Firma digitale-elettronica: parliamone e informiamoci

Re: Firma digitale-elettronica: parliamone e informiamoci

Messaggioda Sergio P. Del Bello » 14/11/2023, 0:20

IlSole24Ore, Giuseppe Morina Tonino Morina, 30 agosto 2023

Conservazione documenti sempre con firma qualificata

La firma elettronica debole non è mai idonea a garantire i requisiti dei documenti
Codice civile e Codice dell’amministrazione digitale da rispettare

Ai fini fiscali, la sottoscrizione e conservazione delle dichiarazioni su supporto informatico, è valida con l’apposizione della firma elettronica qualificata, della firma digitale, o della firma elettronica basata sui certificati rilasciati dalle agenzie fiscali. Non è invece idonea l’apposizione della firma elettronica semplice, detta anche debole o leggera.
In nessun caso una firma elettronica «semplice» cioè non qualificata, digitale o avanzata, a prescindere dal processo di sua formazione, può dirsi idonea a garantire i requisiti che i documenti informatici (nativi tali o frutto di copia/dematerializzazione), specie se di natura fiscale, devono possedere sin dal momento della loro formazione.
È questa, in sintesi, la risposta dell’agenzia delle Entrate, pubblicata ieri, 30 agosto 2023, a seguito di una richiesta di consulenza giuridica.
Per l’agenzia delle Entrate, sono confermati i chiarimenti forniti con la risoluzione 23/E dell’8 aprile 2021 o la risposta n. 217 pubblicata il 26 aprile 2022 nell'apposita area del sito dell’agenzia delle Entrate.
1comportamenti che si devono tenere devono rispettare le norme contenute nel Dpr 22 luglio 1998 n. 322, che detta le modalità per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi, dell’Iva, dell’Irap e dei sostituti d'imposta.
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Re: Firma digitale-elettronica: parliamone e informiamoci

Messaggioda Sergio P. Del Bello » 12/10/2023, 7:44

Agenda Digitale, 05/10/2023, Giovanni Manca, consulente ANORC

Fes, quanto vale la firma elettronica semplice: cosa dice l’Agenzia delle entrate

Un quesito posto all’Agenzia delle entrate permette di approfondire il valore della Fes, la firma elettronica semplice: ecco qual è e cosa indica la normativa in materia documentale

Indice degli argomenti
FES, cosa dice la normativa
L’efficacia probatoria dei documenti
FES, l’intervento dell’Agenzia delle entrate
L’analisi
Conclusione

La firma elettronica semplice (FES) viene così comunemente denominata per distinguerla dalla firma elettronica avanzata (FEA) e dalla firma elettronica qualificata (FEQ) che in Italia è equivalente alla firma digitale. Questa tipologia di firma nasce con la Direttiva europea 1999/93/CE ma è nel vigente Regolamento 910/2014 (eIDAS) che cambia la sua definizione e stabilisce gli effetti giuridici che la riguardano.

La firma elettronica deve essere valutata non tanto come fine a se stessa, ma nel suo rapporto con il documento informatico e conseguentemente con il valore giuridico del documento informatico.
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Conclusione
In conclusione possiamo considerare che qualunque sia la valutazione giuridica consolidata sul tema, bisogna sempre raggiungere un adeguato equilibrio tra le prevalenti considerazioni giuridiche e quelle tecnologiche.

Le norme dovrebbero tutelare una verifica di idoneità ex-ante a beneficio dei cittadini, imprese e professionisti, in altre parole il corretto intervento del Giudice deve essere contenuto normativamente per supportare la criticità di una totale discrezionalità in giudizio.
La FES che non è un campione senza valore rimane comunque una tipologia di firma non utilizzabile in procedimenti automatizzati non regolamentati tecnicamente, questo perché la neutralità tecnologica rende lecite implementazioni completamente libere.

