Conservazione digitale: parliamone e informiamoci

Re: Conservazione digitale: parliamone e informiamoci

Messaggioda Sergio P. Del Bello » 01/10/2019, 14:03

AgendaDigitale, Mariella Guercio, Università Sapienza di Roma, Anai

Conservazione archivi digitali, servono competenze e controlli: ecco come

Coerenza normativa, professionisti qualificati, controlli e collaborazione tra gli enti: sono queste le sfide da affrontare per la conservazione digitale dei documenti. Lo scenario attuale infatti fa emergere tutte le difficoltà dell’ambito, soprattutto in tema di governance. Eppure, gli archivi digitali per la loro importanza sono da considerarsi infrastrutture critiche – basti pensare che la perdita dei contenuti può mettere a rischio le organizzazioni del Paese. Di seguito dunque analizziamo la situazione.

Indice degli argomenti
Archivi digitali, tutti i problemi
Il bisogno di skill interdisciplinari
Un nuovo modello di collaborazione tra istituzioni
I controlli di qualità
Conclusione
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Il modello che abbiamo coltivato in questi decenni – completato solo recentemente dall’obbligo, reso esplicito nell’ultimo correttivo del Codice dell’amministrazione digitale dall’art. 44 c. 1-bis, di provvedere almeno una volta l’anno alla trasmissione nel sistema di conservazione dei fascicoli e delle serie documentarie “anche relative a procedimenti non conclusi” – ha funzionato senza costi insostenibili solo perché le PA si sono ben guardate dall’affidare alla conservazione a norma la documentazione corrente. Nella stragrande maggioranza dei casi hanno utilizzato il servizio solo per pochissime tipologie documentarie informatiche (il registro di protocollo e le fatture, in qualche caso le deliberazioni e i contratti). Per il resto (inclusi i documenti trasmessi al sistema di conservazione interno o in outsourcing) hanno continuato a mantenere esclusivamente nelle piattaforma di gestione documentale non solo i documenti che fanno parte dell’archivio corrente, ma anche la documentazione che da tempo avrebbe dovuto essere trasferita (e non semplicemente duplicata) nell’archivio di deposito. In che cosa consista l’archivio di deposito in un contesto digitale non è peraltro chiaro né al legislatore né a chi sviluppa gli applicativi che, infatti, non includono quasi mai funzioni specifiche per gestire le sedimentazioni, lo scarto, la ricerca e che, quindi, da tempo mostrano segni evidenti di inadeguatezza con conseguenze gravi sui patrimoni informativi, soprattutto perché i processi in atto di trasformazione digitale dei patrimoni documentari delle pubbliche amministrazioni e dei privati sono ormai pervasivi.

Peraltro, anche la qualità nella formazione degli archivi digitali (in ambito pubblico e privato) lascia molto a desiderare come ben sa chi frequenta, a vario titolo, i sistemi documentari delle amministrazioni italiane, caratterizzati dalla scarsa qualità degli strumenti di classificazione e dalla mancata formazione dei fascicoli digitali. Utilizzo di versioni sbagliate, ore di lavoro dedicate alla ricerca di documenti registrati ma non fascicolati, perdita della localizzazione dell’originale analogico digitalizzato (drammatica se non si sono formate copie conformi) sono all’ordine del giorno e hanno conseguenze pesanti sulla vita dei cittadini e delle istituzioni medesime.
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Conclusione
Quindi è indispensabile, anzi urgente, che – nel momento in cui il nuovo Governo crea addirittura un Dipartimento per la trasformazione digitale – i tanti processi avviati in questa direzione siano affrontati con coerenza e, quindi, attraverso una collaborazione strategica tra le istituzioni di riferimento (Agid, Dipartimento per la trasformazione digitale, amministrazione archivistica).

In caso contrario, i limiti qui ricordati sono destinati a produrre esiti catastrofici sulle nostre memorie archivistiche, nonostante l’aggiornamento continuo della normativa tecnica e gli sforzi costanti di chi esercita con cura e attenzione i propri compiti quotidiani di gestione o di tutela.
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Messaggioda Sergio P. Del Bello » 03/09/2019, 7:53

AgendaDigitale, 03/08/2019, Cristiano Ornaghi, Chief Privacy Officer, DPO, ICT Manager

Conservazione dei documenti digitali: i metodi e le differenze col backup

La conservazione dei documenti digitali non è un semplice backup, ma un insieme di procedure volte a garantire integrità e disponibilità. In questo campo, il nuovo piano triennale Agid per la digitalizzazione della pubblica amministrazione 2019 – 2021 apre nuovi scenari.

