Conservazione digitale: parliamone e informiamoci

Re: Conservazione digitale: parliamone e informiamoci

Messaggioda Sergio P. Del Bello » 21/02/2017, 16:00

Agenda Digitale, Filippo Trifiletti, direttore generale Accredia, 21/02/2017

Accredia, ecco perché le nuove regole sulla conservazione

La conservazione dei documenti digitali si estende a nuovi ambiti (fatture,giustizia, sanità), e sono necessari poteri di controllo, certificazioni, e misure di privacy adeguate. Così Accredia spiega sul nostro sito il senso della Circolare n° 36/2016, che ora sta rivedendo

Recentemente sono state sollevate delle osservazioni, da parte delle Associazioni che raggruppano gli operatori della conservazione a norma, sul modo in cui si procede, in Italia, all’accreditamento di Conservatori Digitali. Si tratta di osservazioni non prive di fondamento, in particolare riportate nell’articolo a firma di Nicola Savino, Rossella Ragosta e Alfonso Pisani, che inducono a una risposta, necessaria per fare chiarezza sui ruoli e sugli intenti di tale importante processo.

Come noto ACCREDIA non opera di propria iniziativa, nel definire e rendere disponibile al mercato uno schema di accreditamento. Sono sempre le cosiddette Parti Interessate che ne promuovono l’attivazione. ACCREDIA non elabora norme, ma applica quelle definite o validate da altre parti interessate, come le Amministrazioni competenti, o gli enti di normazione. Nella fattispecie della conservazione a norma, il legislatore ha previsto l’equiparazione di questo servizio a un servizio fiduciario a livello nazionale. Si tratta di una decisione che non sta ad ACCREDIA discutere. Peraltro, in modo del tutto coerente con la finalità di questo articolo, si può dire che il concetto di conservazione ha assunto un ruolo di crescente importanza nel Paese e, probabilmente, non era possibile che tale servizio sfuggisse alla identificazione di una disciplina adeguata per garantire il mercato.
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Il cosiddetto “accreditamento pubblico” dei conservatori, occorre ricordarlo, è una responsabilità della sola AgID e non degli Organismi di Certificazione. Questi, possono e devono essere considerati responsabili della diligenza qualificata e della esaustività (seppur su base campionaria) dello svolgimento del processo istruttorio. Quest’ultimo fornirà evidenza di una maggiore o minore schermatura dai rischi legati alle minacce alle infrastrutture dei conservatori, a seconda della robustezza delle analisi e degli approfondimenti che la stessa Agenzia per l’Italia Digitale richiederà che vengano eseguiti.

In conclusione, ACCREDIA applica le regole che le PA competenti le indicano. Oggi, sulla base delle nuove indicazioni provenienti da AgID, stiamo rivedendo la Circolare n° 36/2016 già citata. Non sta ad ACCREDIA decidere se tale revisione sarà una cosa giusta e utile al Paese, anche se non possiamo non rilevare che si vanno ad alleggerire dei presidi importanti, che erano stati progettati per garantire il mercato sul fronte della sicurezza delle informazioni e dell’operatività dei conservatori. Le conseguenze delle citate di queste scelte politiche saranno di pe
rtinenza di tutti i Cittadini e di tutte le Imprese, Associazioni e Istituzioni che si appoggeranno, volontariamente o meno, ai processi di conservazione.
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Messaggioda Sergio P. Del Bello » 02/11/2016, 23:25

On line archivio registri immobiliari

Abolita conservazione cartacea

(ANSA) - ROMA, 2 NOV - Da oggi stop all'archiviazione cartacea di tutti i documenti di pubblicità immobiliare, quelli cioè che interessano, ad esempio, le trascrizioni e le iscrizioni ipotecarie, le cancellazioni e le altre formalità relative ai beni immobili: d'ora in poi saranno conservati solo on line. Lo annuncia l'Agenzia delle Entrate in una nota nella quale scrive che la conservazione informatica dei registri, avviata nell'ambito del Sistema di Conservazione dei Documenti digitali (SCD), "porterà notevoli vantaggi in termini di trasparenza, efficienza e spending review della macchina amministrativa" ed "una forte spinta alla modernizzazione dell'intero sistema ipotecario e catastale italiano".
In particolare, la conservazione sostitutiva riguarda: il registro generale d'ordine; i registri particolari delle trascrizioni, delle iscrizioni e delle annotazioni; il registro delle comunicazioni e le relative comunicazioni di cancellazione.
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Messaggioda Sergio P. Del Bello » 21/10/2016, 17:41