Questo non giustifica paletti normativi che lasciano dubbi sulla loro conformità alla normativa comunitaria quindi serve definire il valore della firma, il valore del documento firmato ma anche i meccanismi di scambio del documento che devono essere regolamentati dal destinatario anche in funzionalità dell’interoperabilità. L’uso legittimo ma libero della FES non favorisce questo approccio, portando incertezza negli utilizzatori minando la solidità e la fiducia nei sistemi digitali.
L’introduzione gratuita della firma elettronica qualificata nel Portafoglio Europeo di Identità Digitale porterà sicuramente benefici ai cittadini diffondendo questa strumento abilitante a livello popolare.
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Re: Firma digitale-elettronica: parliamone e informiamoci

Messaggioda Sergio P. Del Bello » 17/12/2021, 23:31

Ministero dell'Interno, CIE Carta d'Identità Elettronica

La Carta di Identità Elettronica (CIE) è rilasciata dallo Stato italiano e può essere utilizzata come dispositivo di firma elettronica avanzata (FEA) per firmare documenti elettronici.

È possibile apporre una firma con CIE su file di qualsiasi estensione (.pdf, .jpg, .png…). Le tipologie di firma consentite sono:

“PAdES” – se si intende produrre un file PDF firmato digitalmente;
“CAdES” – per tutte le altre tipologie di file.

Per firmare un file con la Carta di Identità Elettronica occorre esserne materialmente in possesso (modalità di firma “in locale”), e conoscere il PIN. Attualmente sono disponibili due modalità di firma:
“Desktop” – la firma elettronica avviene tramite un computer collegato a un lettore di smart card contactless per la lettura della CIE, su cui deve essere installato il “Software CIE“. La verifica della firma elettronica nella modalità Desktop può essere effettuata con l’app “CieID”;
“Mobile” – la firma elettronica avviene tramite uno smartphone dotato di interfaccia NFC su cui deve essere installata l’app “CieSign” (disponibile su Google Play e App Store) che permette anche di effettuare la verifica della firma elettronica.
Il documento firmato elettronicamente con CIE potrà essere facilmente condiviso tramite
e-mail, WhatsApp e altre app di messaggistica.
La firma con CIE è regolamentata dalla normativa italiana e riconosciuta dalle Pubbliche Amministrazioni che ne consentono l’uso.
Per scoprire come firmare digitalmente con la CIE guarda il Tutorial CieSign.
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Re: Firma digitale-elettronica: parliamone e informiamoci

Messaggioda Sergio P. Del Bello » 09/10/2021, 16:57

Parer, newsletter, 432 - 30 settembre 2021

Normative, standard, scenari e modalità di utilizzo: un nuovo volume sulle firme elettroniche

Pubblicato il volume "Firme Elettroniche. Normative, standard, scenari e modalità di utilizzo", a firma di Giovanni Manca per l'editore Themis: un manuale sui temi relativi alle firme elettroniche, con contenuti di carattere giuridico, tecnico e pratico.

Su iniziativa di Themis editore è stato pubblicato il volume "Firme Elettroniche. Normative, standard, scenari e modalità di utilizzo", a firma di Giovanni Manca.
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Re: Firma digitale-elettronica: parliamone e informiamoci

Messaggioda Sergio P. Del Bello » 13/04/2021, 0:02

Filodiritto, 07/3/2021, Giovanni Manca

Illustrare la firma digitale praticamente

La firma digitale è attiva nel nostro Paese da oltre vent’anni, ma alcuni aspetti del suo utilizzo sono poco noti e, quindi, poco utilizzati. L’utilizzo del sistema di sottoscrizione è nella maggior parte dei casi di attuazione di una serie di passaggi in cui sono utilizzate solo le funzioni “obbligatorie” nella modalità di default.

