Agenda Digitale: aggiornamenti e commenti

Re: Agenda Digitale: aggiornamenti e commenti

Messaggioda Sergio P. Del Bello » 01/11/2017, 1:00

ANORC, 30/10/2017

ANORC PARTECIPA ALLA CONSULTAZIONE PUBBLICA SUL CAD
Lunedì, 30 Ottobre 2017

A seguito dell’apertura della procedura di consultazione pubblica sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del d.lgs. 82/2005 – CAD, ai sensi dell’art. 1 della legge delega 124/2015, ANORC, pur contestando (come già fatto in precedenti consultazioni) l’impostazione di fondo perché persevera nel proporre un codice dove i principi sono coniugati con le prescrizioni su questioni che dovrebbero essere regolati da principi, ha manifestato la propria posizione inserendo in piattaforma Open.gov.it le seguenti proposte di rettifica:


Difensore Civico per il digitale
Art. 15 di modifica dell’attuale Art. 17, 1-quatter. L’istituzione del difensore civico per il digitale dovrebbe avere la possibilità di intervenire sulle PPAA inadempienti degli obblighi del CAD con sanzioni (come è stato previsto per i fornitori di servizi).
Si chiede l’inserimento delle seguenti parole: “Il Difensore Civico per il Digitale può irrogare a alle pubbliche amministrazioni, che abbiano violato gli obblighi del presente Codice, sanzioni amministrative in relazione alla gravità della violazione accertata e all'entità del danno provocato all'utenza, per importi da un minimo di euro 40.000,00 a un massimo di euro 400.000,00, fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno.”

Firme elettroniche
Art. 18 di modifica dell’attuale Art. 20. Discostandosi di fatto dal quadro di riferimento europeo, introduce una nuova forma di sottoscrizione elettronica che sarà basata su sistemi di identificazione certa (con tutta probabilità strizzando l’occhio a SPID). In maniera simile a quanto già avviene con l’art. 61 del DPCM 22 febbraio 2013, sarebbe stato più corretto far rientrare tale forma di sottoscrizione nella più “europea” firma elettronica avanzata. Sembra che il perseguimento di questa rettifica renda tali processi oggi molto più onerosi di quanto previsto dal Regolamento eIDAS e dalle legislazioni nazionali degli altri paesi membri (basti solo pensare al controverso limite di cui all’art. 60 del DPCM 22 febbraio 2013).
Art. 19 di modifica dell’attuale Art. 21 Si nota un’inversione di tendenza rispetto alla capacità attribuita al documento sottoscritto con firma elettronica di soddisfare il requisito della forma scritta: se il D.Lgs. 179/2016 aveva previsto che tale requisito potesse essere soddisfatto adoperando qualsiasi tipo di firma elettronica, la nuova modifica prevede invece almeno l’adozione della firma elettronica avanzata. È curioso notare come con la riforma del 2016 si è proceduto ad abrogare parte dell’art. 20 del CAD modificando l’art. 21 mentre con la nuova proposta si vuole abrogare parte dell’art. 21 (i commi 1 e 2 modificati nel 2016) reinserendo, con qualche modifica, la prima parte dell’art. 20: probabilmente occorrerebbe riscrivere entrambi gli articoli, cercando di perseguire quella chiarezza e sistematicità che dovrebbe contraddistinguere qualsiasi norma di rango superiore.

