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Senato: audizione ANAI sul copyright negli archivi

MessaggioInviato: 13/06/2020, 23:04
da Sergio P. Del Bello
Audizione informale presso la XIV Commissione permanente (Politiche dell’Unione Europea)
del Senato della Repubblica Italiana sul disegno di legge n. 1721 (Legge di delegazione europea 2019)

AgCult, 08/06/2020

Copyright, le proposte emendative degli archivisti di Anai

L'associazione è stata audita dalla XIV Commissione nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 1721 (Legge di delegazione europea 2019)

Segnalare al legislatore alcuni profili dell’articolo 9 della Legge di delegazione europea 2019 per “favorire un recepimento della direttiva 2019/790/EU che garantisca il bilanciamento degli interessi dei titolari dei diritti con quelli degli utenti e della società civile, per promuovere un’ampia circolazione delle opere e incentivare i settori culturali strategici per la ripresa e il futuro sviluppo nazionale”. E' questo l'obiettivo che l’Associazione Nazionale Archivistica Italiana (Anai) ha illustrato nel corso dell'audizione davanti alla Commissione Politiche dell’Unione Europea del Senato sul disegno di legge n. 1721 (Legge di delegazione europea 2019). L’Anai, nel lungo e articolato documento depositato agli atti della XIV Commissione dalla presidentessa Micaela Procaccia, chiarisce quali interventi sono necessari - a suo giudizio - prima di procedere all'adozione della direttiva e scrive di ritenere “non solo utile ma anche doveroso rendere noto al legislatore italiano il proprio punto di vista dal momento che l’articolato della direttiva chiama direttamente e più volte in causa gli istituti di tutela del patrimonio culturale, tra i quali si annoverano anche gli archivi”.
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La direttiva inoltre, nota ancora l’Anai, lungi dal potersi ritenere “self-executing”, si limita a indicare alcuni dei criteri direttivi previsti. A tal fine Anai ritiene “fondamentale che tutti gli istituti giuridici oggetto della direttiva siano implementati sulla base dei principi espressi considerando indirizzati alla massimizzazione delle libere utilizzazioni in base alle proposte delineate di seguito”.

Per questo, l’Associazione propone alcune modifiche all’articolo 9 della Legge di delegazione europea 2019:
- Al comma 1) lettera a) prevedere che siano considerati “Istituti di tutela” tutti quelli che concorrono alla conservazione del patrimonio culturale nazionale anche in ragione della loro attività di garanzia della conservazione e accessibilità di beni culturali ai sensi dell’articolo 10 del d.Lgs. 42/2004.

Come previsto nel disegno di delega n. 1721, all’articolo 9, lettera a) (“a) applicare la definizione di ' istituti di tutela del patrimonio culturale', nell'accezione più ampia possibile, al fine di favorire l'accesso ai beni ivi custoditi) sia definito il concetto di Istituto di tutela con riferimento non solo agli istituti dello Stato ma a quelli degli enti pubblici e, in particolare, per quanto riguarda il settore degli archivi, agli archivi storici costituiti ai sensi dell’articolo 30, comma 4 del d.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). In particolare, si ritiene debba essere esplicitata la possibilità per gli istituti culturali privati detentori di archivi dichiarati di interesse storico particolarmente importante ai sensi dell’articolo 13 del citato d.Lgs. 42/2004, e per le Soprintendenze archivistiche e bibliografiche che utilizzano materiali degli stessi archivi di usufruire dell’eccezione di cui al Considerato 11 della Direttiva.

- Al comma 1, dopo la lettera q), aggiungere le seguenti:
“r) specificare che gli istituti di tutela del patrimonio culturale possono utilizzare qualsiasi strumento appropriato ai fini della conservazione prevista dall’art. 6, anche attraverso l’utilizzo di reti di istituti di tutela del patrimonio culturale dedite alla conservazione e la collaborazione con soggetti terzi, anche se situati in altri Stati membri dell’Unione europea; specificare che l’eccezione ai fini di conservazione del patrimonio culturale ha natura obbligatoria e non è derogabile per via contrattuale; specificare che l’esercizio dell’eccezione per la conservazione del patrimonio culturale non dà diritto ad equo compenso;
s) esercitare tutte le opzioni previste dall’art. 5 della direttiva 2001/29/CE che siano coerenti con i principi e criteri generali della direttiva 2019/790/EU e con l’obiettivo di massimizzare le libere utilizzazioni;
t) individuare la disciplina volta a perseguire quanto previsto dall’art. 14 della direttiva e, nei limiti della direttiva 2019/790/EU e dell’esercizio della presente delega.”


Video dell'audizione in Senato