....
Tutte queste riflessioni si rafforzano se si pensa all’ipotesi della firma quale elemento culturale, giuridico e tecnico consolidato, laddove di contro si è scoperto, anche per le pressioni operative scatenate dall’emergenza sanitaria che poco nota era la firma remota, che molti ritengono che la firma digitale non consenta di sottoscrivere un documento informatico da parte di più soggetti, ma anche che esista un solo formato di firma, che si possono firmare le fatture elettroniche con la Carta d’Identità Elettronica (con la CIE si possono sottoscrivere documenti con Firma Elettronica Avanzata mentre le fatture richiedono una firma digitale) non conoscendo la differenza di efficacia giuridici e gli effetti probatori della firma elettronica, della firma elettronica avanzata e della firma digitale spesso indicata tout court come firma elettronica qualificata.
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Re: Firma digitale-elettronica: parliamone e informiamoci

Messaggioda Sergio P. Del Bello » 25/12/2020, 2:27

AgendaDigitale, 24/12/2020, Sergio Sette, consulente informatico e digital trasformation

Firma digitale, il problema della scadenza del certificato: le regole

La scadenza del certificato è un fattore importante cui prestare attenzione per evitare che un documento firmato digitalmente sia valido: tuttavia, questo aspetto presenta alcune problematiche che è bene analizzare per capire al meglio come funziona e come potrebbe essere migliorato

Un aspetto come la scadenza dei certificati della firma digitale, all’apparenza poco importante e semplice, nel contesto del digitale italiano viene trasformato in qualcosa di intricato ed oneroso. Cerchiamo di fare chiarezza, per capire il meccanismo della scadenza ed evitare spiacevoli conseguenze in caso non si presti attenzione a questo fattore.

Indice degli argomenti
Perché un certificato scade
Le conseguenze della scadenza e come evitarle
Il problema del riferimento temporale
Proposte per superare i fronti critici
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Cosa che così non è, perché, anche a livello normativo, non sono le firme a scadere ma i certificati. Ma anche perché, se così fosse, delle firme digitali non ce ne potremmo fare niente. Se dipendesse dagli algoritmi un certificato potrebbe tranquillamente durare 20 anni, come d’altronde già oggi avviene per i certificati delle CA stesse che tipicamente (basta verificare nel proprio browser) durano 15-20 anni. Quindi, perché un certificato scade?
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Proposte per superare i fronti critici
Un problema che sembra semplice e di facile soluzione (almeno dal punto di vista tecnico) si è invece trasformato in un qualcosa di estremamente intricato. Ciò ha inevitabilmente condotto alla tendenza attuale, anticipata anche dall’Agenzia delle Entrate nell’ambito della fatturazione elettronica, che vede nel riversamento in sistemi di conservazione a norma, visti come unica soluzione per garantire la validità giuridica dei documenti informatici, tutti i documenti digitali che siano da conservare per legge, anche se per periodi limitati. Inclusi i privati, come sembra emergere anche alla modifica dell’art.44 comma 1-ter del CAD, introdotta dal DL Semplificazioni.

Non si può sempre commettere l’errore di richiedere al digitale cose che prima del suo avvento non erano richieste, specie se non strettamente necessarie; non si possono caricare sul digitale oneri tecnici, organizzativi ed economici che prima non c’erano. Così facendo il digitale non decollerà mai, non solo nella PA, ma anche fra i privati. Se prima una fattura era un pezzo di carta, non firmato, tenuto in un armadio del contabile, ora che invece è firmata digitalmente, inviata al Sistema di Interscambio, trasmessa su canali sicuri ecc. non è possibile che non possa essere tenuta, come prima, non nell’armadio, ma sui propri sistemi senza ulteriori oneri economici e tecnico/organizzativi. Apporvi una marca (magari contestualmente alla firma) garantirebbe integrità, immodificabilità e provenienza.
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Re: Firma digitale-elettronica: parliamone e informiamoci

Messaggioda Sergio P. Del Bello » 05/06/2020, 0:24

AgendaDigitale, 03/06/2020, Giovanni Manca, consulente, Anorc

Verifica e convalida delle firme digitali: lo stato dell’arte nella Ue

Sono ancora numerosi i problemi che si riscontrano nell’ambito della verifica della firma qualificata o digitale.
La situazione potrebbe essere stabilizzata e resa omogenea utilizzando la recente emissione di specifiche tecniche nell’ambito della realizzazione delle previsioni del regolamento eIDAS. Facciamo il punto

circa quattro anni dalla piena attuazione del regolamento europeo 910/2014 (eIDAS) si riscontrano ancora significativi problemi di verifica della firma qualificata o digitale. Vediamo qual è lo stato dell’arte e cosa si sta facendo per migliorare la situazione.