Accreditamento, vigilanza e sanzioni
Art. 29 di modifica dell’attuale Art. 32-bis. Si sollevano perplessità relative ai processi di qualificazione dei gestori di servizi fiduciari (come quelli di identificazione elettronica, di rilascio di certificati qualificati di firma elettronica o di marca temporale, ad esempio) e all’accreditamento di conservatori che, al momento, mancando oltretutto norme europee in merito, offrono, sulla base di precise regole tecniche, un servizio di conservazione di documenti informatici molto lontano dal servizio fiduciario di conservazione di firme e sigilli elettronici a cui sta pensando l’Europa.
Si chiede la cancellazione delle modificazioni proposte alla lettera a) e alla lettera c).
Non si può accettare l’approccio al quadro sanzionatorio generale previsto: l’importo passerebbe dagli attuali 4.000 - 40.000 euro a 40.000 – 400.000 euro, per violazioni delle disposizioni del CAD da parte dei soggetti qualificati o accreditati! Sanzioni giustificabili laddove l’Italia dovesse essere chiamata a rispondere direttamente di eventuali danni causati dai gestori di servizi qualificati ai cittadini degli altri stati membri, ma sicuramente eccessive per quelli che, come abbiamo detto, sono servizi che oggi non rientrano nel quadro europeo dei servizi qualificati (come nel caso della conservazione).
Si ritiene necessario individuare parametri certi per la concreta valutazione della congruità di tali sanzioni e della proporzionalità di queste ultime rispetto alle infrazioni commesse e alla capacità economiche dei fornitori di servizi.
Non si condivide, inoltre, la cancellazione della possibilità di “ravvedimento operoso” ovvero, su segnalazione di AgID, di porre rimedio alla violazione (ove ovviamente ciò fosse possibile) così da evitare la sanzione.
A differenza di quanto precedentemente previsto, infatti, AgID dovrà intervenire senza alcuna possibilità di “ravvedimento” da parte del gestore qualificato/accreditato.
Si ritiene che accanto alle sanzioni previste per i fornitori dei servizi sarebbe corretto prevedere anche la possibilità in capo ad AgID di comminare sanzioni alle PPAA inadempienti rispetto agli obblighi del CAD.

Norme particolari per le pubbliche amministrazioni
Art. 30 di modifica dell’attuale Art. 34. Questo articolo nella formulazione attuale garantisce alle PPAA, nella loro discrezionalità amministrativa, autonomia organizzativa e gestionale in relazione alla formazione, gestione e sottoscrizione di documenti informatici aventi rilevanza esclusivamente interna, evitando complesse procedure di firma digitale o FEA per ogni atto interno.
Se dovesse essere abrogato, come proposto, il secondo comma dell’art. 34 ogni PA sarà costretta a gestire in modo “pesante” anche le fasi endoprocedimentali che, essendo a rilevanza interna, dovrebbero essere gestite con il minimo aggravio possibile (sia organizzativo sia tecnologico).
Si chiede la cancellazione delle modificazioni proposte alla lettera c).

Sistema di ricerca documentale
Art. 35 di modifica dell’attuale Art. 40-ter. L’introduzione di un Servizio di indicizzazione e ricerca documentale di tutti i documenti soggetti a registrazione di protocollo sembra un progetto titanico, sottovalutato nella sua complessità e privo dei basilari presupposti, considerato lo stato reale della digitalizzazione della PA Italiana.
Si chiede la cancellazione delle modificazioni proposte al punto 2 dell’articolo 35.

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Messaggioda Sergio P. Del Bello » 23/10/2017, 23:50

17/10/2017
Strategie e progetti: le attività del Team per la trasformazione digitale

Sulla piattaforma social Reddit, i componenti della task force istituita dal Governo hanno risposto a decine di domande sul loro lavoro

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Lo scorso 17 ottobre Il Team per la trasformazione digitale @teamdigitaleIT istituito dal Governo Italiano con lo scopo di creare le condizioni necessarie alla progettazione di servizi digitali più efficaci ed efficienti, ha partecipato a una iniziativa AMA su Reddit. Col termine, che sta per “Ask Me Anything”, si intendono sessioni interattive durante le quali persone che ricoprono incarichi o svolgono mestieri particolari, spesso famose, rispondono a domande e sollecitazioni poste dagli utenti.

