Tutta la legislazione e gli aggiornamenti in materia sono consultabili sull'omonima pagina di
DigitPA
http://www.digitpa.gov.it/firme-elettro ... tificatori
L’entrata in vigore del d.p.c.m. 22 febbraio 2013, “Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71”, ha reso pienamente operativa la firma elettronica avanzata nell’ordinamento giuridico italiano.
Mancando le regole tecniche, infatti, la disposizione del Codice dell’amministrazione digitale che equipara il documento informatico con firma elettronica avanzata alla scrittura privata non era applicabile.
giovedì 28 febbraio 2013
Firma digitale per l’e-prescription
Entro il 25 ottobre 2013 gli Stati membri dell’Unione Europea dovranno porre in atto tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva contenente le misure atte ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro.
La direttiva rende obbligatoria l’apposizione della firma digitale per la validità delle ricette mediche elettroniche in tutti gli Stati membri dell’Unione.
L’anomalia del sistema italiano, che permette l’emissione della ricetta medica elettronica - così come pure del certificato di malattia telematico - senza l’apposizione di firma digitale, è stata segnalata da più parti.
In particolare ANORC (Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili delle Conservazione digitale dei documenti) ha segnalato il problema affermando che, proprio in virtù della decorrenza dei termini di recepimento della direttiva, sarà presto necessario rivedere tutto il sistema telematico utilizzato per l’emissione delle ricette mediche e dei certificati di malattia online.
Tali documenti, se emessi con firma elettronica semplice (vale a dire in seguito a identificazione tramite Id e password), sono invalidi in quanto il solo strumento di firma idoneo ad identificare il medico prescrivente, ai sensi della direttiva europea, è quello della firma digitale.
L’Italia ora dovrà adeguarsi.
[b]Nelle gare telematiche si utilizza la firma digitale![/b]
Le norme previste dal Codice della PA Digitale cominciano a sortire i primi effetti. Una recente sentenza del TAR della Puglia esclude un’azienda da una gara avvenuta tramite asta on line perché la sua offerta non era stata firmata digitalmente. Nell’ambito della collaborazione tra FORUM PA e lo Studio Legale Lisi presentiamo un interessante intervento di Graziano Garrisi.
Un’importante pronuncia del TAR Puglia - Bari, Sez. I, sentenza 24 maggio 2012 n. 1019, ha affermato il principio in base al quale, in caso di gare telematiche, la sottoscrizione delle offerte deve avvenire obbligatoriamente con firma digitale.
In questi casi, infatti, non rileva neppure che a monte vi sia un sistema di firma elettronica costituito dall’inserimento dell’indirizzo di posta elettronica del referente e di un codice PIN da parte dell’azienda concorrente (c.d. log in) presso la piattaforma informatica della stazione appaltante, risultando questa procedura inidonea perché rientrante nella definizione di “firma elettronica semplice”
PS leggendo il pezzo vi accorgerete che, come precisato dagli autori, esistono 4 tipologie di firma elettronica in Italia con le modifiche appena intervenute sul CAD: la firma elettronica, la firma elettronica avanzata, la firma elettronica qualificata e la firma digitale (queste ultime due firme costituiscono un sottoinsieme della firma elettronica avanzata). Inoltre, dalla lettura delle definizioni, la firma digitale non coinciderebbe più con la firma elettronica qualificata in quanto nella definizione della firma digitale non c’è più traccia del dispositivo sicuro di firma (requisito ancora essenziale per la firma elettronica qualificata). Credo (e spero) che si tratti di una “semplificazione” generata dalle tecniche del “copia-incolla” con cui oggi si fanno le leggi, ma poiché le conseguenze dal punto d vista sistematico (e del buon senso) possono essere devastastanti, spero che il legislatore intervenga con un nuovo decreto che sistemi gli “errori materiali” di cui è ricco il “nuovo” CAD (pur se trovo giusto dirlo le buone intenzioni ci sono state e, in molti casi, si sono trasfuse in norme importanti e significative). Per cui segnalo anche: "Alcune disattenzioni redazionali sulle firme elettroniche" http://www.filodiritto.com/index.php?az ... iddoc=2173
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