AgID, 20/10/2016

AgID sospende l’accreditamento dei conservatori

AgID è al lavoro per predisporre, insieme ad Accredia - l’unico organismo nazionale autorizzato dallo Stato a svolgere attività di accreditamento, tutte le misure necessarie per far acquisire la necessaria certificazione.

L’Agenzia per l’Italia Digitale ha sospeso a decorrere dal 14 settembre 2016 – a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. 26 agosto 2016, n. 179 - l’accreditamento dei soggetti che svolgono l’attività di conservazione dei documenti informatici, per consentire a coloro che intendano presentare domanda di accreditamento di allegare la relazione di valutazione della conformità rilasciata da uno degli organismi di valutazione che saranno individuati da Accredia - Ente italiano di accreditamento (link is external).

Nel D.lgs. 26 agosto 2016, n. 179, “Modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, entrato in vigore il 14 settembre 2016, la disposizione di cui all’art. 29 comma 1 del CAD è stata così modificata:

“I soggetti che intendono avviare la prestazione di servizi fiduciari qualificati o svolgere l’attività di gestore di posta elettronica certificata, di gestore dell’identità digitale di cui all'articolo 64, di conservatore di documenti informatici di cui all'articolo 44-bis presentano all'AgID domanda, rispettivamente, di qualificazione o di accreditamento, allegando alla stessa una relazione di valutazione della conformità rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato dall'organo designato ai sensi del Regolamento CE 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 e dell'articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99”.

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Messaggioda Sergio P. Del Bello » 28/09/2016, 13:50

FPA, 27/09/2016, di Cristina Palumbo, coordinatore struttura stabile archivio e protocollo, Regione Friuli Venezia Giulia

Archivi digitali, ognuno per sé e l'interoperabilità è una chimera

In seguito alla graduale chiusura delle Province e del conseguente passaggio di competenze alla Regione, si è verificato un problema su come gestire gli archivi digitali "ereditati". Soprattutto perché ogni ente ha formato e conservato secondo proprie logiche non sono necessariamente condivise, condivisibili o comprensibili a chi debba prendersene carico. Sarebbe estremamente utile poter individuare un interlocutore istituzionale che fosse in grado di dare pareri e indicazioni
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In seguito alle ultime modifiche introdotte al Cad e all’evoluzione del digitale (es. fatturazione elettronica) la Regione è stata in grado di fornire gli enti in convenzione, entro i termini stabiliti dalle norme, strumenti aggiornati e soprattutto uguali per tutti così da consentire in maniera estremamente agevole, non solo di dare risposte veloci ad un gran numero di utenti/enti e utenti/cittadini, ma anche di contenere i costi di adeguamento e sviluppo delle applicazioni.

Recentemente, in seguito alla graduale chiusura delle Province e del conseguente passaggio di competenze alla Regione, alle neo costituite Unioni Territoriali Intercomunali (UTI) e ai Comuni, si è verificata una situazione critica: gli archivi digitali contenenti le registrazioni di protocollo, i fascicoli dei procedimenti amministrativi, i vari archivi cartacei (anche di valore storico) come vanno gestiti in questa fase di passaggio? Chi ne diventa il “legittimo proprietario”? Con quale criterio separarli?
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Messaggioda Sergio P. Del Bello » 26/09/2016, 22:33

Online la Digital Preservation Handbook (second edition)

La Digital Preservation Coalition ha aggiornato il proprio manuale sui principi, le strategie e le esperienze di conservazione digitale, redatto per la prima volta nel 2001.