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Durante l’AMA, durato quasi due ore, sono stati toccati numerosi argomenti. Tra gli altri, la revisione del CAD, gli open data, i software liberi e più in generale la cultura open, lo SPID, la PEC, il fascicolo sanitario elettronico, le anagrafi digitali, i pagamenti online e la sicurezza informatica. Ulteriori chiarimenti sono stati dedicati ad argomenti di natura più tecnica, a raffronti con casi ed esperienze internazionali, a come l’operato del team si inquadra nell’ambito del più ampio panorama di soggetti che si occupano di innovazione digitale nel settore pubblico, a cominciare dall’Agenzia per l’Italia Digitale, e più in generale ai principi di fondo che ispirano l’operato di questo gruppo di lavoro.
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Messaggioda Sergio P. Del Bello » 23/10/2017, 23:15

ANORC partecipa all'edizione milanese di SMAU in programma dal 24 al 26 ottobre presso FieramilanoCity (padiglione 4).

Porterà il suo contributo il 25 ottobre 2017 con un workshop dal titolo

"Codice dell’Amministrazione Digitale: siamo alla sesta revisione del documento, cosa è cambiato?"
dell'Avv. Luigi Foglia, direttivo ANORC

Lo schema di decreto legislativo correttivo del CAD infatti è stato approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 8 settembre, siamo dunque alla versione sei del Codice dell’Amministrazione Digitale. Durante il nostro intervento esamineremo insieme le novità apportate al CAD e il loro impatto sui processi di digitalizzazione.
Per info e iscrizioni al workshop http://www.smau.it.
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Messaggioda Sergio P. Del Bello » 23/10/2017, 8:31

Open.gov.it, 20/10/2017

Consultazione pubblica sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del CAD

E' stata aperta la consultazione pubblica sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del d.lgs. 82/2005 – CAD, ai sensi dell’art. 1 della legge delega 124/2015, attivato dal Relatore della Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati, on. Paolo Coppola.

Per partecipare alla consultazione si può accedere direttamente dalla piattaforma open.gov.it, punto di riferimento per la partecipazione della pubblica amministrazione italiana, cliccando al seguente link.

I commenti devono essere inseriti entro e non oltre il 4 novembre 2017.
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Re: Agenda Digitale: aggiornamenti e commenti

Messaggioda Sergio P. Del Bello » 19/10/2017, 13:02

La Segreteria Generale di Procedamus ha raccolto i materiali inerenti
al Codice dell'amministrazione digitale *in un unico file*:
il testo normativo proposto, la relazione illustrativa di accompagnamento,
il parere del Consiglio di Stato e la sinossi con testo a fronte.
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Re: Agenda Digitale: aggiornamenti e commenti

Messaggioda Sergio P. Del Bello » 14/10/2017, 16:43

Agenda digitale, 12/10/2017 Marina Galluzzo, membro Centro di Competenze Sistemi informativi, informatica, comunicazione e amministrazione trasparente di Compa FVG– Comune di Udine

Comuni, tre nuovi obblighi “digitali” difficili da rispettare

Forse prima di aggiungere norme su norme, che difficilmente i piccoli enti riusciranno ad attuare, sarebbe meglio semplificare, razionalizzare. In questo senso ci sono già molti strumenti come la legge Delrio, che potrebbero aiutare gli enti locali a gestire (anche) l’innovazione tecnologica

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...
Il comune denominatore delle leggi considerate è dato dal presupposto organizzativo che le sottende: tutte chiedono alla pubblica amministrazione di analizzare i processi, dotarsi di nuove professionalità/competenze, assegnare nuove responsabilità e – in tale ottica e al di là delle sue reali capacità – la obbligano a:

a) nominare il responsabile anticorruzione e per la trasparenza. La disciplina chiama la figura ad elaborare un Piano che riporti le attività di mappatura, analisi e gestione del rischio corruttivo, attuazione di misure di prevenzione: la relazione sul monitoraggio ANAC 2016 segnala lo sforzo compiuto dai soggetti e rileva difficoltà e carenze in varie fasi del processo per i piccoli comuni

b) individuare il Responsabile per la transizione al digitale (art. 17 D.Lgs. 82/2005).

