Re: Firma digitale-elettronica: parliamone e informiamoci
Inviato: 14/11/2023, 0:20
IlSole24Ore, Giuseppe Morina Tonino Morina, 30 agosto 2023
Conservazione documenti sempre con firma qualificata
La firma elettronica debole non è mai idonea a garantire i requisiti dei documenti
Codice civile e Codice dell’amministrazione digitale da rispettare
Ai fini fiscali, la sottoscrizione e conservazione delle dichiarazioni su supporto informatico, è valida con l’apposizione della firma elettronica qualificata, della firma digitale, o della firma elettronica basata sui certificati rilasciati dalle agenzie fiscali. Non è invece idonea l’apposizione della firma elettronica semplice, detta anche debole o leggera.
In nessun caso una firma elettronica «semplice» cioè non qualificata, digitale o avanzata, a prescindere dal processo di sua formazione, può dirsi idonea a garantire i requisiti che i documenti informatici (nativi tali o frutto di copia/dematerializzazione), specie se di natura fiscale, devono possedere sin dal momento della loro formazione.
È questa, in sintesi, la risposta dell’agenzia delle Entrate, pubblicata ieri, 30 agosto 2023, a seguito di una richiesta di consulenza giuridica.
Per l’agenzia delle Entrate, sono confermati i chiarimenti forniti con la risoluzione 23/E dell’8 aprile 2021 o la risposta n. 217 pubblicata il 26 aprile 2022 nell'apposita area del sito dell’agenzia delle Entrate.
1comportamenti che si devono tenere devono rispettare le norme contenute nel Dpr 22 luglio 1998 n. 322, che detta le modalità per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi, dell’Iva, dell’Irap e dei sostituti d'imposta.
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Conservazione documenti sempre con firma qualificata
La firma elettronica debole non è mai idonea a garantire i requisiti dei documenti
Codice civile e Codice dell’amministrazione digitale da rispettare
Ai fini fiscali, la sottoscrizione e conservazione delle dichiarazioni su supporto informatico, è valida con l’apposizione della firma elettronica qualificata, della firma digitale, o della firma elettronica basata sui certificati rilasciati dalle agenzie fiscali. Non è invece idonea l’apposizione della firma elettronica semplice, detta anche debole o leggera.
In nessun caso una firma elettronica «semplice» cioè non qualificata, digitale o avanzata, a prescindere dal processo di sua formazione, può dirsi idonea a garantire i requisiti che i documenti informatici (nativi tali o frutto di copia/dematerializzazione), specie se di natura fiscale, devono possedere sin dal momento della loro formazione.
È questa, in sintesi, la risposta dell’agenzia delle Entrate, pubblicata ieri, 30 agosto 2023, a seguito di una richiesta di consulenza giuridica.
Per l’agenzia delle Entrate, sono confermati i chiarimenti forniti con la risoluzione 23/E dell’8 aprile 2021 o la risposta n. 217 pubblicata il 26 aprile 2022 nell'apposita area del sito dell’agenzia delle Entrate.
1comportamenti che si devono tenere devono rispettare le norme contenute nel Dpr 22 luglio 1998 n. 322, che detta le modalità per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi, dell’Iva, dell’Irap e dei sostituti d'imposta.
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