Sul sito della Digital Preservation Coalition è liberamente accessibile, per la consultazione e il download, la seconda edizione del “Digital Preservation Handbook”. Dopo la prima stesura nel 2001, la pubblicazione è stata aggiornata di recente per tenere conto dei tanti cambiamenti che hanno interessato la società dell’informazione, e in particolare gli ambiti della gestione documentale e della conservazione digitale, negli ultimi anni.

Il manuale identifica i temi chiave per chi si occupa di questi aspetti, e quindi offre una panoramica sulle strategie in materia, analizzando nel dettaglio diverse esperienze e best practice di conservazione e sottolineando infine le principali sfide che attendono gli addetti ai lavori e gli studiosi della disciplina nel prossimo futuro.

Scritto in un linguaggio il più possibile chiaro e accessibile, il manuale viene definito dal suo editor Neil Beagrie “una guida molto pratica e utile per le organizzazioni alle prese con il compito di conservare le proprie collezioni digitali”.
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Messaggioda Sergio P. Del Bello » 08/09/2016, 18:53

13^ Conferenza iPRES 2016 - Berna, Swiss National Library, 3-6 ottobre 2016

Conferenza Internazionale sulla Conservazione Digitale

Durante l’evento si discuterà di programmi, strategie e attività riguardanti la conservazione digitale, con approfondimenti sia sui progetti e le iniziative di carattere internazionale, sia su quelli promossi nei contesti nazionali e locali.

Informazioni sul programma e le modalità di partecipazione sono disponibili sul sito http://www.ipres2016.ch.
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Messaggioda Sergio P. Del Bello » 24/08/2016, 16:44

Ricorso di 11 azienda informatico per concorrenza sleale nei confronti del Parer

Si contesta il fatto che Parer fornisca ad enti fuori dalla regione Romagna servizi di conservazione digitale senza rispettare
le normali regole delle gare di appalto utilizzato rapporti diretti con el PA sue clienti ed inoltre chiede modesti rimborsi spese
sfalsando in questo il mercato.
Il mercato non è più quindi accessibile perché non è oggetto di gare.
Parer risponde sostenendo che il suo scopo è di razionalizzare la spesa pubblica e non di fare concorrenza ai privati.

Qui articolo de L'Eco di Bergamo, 13/08/2016, p. 13
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Messaggioda Sergio P. Del Bello » 22/07/2016, 13:53

Key4biz, 21/07/2016, di Andrea Lisi, presidente ANORC

Intervento molto critico dell'autore su una consuetudine italiana di servirsi della PA per una conservazione di riserva della propria documentazione professionale.

Minions4Italy. La PA conserva per noi in digitale: è un reale vantaggio?

Siamo sicuri che sia davvero un’utile semplificazione far conservare i documenti digitali solo alle PA (e magari ad altri soggetti pubblici e privati)?

Siamo sicuri che sia davvero un’utile semplificazione far conservare i documenti digitali solo alle PA (e magari ad altri soggetti pubblici e privati) in modo che i cittadini non siano più gravati dei doveri di conservazione? È quanto prevede oggi lo Schema di Modifica del CAD su cui ci si sta confrontando in questi ultimi mesi. A mio avviso si tratta di un principio apparentemente giusto, ma che invece rischia di rivelarsi pericolosissimo.

Il nuovo CAD, infatti, potrebbe prevedere che i privati non conservino più obbligatoriamente i propri documenti qualora gli stessi siano presenti nell’archivio di una PA. Faccio riferimento, in particolare, a quanto previsto con l’introduzione del nuovo comma 1 bis all’art. 43, con il quale il Governo ha stabilito che “se il documento informatico è conservato per legge da una pubblica amministrazione, cessa l’obbligo di conservazione a carico dei cittadini e delle imprese che possono in ogni momento richiedere accesso ai sensi delle regole tecniche di cui all’articolo 71”.
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Messaggioda Sergio P. Del Bello » 15/07/2016, 19:44

IlSole24Nova, 11/07/2016 di Fulvio Sarzana (1)

Conservazione dei documenti, archiviazione informatica nelle PA ed appalti. I profili Antitrust

Gli Accordi tra Pubbliche Amministrazioni per la fornitura di servizi di gestione ed archiviazione documentale informatica sono legittimi, e rispondono ai principi di tutela della concorrenza?