Il governo dei flussi dei documenti digitali e la conservazione sono alcuni degli elementi fondamentali per garantire l’alta disponibilità, integrità e riservatezza dei dati: non è un semplice backup. Per garantire questi elementi occorre però investire sulla riorganizzazione dei processi. Parola d’ordine modelli organizzativi. Il DPCM del 13 novembre 2014 detta le regole tecniche per i documenti informatici, il nuovo piano triennale Agid per la digitalizzazione della pubblica amministrazione 2019 – 2021 apre nuovi scenari.

Indice degli argomenti

L’importanza del supporto, dal papiro ai software
La conservazione sostitutiva
Differenza tra conservazione e backup
Il sistema SGPA
Conclusione
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Differenza tra conservazione e backup
Non va quindi confuso il complesso e articolato sistema normativo per la generazione, gestione e archiviazione dei documenti con un sistema di backup. Con il termine backup, nel mondo della sicurezza informatica, si indica il processo atto a ottenere ridondanza elle informazioni ovvero una o più copie di riserva dei dati, da utilizzare in caso di eventi malevoli accidentali o intenzionali. Si tratta dunque di un procedimento di sicurezza delle informazioni.

Il complesso sistema di gestione documentale deve essere progettato fin dall’origine come un sistema elastico, quasi camaleontico, in grado di adattarsi ed adeguarsi ai costanti cambiamenti tecnologici e normativi; basti pensare alla novità introdotte a Marzo 2019 dal Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione 2019 – 2021 che andrà a ridefinire e rimodellare quanto ancora oggi è stato solo in parte recepito. Il suddetto piano ha la precisa finalità di mettere al centro della digitalizzazione amministrativa il cittadino, andando e definire nuovi standard sia per quanto concerne i formati dei documenti, sia per quanto riguarda i sistemi di conservazione.
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Messaggioda Sergio P. Del Bello » 05/05/2019, 9:09

Stati Generali della Conservazione

Appuntamento il 9 e 10 maggio a Rende, Cosenza, per un’iniziativa promossa da Assintel e dal Laboratorio di Documentazione dell’Università della Calabria
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Il 9 e 10 maggio a Rende, in provincia di Cosenza, si tengono gli “Stati Generali della Conservazione”, iniziativa promossa da Assintel e dal Laboratorio di Documentazione dell’Università della Calabria, in collaborazione con AssoConservatori Accreditati e con il patrocinio dell'Agenzia per l'Italia Digitale.

Durante la prima giornata si terranno il meeting annuale degli AssoConservatori Accreditati e la presentazione della Laurea Magistrale in Gestione e Conservazione dei Documenti Digitali e del Master in Conservatore dei Documenti Digitali, organizzati dall’ateneo locale.

La giornata successiva ospiterà la tavola rotonda “La conservazione del Digitale in Italia tra rischi e opportunità”, e a seguire quattro tavoli tematici dedicati alla conservazione digitale in sanità, nelle PA centrali e locali e nelle aziende private, e al tema della gestione e conservazione digitale di fatture e documenti contabili.
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Messaggioda Sergio P. Del Bello » 26/01/2019, 19:45

AgendaDigitale, Giovanni Manca, consulente, Anorc, 23/01/2018

Gli standard di conservazione con il regolamento eIDAS: che c’è da sapere

Il lavoro di standardizzazione di ETSI in relazione all’articolo 34 del regolamento eIDAS affronta nello specifico il tema della conservazione di lungo periodo delle firme digitali e dei dati, stabilendo i parametri entro cui agire correttamente.

Indice degli argomenti
L’analisi dell’articolo 34
Gli scenari analizzati
Conservazione non significa convalida
Differenza tra profilo e schema di conservazione
Conservazione e archiviazione
Conclusioni

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Conservazione e archiviazione
Concludiamo questo articolo con l’analisi del paragrafo dello standard che affronta il cruciale tema delle differenze e relazioni tra un servizio di conservazione e un servizio di archiviazione.
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Messaggioda Sergio P. Del Bello » 25/01/2019, 0:37

AgendaDigitale, 23/01/2018, Giovanni Manca, consulente, Anorc

Gli standard di conservazione con il regolamento eIDAS: che c’è da sapere

Il lavoro di standardizzazione di ETSI in relazione all’articolo 34 del regolamento eIDAS affronta nello specifico il tema della conservazione di lungo periodo delle firme digitali e dei dati, stabilendo i parametri entro cui agire correttamente

Una recente consultazione pubblica ha reso disponibile il lavoro di standardizzazione di ETSI in materia di conservazione digitale di lungo periodo, in conformità all’articolo 34 del regolamento eIDAS.