Indice degli argomenti
Cosa si intende per “verifica” e “convalida”
La procedura di verifica delle firme
Le specifiche tecniche previste dal regolamento eIDAS
Gli standard ETSI
Un nuovo approccio alla verifica della firma
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La verifica della firma qualificata e digitale è ancora un contesto dove possono essere riscontrate delle criticità. La recente emissione di specifiche tecniche nell’ambito della realizzazione delle previsioni del regolamento eIDAS potrebbe aiutare la situazione a stabilizzarsi e a renderla più omogenea.
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Re: Firma digitale-elettronica: parliamone e informiamoci

Messaggioda Sergio P. Del Bello » 27/05/2020, 21:41

Key4biz, Marco Deligios, fondatore, CTO e AD Globo, 16 Aprile 2020

Dalle linee guida per la firma SPID un’idea per il bollo telematico

Mutuando la soluzione individuata per la firma SPID tramite QSeal, si potrebbe trasformare anche la marca da bollo digitale in un sigillo qualificato apposto dal PSP.

Le nuove Linee Guida per la sottoscrizione elettronica di documenti ai sensi dell’art. 20 del CAD introducono un’eccessiva complessità nel processo che, in quattordici (14!) passi, dovrebbe condurre lo sfortunato utente a firmare i documenti mentre, con un dispositivo di firma, è sufficiente inserire un PIN.

Nelle linee guida c’è però un’idea interessante: viene “sdoganato” l’uso del sigillo elettronico qualificato (QSeal) previsto dal Regolamento eIDAS, ma ancora troppo raramente utilizzato. Il sigillo elettronico qualificato garantisce l’origine e l’integrità di un documento elettronico e la sua riconducibilità al soggetto giuridico che lo ha emesso.
..
Bollo telematico e PagoPA
La semplificazione connessa alla bollatura del documento tramite l’apposizione di un QSeal, unita al pagamento virtuale, come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, art. 15 e dal Decreto ministeriale (sviluppo economico) 10-11-2011, art.3, consente di semplificare radicalmente il workflow di pagamento. Ecco come potrebbero essere riscritti gli scenari individuati dalle Linee guida per pubbliche amministrazioni e prestatori di servizi di pagamento:

Scenario A: Pagamento del bollo nell’ambito di servizi on line delle amministrazioni che generano “documenti informatici”
Il Service Provider segnala al cittadino che l’istanza è soggetta al pagamento dell’imposta di bollo
Il SP individua gli altri pagamenti connessi alla presentazione dell’istanza (es. i diritti di segreteria) e li riscuote insieme all’imposta di bollo
Il SP appone il proprio QSeal al documento da bollare, inserendo anche gli estremi dell’autorizzazione alla riscossione del bollo virtuale
Il cittadino invia l’istanza.
Scenario B. pagamento del bollo su un documento in possesso del cittadino e trasmesso alla PA con canale telematico (PEC, upload, etc.)
Il cittadino si connette al sito di un Prestatore di Servizi di Pagamento che consente il pagamento dell’imposta di bollo ed esegue l’upload del documento che intende bollare
Il cittadino paga l’importo dovuto
Il PSP appone il proprio QSeal al documento da bollare
Il cittadino scarica il documento bollato.
Scenario C: Pagamento del bollo su un atto o provvedimento prodotto dalla PA a seguito di una istanza del cittadino.
Il Service Provider segnala al cittadino che il documento è disponibile per il download ed è soggetto al pagamento dell’imposta di bollo
Il cittadino si connette al sito del SP e paga l’importo dovuto
Il SP appone il proprio QSeal al documento da bollare inserendo anche gli estremi dell’autorizzazione alla riscossione del bollo virtuale
Il cittadino scarica il documento bollato.
Conclusioni
Purtroppo il racconto non ha un lieto fine, su forum.italia.it si sta discutendo dei problemi connessi al pagamento telematico dell’imposta di bollo dal lontano 2017 e, a parte qualche risposta rassicurante e qualche silenzio assordante, non si riesce ad ottenere nulla. Invece di risposte proporrò quindi delle domande:

Cosa impedisce all’Agenzia delle Entrate e a AgID di progettare e di realizzare una soluzione utilizzabile?

