da Sergio P. Del Bello » 18/01/2018, 11:34
Novità introdotte dalla Finanziaria 2018
ESTENSIONE FATTURAZIONE ELETTRONICA
In sede di approvazione è previsto che, ai sensi del nuovo comma 3 dell’art. 1, D.Lgs. n. 127/2015,
dall’1.1.2019 le cessioni di beni / prestazioni di servizi che intercorrono tra soggetti residenti /
stabiliti / identificati in Italia, devono emesse documentate esclusivamente da fatture elettroniche
tramite il Sistema di Interscambio (SdI).
Per la trasmissione delle fatture elettroniche al SdI gli operatori possono avvalersi di intermediari,
ferma restando la responsabilità in capo al cedente / prestatore.
L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei consumatori finali le fatture elettroniche emesse
nei loro confronti. Una copia della fattura elettronica / in formato analogico è messa a disposizione
direttamente dal cedente / prestatore. Il consumatore privato può comunque rinunciare alla copia
elettronica / in formato analogico della fattura.
Sono esclusi dal predetto obbligo i contribuenti minimi / forfetari.
Il predetto obbligo è applicabile alle fatture emesse dall’1.7.2018 relativamente alle:
cessioni di benzina / gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;
prestazioni rese da soggetti subappaltatori / subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro
di un contratto di appalto di lavori / servizi / forniture stipulato con una Pubblica
amministrazione con indicazione del relativo codice CUP / CIG. Per filiera di imprese si intende
“l’insieme dei soggetti … che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del
contratto, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura
intellettuale, qualunque sia l’importo dei relativi contratti o dei subcontratti”.
In caso di emissione della fattura con modalità diverse da quelle sopra descritte, la fattura si intende
non emessa e sono applicabili le sanzioni di cui all’art. 6, D.Lgs. n. 471/97. Al fine di evitare la
sanzione di cui al comma 8 del citato art. 6, l’acquirente / committente può regolarizzare la
violazione inviando l’autofattura tramite il Sistema di Interscambio (SdI).
Il Sistema di Interscambio
(SdI) sarà utilizzato, oltre che ai fini della trasmissione / ricezione delle fatture elettroniche
relative a operazioni intercorrenti tra soggetti residenti / stabiliti / identificati in Italia, anche per
l’acquisizione dei dati fiscalmente rilevanti.
Contestualmente dall’1.1.2019 è abrogato lo spesometro di cui all’art. 21, DL n. 78/2010.