Le specifiche pur essendo nello stato di stable draft possono essere ancora modificate dal gruppo di lavoro ETSI ma la loro analisi già consente di comprendere quale saranno le regole tecniche comunitarie che renderanno applicabile il sopra citato articolo 34 del regolamento eIDAS.

Per quel lettore meno pratico di normativa comunitaria è utile ricordare che la definitiva pubblicazione degli standard non implica automaticamente alcun obbligo per gli Stati membri. Gli obblighi trans nazionali e settoriali sono stabiliti mediante atti di esecuzione della Commissione Europea in conformità al paragrafo 2 del già citato articolo 34.


Indice degli argomenti

L’analisi dell’articolo 34
Gli scenari analizzati
Conservazione non significa convalida
Differenza tra profilo e schema di conservazione
Conservazione e archiviazione
Conclusioni
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Messaggioda Sergio P. Del Bello » 21/09/2018, 6:24

Cantieri della PAdigitale, 24/07/2018, Giovanni Manca, vice presidente Anorc

Documenti digitali, perché conservarli nel pacchetto di archiviazione

In merito alla conservazione a norma di legge come prescritta dal Codice Dell’ Amministrazione Digitale (CAD), DL 82/2005 e dalle specifiche Regole Tecniche, DPCM 03-12-2013, ci si è posti la domanda se un Pacchetto di Archiviazione (PdA) debba necessariamente essere una struttura informativa fisicamente autoconsistente, contenente, cioè, uno o più Pacchetti di Versamento (PdV) e il relativo file Indice (IPdA) conformemente allo standard UNISInCRO.

In altre parole:
E’ lecito ed è qualitativamente apprezzabile che i documenti informatici conservati siano solo riferiti all’interno degli IPdA e quindi che la struttura informatica dei PdA possa non contenere fisicamente gli oggetti che devono essere conservati?
Nel caso di risposta positiva alla domanda precedente (i.e.: PdA costruiti con strutture informatiche non auto consistenti), è lecito ed è qualitativamente apprezzabile che i documenti oggetto di conservazione non siano presenti nel sistema di conservazione ma memorizzati in altri sistemi esterni al sistema di conservazione oggetto di certificazione AGID?
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Aspetti ontologici
Il conservato – Se si deve conservare qualcosa, si conserva quella cosa e auspicabilmente anche le informazioni che mi aiutano a comprenderne il significato, il valore e che mi aiutano a recuperarla, ma anzitutto conservo quella cosa. Nella soluzione “senza documenti nel PdA” non conservo la “cosa” ma solo le informazioni su come era quella cosa in un dato momento (metadati e impronta dello studio alla data della marca temporale del PdA). E’ come conservare la mappa di un tesoro con elenco puntale di consistenza dello stesso, ma non conservare il tesoro.

Il conservatore – Nella soluzione “senza documenti nel PdA”, viene spostato ciò che costituisce anche giuridicamente l’aspetto più rilevante della conservazione in capo alla responsabilità di un sistema diverso da quello di conservazione. Di fatto, il ruolo fondamentale del conservatore è garantire la trasmissione nel tempo dei documenti assicurandone integrità, leggibilità, autenticità, ecc.. Nella soluzione “senza documenti nel PdA” il conservatore non fa questo. Trasmette nel tempo le informazioni sui documenti, ma questi ultimi sono affidati alla responsabilità di chi gestisce il sistema esterno. Cioè il conservatore non fa il conservatore, perché non è lui a conservare.
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Conclusione
A seguito dalla trattazione sopra esposta, si conclude che non è assolutamente lecito per un sistema di conservazione creare PdA che abbiano al loro interno solo i riferimenti degli oggetti conservati, i quali però sono memorizzati su sistemi esterni al sistema di conservazione stesso.

