La posizione di Archim, 20/06/2019
L’elenco ministeriale degli archivisti: cosa è, a cosa serve e cosa non deve né dovrà essere
Com'è noto, la Legge 110/2014 sul riconoscimento delle professioni del patrimonio culturale ha introdotto nel Codice dei Beni Culturali l'art. 9bis, secondo il quale "... gli interventi operativi di tutela, protezione e conservazione dei beni culturali nonché quelli relativi alla valorizzazione e alla fruizione dei beni stessi [...] sono affidati alla responsabilità e all'attuazione [...] di [...] archivisti [...] in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale" (art. 1).
La legge indica anche che "Sono istituiti presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo elenchi nazionali di [...] archivisti [...] in possesso [di specifici] requisiti"; individuati dal Ministro con proprio decreto (art. 2).
Qui la Legge.
Il DM 244 del 20 maggio 2019 descrive nell'allegato 3 dedicato agli archivisti tre fasce progressive di formazione professionale, abbinati a tre livelli crescenti di competenze, che sono concepite secondo i livelli del Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF).
Qui il decreto.
Qui informazioni sulle griglie EQF.
Per quanto si apprezzi e si ringrazi per l'impegno profuso nel declinare i criteri di 'adeguata formazione' abbinati alle fasce di competenza, sottolineiamo che mentre il sistema EQF, utile alla circolazione europea dei professionisti, si basa sull'assunto dell'apprendimento - formale, non formale e informale - continuo di competenze, il DM rimanda piuttosto a percorsi di studio quasi esclusivamente formali, peraltro a carattere progressivo.
La formazione archivistica ha natura sostanzialmente poligenetica, anche quando a carattere formale (Scuole di Archivistica, Paleografia e Diplomatica annesse agli Archivi di Stato, Lauree, Università, Scuole di specializzazione, Master...). Aver voluto invece postulare una progressione (come se ci fosse un cammino formativo unico e necessario) alla griglia di competenze EQF per gli archivisti ha prodotto, di fatto, una grave inesattezza in contrasto al vero spirito della legge, là dove ad esempio si discetta sul numero di CFU o esami di archivistica sostenuti nel corso di laurea, in un contesto in cui però buona parte dei diplomati presso le scuole statali di Archivistica, Paleografia e Diplomatica ha spesso e volentieri alle spalle non solo lauree non archivistiche, ma in molti casi anche non umanistiche.
Constatiamo poi non senza relativo sgomento come parte della popolazione professionale abbia assorbito immediatamente l'idea dell'elenco come "registro nazionale dei professionisti abilitati", e supinamente l'iscrizione alle associazioni del settore come modalità di accreditamento in esso.
A tale riguardo, citando una delle prime note Assotecnici relative alle "disinvolte interpretazioni del web", il Cdn ArchIM tiene a sottolineare che:
Gli elenchi (e i relativi profili) hanno funzione unicamente conoscitiva, non costituiscono albo o alcun tipo di vincolo all'esercizio professionale.
L'iscrizione ad una associazione professionale non è correlata in alcun modo a quella nell'elenco.
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