Il tema si sta ponendo con forza in questi ultimi mesi in quanto alcune pubbliche Amministrazioni – stanno procedendo alla sottoscrizione di accordi ex Art. 15, L. 241/1990 aventi ad oggetto servizi di conservazione dei documenti informatici con Enti ed Amministrazioni locali, erodendo fette di mercato alle Società operanti in tale specifico settore.

In realtà questa prassi, che sembrerebbe aver avuto anche l’avallo dell’AGID, pare porsi in contrasto con la disciplina della concorrenza.

Ciò in quanto tale tipologia di accordi, avendo gli stessi ad oggetto servizi economicamente contendibili – si pongono in stridente contrasto con i vincoli imposti dalla normativa europea e nazionale sull’affidamento dei contratti pubblici.

Al di là degli ordinari strumenti di impugnazione davanti al Giudice Amministrativo però, recentemente è stato introdotto uno strumento di risoluzione anticipata di tali controversie da attivare presso l’Autorità della concorrenza ed il mercato.
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L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, se ritiene che una pubblica amministrazione abbia emanato un atto in violazione delle norme a tutela della concorrenza e del mercato, emette, entro sessanta giorni, un parere motivato, nel quale indica gli specifici profili delle violazioni riscontrate. Se la pubblica amministrazione non si conforma nei sessanta giorni successivi alla comunicazione del parere, l’Autorità può presentare, tramite l’Avvocatura dello Stato, il ricorso, entro i successivi trenta giorni (comma 2); Ai giudizi instaurati ai sensi del comma 1 si applica la disciplina di cui al Libro IV, Titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (comma 3).


Note
(1) Avvocato e Blogger, Fondatore dello Studio Legale Lidis, difensore di imputati analogici e di delinquenti digitali, scrive da più di quindici anni di diritto dei media e si diletta a leggere
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Messaggioda Sergio P. Del Bello » 15/07/2016, 11:43

ANORC, 15/07/2016

La Coalizione dei Conservatori Accreditati chiede l'intervento dell'ANTITRUST: si rispetti la concorrenza

La Coalizione ANORC – AIFAG dei Conservatori Accreditati, ha depositato oggi un ricorso presso l'Autorità Garante della Concorrenza e il Mercato, curato dall'avv. Fulvio Sarzana dello Studio legale di Roma Sarzana ed Associati, finalizzato a verificare se l'assegnazione dei servizi di conservazione e archiviazione informatica a diverse Pubbliche Amministrazioni Italiane sia avvenuto nel rispetto dei principi dell'evidenza pubblica e della Concorrenza nazionale e Comunitaria.
La Coalizione ANORC – AIFAG dei Conservatori Accreditati aveva già da tempo evidenziato la dubbia regolarità nella condotta di alcuni soggetti partecipati da enti pubblici o poli archivistici regionali che operano sul mercato della conservazione con modalità potenzialmente atte a ledere la concorrenza, in alcuni casi eludendo la normativa sulle procedure aperte di selezione del contraente, fornendo servizi al di fuori dei limiti territoriali in cui sarebbero tenute a operare alla luce delle norme che li istituiscono e offrendo servizi a prezzi fuori mercato.
"Non bastano le numerose lacune normative che ancora indeboliscono il mercato della conservazione (penso alle norme del CAD oggetto di continua modifica, al corpus di norme di cui disponiamo che è sovrabbondante, poco coerente e non sempre in linea con gli input provenienti dalla normativa europea), ora le aziende che operano in questo settore e a cui la nostra Coalizione dà voce, si trovano a subire delle sperequazioni intollerabili rispetto ad aziende partecipate e poli archivistici. Tutto ciò rischia di danneggiare profondamente lo sviluppo sano di un settore che è tra i più promettenti dell'economia italiana. La nostra Coalizione è determinata a chiamare in causa l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per ottenere che le regole di concorrenza siano finalmente rispettate da tutti", ha dichiarato Andrea Lisi, Segretario generale ANORC.


Non si capisce perché ANORC non rende nota l'identità degli autori e non pubblichi il ricorso.
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