Bene fa il correttivo a prevedere che gli enti locali possano convenire l’esercizio associato di tale funzione, ma ciò non appare, però, ancora sufficiente.

Le conoscenze tecnico-informatiche, giuridiche e manageriali richieste in capo a chi dovrebbe coprirne il ruolo mal si coniugano con le professionalità e competenze realmente presenti negli enti locali: il rischio è che in tali enti la previsione si traduca nel mero adempimento formale, oppure che il precetto permanga inapplicato;

c) nominare il Data Protection Officer – DPO (come richiesto dal Regolamento UE 2016/679, in tema di privacy): professionista con comprovate competenze giuridiche, informatiche, di risk management e analisi dei processi: ancora una volta, tale professionalità sarà raramente presente nelle PA locali ed è probabile che la funzione venga affidata all’esterno, a scapito della conoscenza dell’organizzazione (che il DPO dovrebbe pure possedere).
...
In tale contesto, la Relazione ANAC sul monitoraggio delle attività 2016 segnala come “per gli enti di piccole dimensioni sia necessario semplificare l’attuazione della normativa”, ma anche fornire un maggior supporto centrale per migliorare il livello di qualità delle attività richieste.

Invero, i processi di innovazione e di cambiamento mal si sposano con la persistente parcellizzazione del territorio che rende oggettivamente impossibile per le istituzioni gestirne l’impianto in autonomia.

Allora, forse, una maggiore attenzione andrebbe posta non solo alle norme sulla PA digitale, ma a tutte quelle nate per razionalizzare il Sistema Pubblica Amministrazione: in primis, la legge che istituisce le città metropolitane e dà un chiaro input verso le fusioni e le aggregazioni dei piccoli comuni.

Perché affermare che il comune è l’ente “più vicino al cittadino” presuppone realizzare quella Carta della cittadinanza digitale che il correttivo intende rafforzare.
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Messaggioda Sergio P. Del Bello » 12/10/2017, 12:11

Parer, 12/10/2017

Dal Consiglio di Stato parere favorevole sul “nuovo CAD”

Via libera, ma con alcune osservazioni, allo schema di decreto approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri in settembre. Tra i rilievi contenutistici alcuni riguardano il domicilio digitale, il documento informatico e i requisiti per l’accreditamento

Il Consiglio di Stato ha dato parere favorevole, pur esprimendo alcune osservazioni, al decreto legislativo correttivo del Codice dell’Amministrazione Digitale, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri in settembre. La notizia è stata data l’11 ottobre dalla testata specialistica Guida al diritto de Il Sole 24 ore.

Come si apprende dall’articolo, i rilievi di ordine tecnico e contenutistico formulati riguardano tra le altre cose tematiche come il domicilio digitale, il documento informatico e i requisiti per l’accreditamento.

Nel complesso, però – si legge nella news – la Corte sottolinea che “l'iniziativa normativa ha il condivisile obiettivo di proseguire l'opera di modernizzazione e di razionalizzazione della pubblica amministrazione, attraverso la sua completa digitalizzazione per dotare cittadini, imprese e amministrazioni di strumenti e servizi idonei a rendere effettivi i diritti di cittadinanza digitale”.
___________________________________________________________

Consiglio di Stato
Adunanza della Commissione speciale del 4 ottobre 2017
NUMERO AFFARE 01654/2017

OGGETTO:
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, concernente “modifiche e integrazioni al Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell’art. 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.
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Re: Agenda Digitale: aggiornamenti e commenti

Messaggioda Sergio P. Del Bello » 30/09/2017, 20:59

AgendaDigitale, 20/09/2017, Gianni Penzo Doria, Direttore Generale Università degli Studi dell’Insubria

Molto precisi e pertinenti i rilievi a quello che si ritiene il nuovo CAD (magari lo fosse pienamente) ed altrettanto corrette le critiche ai motori ricerca e in particolare a Google (o meglio al suo algoritmo, che fra l'altro è stato più volte manomesso) ma la soluzione finale proposta è sullo stile mettiamoci tutti assieme e vogliamoci tutti bene non tiene conto in realtà della storicità e del fondamento giuridico dei diversi ruoli soprattutto in riferimenti alla gestione documentale (ndr)