Perché non si chiarisce la possibilità di riscuotere l’imposta di bollo tramite pagamento virtuale, come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, art. 15 e dal Decreto ministeriale (sviluppo economico) 10-11-2011, art.3?In attesa di una soluzione praticabile, sull’autocertificazione Covid-19 possiamo scrivere: “sto andando in tabaccheria a comperare una marca da bollo per presentare un’istanz
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Re: Firma digitale-elettronica: parliamone e informiamoci

Messaggioda Sergio P. Del Bello » 30/04/2020, 0:01

Altalex, Michele Iaselli, avvocato, docente di logica ed informatica giuridica

SPID: le linee guida per la firma dei documenti digitali

L'obiettivo dell'AgID, con la determinazione n. 157/2020, è quella di favorire il processo di completa digitalizzazione dei documenti

L’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) ha emanato, con determinazione n. 157/2020 del 23 marzo 2020 (testo in calce), le Linee Guida che consentono di firmare documenti online con SPID, in conformità all’art. 20 del CAD.
Le Linee Guida sono state emanate al termine del naturale percorso di consultazione pubblica, che si è svolto dal 21 novembre al 28 dicembre 2019, e sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 4 aprile 2020.
Obiettivo delle Linee Guida (LG) è quello di favorire il processo di completa digitalizzazione dei documenti.
...
Come precisato dal Consiglio di Stato -nell’ambito del parere reso sullo schema di decreto legislativo del correttivo al CAD, N. 2122/2017 del 10 ottobre2017- le Linee Guida adottate da AgID, ai sensi dell’articolo 71 del CAD, hanno carattere vincolante e assumono valenza erga omnes. Ne deriva che, nella gerarchia delle fonti, anche le presenti Linee Guida sono inquadrate come un atto di regolamentazione, seppur di natura tecnica, con la conseguenza che esse sono pienamente azionabili davanti al giudice amministrativo in caso di violazione delle prescrizioni ivi contenute. Nelle ipotesi in cui la violazione sia posta in essere da parte dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2 del CAD, è altresì possibile presentare apposita segnalazione al difensore civico, ai sensi dell’articolo 17 del CAD, istituito presso l’AgID.
Il processo di cui all’articolo 20 comma 1-bis del CAD non può essere adoperato utilizzando identità digitali SPID per persona giuridica; possono essere utilizzate esclusivamente le identità digitali della persona fisica e le identità digitali per uso professionale (queste ultime regolamentate dalle LL.GG. identità digitali uso professionale).
Tutti i SP (Fornitori di servizi nella federazione SPID) interessati hanno il diritto di avvalersi del servizio oggetto delle presenti linee guida.

I metadati SPID indicano se l’IDP (gestore di identità digitali nel contesto della federazione SPID) offre il servizio in oggetto o meno.
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Re: Firma digitale-elettronica: parliamone e informiamoci

Messaggioda Sergio P. Del Bello » 26/03/2020, 1:18

Agid pubblica le linee guida sulla sottoscrizione dei documenti mediante SPID

Si tratta di un importante documento, previsto dal CAD, che definisce le modalità con cui sarà possibile firmare documenti online con lo stesso valore della firma autografa.
Una nuova sfida tecnologica per tutte le amministrazioni (e i loro fornitori) che hanno ormai capito - anche grazie all’emergenza - la centralità dei servizi telematici.
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Infografica della newsletter LaPAdigitale dell'Avv. Ernesto Belisario, n. 69 del 25 marzo
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