Anche per quanto riguarda i sistemi di conservazione che producono PdA con all’interno solo i riferimenti di documenti da conservare, i quali però pur essendo all’interno del sistema di conservazione sono fisicamente esterni al PdA stesso, si conclude che:

permangono molti dubbi sul fatto che sia rispettata la normativa, come precedentemente descritto, infatti tale scenario contravviene:
all’art. 9, c.1 lett. h che richiede la coincidenza del PdA e del PdD poiché si deve necessariamente considerare tale coincidenza continuativa nel tempo e non legata ad un processo di aggregazione reiterabile nel tempo;
al mancato adempimento del requisito di piena indipendenza tecnologica richiesta dall’art. 3 c. 3.
a prescindere dalle considerazioni normative, la qualità archivistica e ontologica di questi sistemi di conservazione è sicuramente inferiore ai sistemi che creano e gestiscono PdA auto consistenti, che al loro interno contengono fisicamente gli oggetti conservati.
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Messaggioda Sergio P. Del Bello » 15/04/2018, 14:39

Cantieri della PA digitale, 11/04/2018, Giovanni Manca, presidente ANORC – Cantiere Documenti digitali

POLI CONSERVAZIONE, MANCA (ANORC): “IL RISCHIO È CHE SI CHIUDA IL MERCATO AI PRIVATI”

Si è di recente svolto presso AgID il IV Forum della conservazione digitale. I temi fondamentali oggetto di discussione sono stati i poli di conservazione, le piattaforme abilitanti e il Sistema di gestione dei procedimenti amministrativi nazionale.

Un clima propositivo e di confronto ha caratterizzato l’incontro, come si evince dall’interessante contributo dell’Ing. Giovanni Manca - Presidente di ANORC- pubblicato sulle pagine di Cantieri della PA digitale.

Per certi versi le prospettive non sono rosee, ma il confronto con gli stakeholders e il dialogo con AgID fanno ben sperare sul futuro della conservazione digitale nell’ambito della PA. L’attività di definizione delle regole di interoperabilità e cooperazione a cui i poli di conservazione devono adattarsi per permettere alla Pubblica Amministrazione di adeguarsi al modello digitale è iniziata.

Allo stato attuale il mercato per le circa settanta società private accreditate presso AgID non è particolarmente florido. È circa un anno che AgID non pubblica più i rapporti sintetici risultanti dalla elaborazione dei dati contenuti nelle Relazioni quadrimestrali inviate, a norma di legge, dai conservatori accreditati, ma l’analisi di mercato derivante dalle cifre di aggiudicazione delle poche gare e qualche informazione derivante da attività associative di settore evidenziano che non c’è sostenibilità economica specifica della sola attività di conservatore: il mantenimento di un sistema di conservazione accreditato ha in linea generale costi di mantenimento tra i 200.000 e i 250.000 euro/anno.

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La prospettiva dei Poli di conservazione evidenzia poi che le PPAA che avranno automatizzato i flussi documentali si avvarranno di tali piattaforme abilitanti rispettando, peraltro, la volontà politica contenuta nel Piano triennale. Qualcuno dice che lo spazio per i conservatori accreditati può derivare da aggregazioni di soggetti (i conservatori sono praticamente tutti delle PMI) per la costituzione dei Poli.
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Messaggioda Sergio P. Del Bello » 28/03/2018, 9:30

COMMISSIONE INFORMATICA
Studio di Diritto dell’informatica n. 1-2017/DI

IL DOCUMENTO DIGITALE NEL TEMPO
Approvato dalla Commissione Informatica il 5 dicembre 2017
Approvato dal C.N.N. nella seduta del 22 e 23 febbraio 2018

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Uno studio molto importante della Commissione informatica del Consiglio Nazionale del Notariato.
Lo studio affronta, con ricca bibliografia, i principali sistemi alternativi di datazione di un documento digitale, evidenziando come quanto avviene sulla carta in maniera efficace, non trova sistemi altrettanto efficaci in ambiente digitale.
Ideale per chi si è occupato in diplomatica di cronologia.
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Allegati
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Re: Conservazione digitale: parliamone e informiamoci

Messaggioda Sergio P. Del Bello » 16/12/2017, 19:13

Agenda Digitale, 12/12/2017, Maria Guercio, Università Sapienza di Roma, Anai

Conservatori digitali, Guercio: “I nodi storici restano irrisolti”

Vista la mancanza di interventi correttivi, gli operatori hanno gestito la situazione con soluzioni di basso profilo, che hanno aumentato le resistenze della PA. Svolta positiva nel 2013 ma ancora dubbi su ruolo di controllo, costi e certificazione della qualità conservativa dei depositi

Il nodo dell’accreditamento dei depositi, o meglio dei soggetti pubblici o privati cui il legislatore italiano affida il compito di conservare documenti digitali prodotti dalla pubblica amministrazione, è spesso oggetto di riflessione e di un dibattito talvolta anche acceso.