Il nuovo “Mega-Meta-Motore di ricerca” della PA? No grazie

Mentre gli strumenti archivistici garantiscono nel tempo la persistenza giuridica e la certezza di azioni e di documenti, un mega meta-motore di ricerca testuale, come quello del nuovo art. 40-ter del CAD, vive su una visione semplicistica che certamente non è stata partorita dai giuristi che partecipano al Team digitale

...
L’art. 40-ter e la logica del MMMr
L’art. 40-ter della bozza del nuovo CAD (errore, è sempre il D.Lgs. 82/2005 integrato e modificato), attualmente recita:
Art. 40-ter (Sistema di ricerca documentale) – 1. La Presidenza del Consiglio dei ministri promuove lo sviluppo e la sperimentazione di un sistema volto a facilitare la ricerca dei documenti soggetti a registrazione di protocollo ai sensi dell’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e di cui all’articolo 40-bis e dei fascicoli dei procedimenti di cui all’articolo 41, nonché a consentirne l’accesso on-line ai soggetti che ne abbiano diritto ai sensi della disciplina vigente.

A meno di una lettura distorta, della quale fin d’ora mi scuso peraltro auspicandola, avremo un grande meta-motore di ricerca testuale, progettato dalla Presidenza del Consiglio. Dovrebbe essere enorme, praticamente “mega”. Allora lo chiameremo “Mega-Meta-Motore di ricerca”: MMMr. Nella sua insostenibile leggerezza, tuttavia, il nuovo art. 40-ter rimane semplicemente comico.

Sia chiaro: nulla di trascendentale sotto il profilo tecnico, una volta sciolti i nodi dell’esposizione dei dati. Tuttavia, un enorme problema carico di criticità sul fronte della gestione giuridica. Il protocollo, infatti, rimane un atto pubblico di fede privilegiata, non direttamente accessibile a chiunque e fonte pressoché inesauribile di dati personali e, tra questi, di dati sensibili.
...
Due fattori ulteriori depongono a favore dell’eliminazione della proposta. Da un lato il comma così proposto costituirebbe un alibi per molti funzionari di non utilizzare i sistemi di gestione documentale, eludendo le regole tecniche contenute nei due DPCM 3 dicembre 2013, dal momento che… “tanto, i documenti si trovano comunque…”, come già accade in molte realtà piccole, medie e grandi. Dall’altro, il danno sarà percepibile solo nel medio termine, quando ci accorgeremo di avere non un archivio (insieme organico e ordinato), ma un’accozzaglia di documenti, cioè un accatastamento digitale flat, privo di ordine.
...

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Il MMMr visto lateralmente
Non tutto ciò che risulta informaticamente possibile può esserlo anche giuridicamente.
Ad esempio, non esiste una sola professionalità in grado di risolvere il problema del digitale, ma risulta necessaria l’interoperabilità intellettuale tra informatici, giuristi, diplomatisti, archivisti, scienziati dell’organizzazione. Per questi e per altri motivi, la logica del “Digital Champion” si è rivelata fallimentare. Serve un Insieme organico di professioni e di professionisti impegnati e disposti a interagire, a dialogare, a sbarazzarsi della logica verticale e a mettersi a pensare in orizzontale trasversale, rinunciando un po’ a sé stessi, alla propria personalità per accettare il punto di vista e la professionalità del collega.
...
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Re: Agenda Digitale: aggiornamenti e commenti

Messaggioda Sergio P. Del Bello » 28/09/2017, 0:46

Cantiere del PAdigitale
21/09/2017, Gianni Penzo Doria, Direttore generale Università degli Studi dell’Insubria – Cantiere Documenti digitali

GIANNI PENZO DORIA:
“IL CAD NON TIENE CONTO DELLA NATURA GIURIDICA DEL DOCUMENTO”.
ECCO PERCHÉ


...
La proposta sembra essere il frutto di una visione puramente informatica del mondo delle amministrazioni pubbliche e, in aggravio, tenta di ignorare la natura giuridica del registro di protocollo e i principali meccanismi di funzionamento degli strumenti di records management.

