculturali.it. È esclusa la validità di qualsiasi altra modalità di presentazione.

Le modalità di presentazione e di valutazione delle domande e i criteri di assegnazione del contributo per convegni e pubblicazioni sono contenuti nella circolare DG-ERIC n.16/2020. Per ulteriori informazioni si rimanda alla pagina: Convegni e Pubblicazioni.
Le modalità di presentazione e di valutazione della domanda, così come i criteri di assegnazione del contributo annuale agli istituti culturali, sono contenuti nella circolare DG-ERIC n.3/2021. Per ulteriori informazioni si rimanda alla pagina: Art.8 della legge n. 534 del 17 ottobre 1996.
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MIBACT: contributi istituti elenchi triennali L. 534/96

Messaggioda Sergio P. Del Bello » 12/04/2020, 0:28

AgCult, 11/04/2020

Istituti culturali, presentazione domande per i contributi ordinari entro il 30 aprile

La valutazione delle istanze porterà le istituzioni culturali in possesso di specifici requisiti ad essere ammesse al contributo ordinario annuale dello Stato

Per gli enti presenti nella tabella vigente, l’ultimo bilancio consuntivo può essere inviato in via provvisoria e trasmesso nella sua versione definitiva come «Integrazione alla domanda di tabella triennale» entro e non oltre il 30 giugno 2020.
Le modalità di presentazione delle domande sono indicate nella Circolare n.101 del 28 febbraio 2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 2017.

Valutazione delle domande
Le istanze vengono valutate sulla base di indicatori di valutazione. In particolare, degli istituti culturali viene valutata la rilevanza nazionale e internazionale delle attività svolte, l’attività e i programmi di ricerca, innovazione e formazione di rilievo nazionale e internazionale, l’attività editoriale in relazione alla continuità dell’impegno e alla qualità delle pubblicazioni. Si valuta la consistenza del patrimonio culturale in possesso, la promozione e la fruizione dello stesso oltre che la valorizzazione di progetti e iniziative finalizzate a creare reti tra istituzioni culturali.

Una volta effettuata la valutazione delle istanze, si predispone una relazione che viene sottoposta al parere del Comitato tecnico-scientifico per le biblioteche e gli istituti culturali. Il parere del Comitato viene inviato alle Commissioni parlamentari competenti per materia per il parere che porta alla predisposizione del decreto interministeriale di emanazione della tabella triennale, sottoscritta da Mef e Mibact.
...


Considerata la complessa situazione epidemiologica, si invita gli istituti a inviare la richiesta mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), all’indirizzo:
istituzioniculturali@mailcert.beniculturali.it
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MIBACT: contributi istituti elenchi triennali L. 534/1996

Messaggioda Sergio P. Del Bello » 29/01/2020, 2:05

MIBACT, Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali

Il settore dell’erogazione dei contributi statali agli istituti culturali, di specifica rilevanza per la Direzione Generale, è disciplinato dalla legge n. 534 del 17 ottobre 1996. In particolare:

nell'articolo 1 si trovano le modalità per richiedere il contributo ordinario annuale dello Stato mediante l'inserimento nell'apposita tabella triennale;
nell'articolo 8 si trovano le modalità per accedere ai contributi annuali non inseriti nella tabella triennale.

Circolare 28 febbraio 2017, n. 101

Indicazioni concernenti la presentazione delle domande per l'ammissione ai contributi statali previsti dall'art. 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534, recante «Nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali - criteri di valutazione e procedimento»

L’art. 8 prevede la possibilità di concedere contributi annuali agli istituti non inseriti nella tabella triennale e che comunque:
svolgano la loro attività da almeno un triennio e sulla base di una programmazione triennale;
prestino rilevanti servizi in campo culturale;
promuovano e svolgano attività di ricerca, di organizzazione culturale e di produzione editoriale a carattere scientifico.
Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 31 gennaio di ciascun anno.
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