Gli interventi normativi e organizzativi sul tema non sono certo mancati in questi anni, anzi in questi decenni, dato che il primo regolamento in materia risale addirittura al 1994 (circolare Aipa 15/1994). Nel resto del mondo i provvedimenti in materia sono stati alquanto limitati se non assenti, se si eccettua il lavoro di standardizzazione sviluppato dai gruppi internazionali che fanno riferimento all’International Standard Organisation e, molto recentemente, il regolamento europeo EiDAS che approva rilevanti disposizioni in materia di servizi fiduciari qualificati.

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Non mancano certo ambiti di incertezza in questo campo, ad esempio in relazione al ruolo di controllo che comunque il Codice dei beni culturali affida all’amministrazione archivistica. I costi e la sostenibilità del modello individuato non sono stati ancora indagati e valutati a sufficienza, né sembra definita una metrica pesata per la certificazione della qualità conservativa dei depositi. Gli ispettori selezionati in questa prima fase di verifica hanno competenze soprattutto in materia di sicurezza, mentre la dimensione archivistica della conservazione continua a essere trascurata.

I rischi di frammentazione e/o inutile duplicazione dei patrimoni digitali versati nei sistemi di conservazione non sono eliminati o ridotti. Né il piano triennale per la trasformazione digitale 2017-2019 sembra aver chiarito – anche per le ambiguità della terminologia adottata – la natura dei poli di conservazione e il rapporto con la funzione conservativa affidata alle istituzioni di memoria. E’, tuttavia, molto positivo che finalmente si riconosca alla conservazione e alla creazione di poli specifici un ruolo strategico e che si avviino progetti unitari.
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Re: Conservazione digitale: parliamone e informiamoci

Messaggioda Sergio P. Del Bello » 08/12/2017, 0:25

Agenzia Nova, 06/12/2017

Ict: intervista a Andrea Lisi (Anorc Professioni),
“puntare su privacy e sicurezza del Cloud e non sui prezzi al ribasso”


Sono al sicuro i dati di cittadini e imprese italiani presenti su cloud con data center non sul territorio italiano? Quali leggi, nazionali o estere, devono rispettare? “Per la sicurezza in ambito pubblico ovviamente, accanto a quanto già detto sopra, vanno considerate altre importanti questioni. Prima di tutto, non è così ovvio che sia consentita la comunicazione da ente pubblico a ente privato di dati pubblici. Occorre ricordare quanto attualmente previsto dall’art. 19 del Codice di protezione dei dati personali dedicato ai soggetti pubblici. Inoltre, dobbiamo tener presente che i dati personali per un ente pubblico sono contenuti non solo in database anagrafici, ma in documenti informatici (quali rappresentazione informatica di atti, fatti, dati giuridicamente rilevanti) e quindi vanno considerati come componente del patrimonio informativo pubblico dell’ente e contenuti in un archivio (che deve garantire la pubblica fede). Per tali motivi sono sottoposti alle specifiche normative generali contenute nel Codice dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. 82/2005) e relative regole tecniche sul sistema di gestione documentale e di conservazione (regole contenute nei DPCM del 3 dicembre 2013).

Inoltre, l’archivio di un ente deve rispettare sempre e comunque le disposizioni del Codice dei beni culturali (D. Lgs. 22/01/2004 n. 42), il quale è espressamente richiamato dallo stesso CAD nell’art. 43, ultimo comma, il quale prevede che, in caso di outsourcing informatico di un sistema di gestione documentale, ‘sono fatti salvi i poteri di controllo del Ministero per i beni e le attività culturali sugli archivi delle pubbliche amministrazioni e sugli archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42’.
Tali controlli prevedono che per spostare un archivio occorre comunicarne le finalità e i processi, far visionare i relativi manuali e procedure e attendere l’autorizzazione degli enti preposti competenti (salvo rischiare di commettere specifici reati previsti nello stesso Codice dei beni culturali). Le stesse regole tecniche sulla conservazione dei documenti informatici (art. 6, ultimo comma) prevedono che in caso di affidamento a conservatori (che devono essere sempre e comunque accreditati) di archivi pubblici digitali ‘resta ferma la competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in materia di tutela dei sistemi di conservazione degli archivi pubblici o degli archivi privati che rivestono interesse storico particolarmente importante’
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