Per quanto riguarda il protocollo, si tratta di un atto pubblico di fede privilegiata, non liberamente accessibile a chiunque e contenente una serie infinita di dati personali e, di conseguenza, di dati sensibili.

Inoltre, la norma prefigura la ricerca documentale all’interno di una ipotetica grande AOO – Area organizzativa omogenea, in cui confluiscono logicamente tutte le amministrazioni pubbliche italiane. Questa, in realtà, è una banalizzazione della ricerca documentale.
...
La PA non ha bisogno di un Mega-Meta-Motore di ricerca MMMr, ma dell’applicazione rigorosa degli strumenti previsti dall’ordinamento italiano. Prima di tutto, il DPR 445/2000, poi l’art. 41 del CAD, gli artt. 23 e 35 del D.Lgs. 33/2013 e, infine, delle regole tecniche contenute nei due DPCM 3 dicembre 2013.

Il problema del dialogo tra amministrazioni pubbliche, cittadini e imprese, pertanto, non può essere risolto da un’esclusiva visione informatica, ma deve essere attivato il pensiero laterale. Si tratta di un’intuizione lessicale e concettuale dello psicologo Edward De Bono per risolvere i problemi in modalità interdisciplinare.
...
Il mondo delle amministrazioni pubbliche, pertanto, richiede strumenti altamente professionali, ancorché di facile utilizzo, assieme al rigore nell’applicarli. Questo nuovo e probabile art. 40-ter introdurrà l’alibi per quelle tante – troppe – organizzazioni che affidano i sistemi documentari a personale privo di specializzazione. Come già accaduto in Nord America, alle prime sentenze di condanna dei dirigenti per mancanza, perdita o distruzione illegale di documenti (art. 490 del nostro codice penale) si correrà certamente ai ripari.

Non conviene prevenire, anziché curare?

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Re: Agenda Digitale: aggiornamenti e commenti

Messaggioda Sergio P. Del Bello » 27/09/2017, 10:09

Cantieri della PA digitale, 12/09/2019, Giovanni Manca, presidente ANORC – Cantiere Documenti digitali

Sul sito della community Cantieri della PA Digitale, un approfondimento a firma di Giovanni Manca presenta i principali cambiamenti contenuti nel correttivo al Codice dell’Amministrazione Digitale, approvato di recente in via preliminare dal Consiglio dei Ministri. Nell’articolo l’attenzione è dedicata in particolare alla firma e al domicilio digitale.

FIRMA E DOMICILIO DIGITALE, COSA CAMBIA NEL CAD FIRMATO PIACENTINI

In una visione d’insieme – scrive Manca – lo schema di decreto correttivo del CAD fa percepire l’influenza del lavoro del Team Digitale (un esempio è la Piattaforma nazionale per la governance della trasformazione digitale o il servizio di indicizzazione e ricerca documentale), la volontà di precisare ulteriormente il ruolo del domicilio digitale, la necessità di migliorare l’adeguamento al Regolamento europeo 910/2014 noto come eIDAS. Inoltre sono stati modificati una serie di articoli sostanzialmente per correggere refusi (nel testo vigente si fa riferimento ad articoli e commi abrogati) ovvero per modificare lo stile di presentazione delle regole. Infine, come già detto, la linea di azione del Team Digitale ha indotto il Legislatore ad introdurre nella norma nuovi concetti (come per i dati in formato aperto) o semplificazioni come per la nuova definizione di domicilio digitale. L’ambito di applicazione del CAD stabilito nell’articolo 2, comma 2 viene ampliato e nel comma successivo viene chiarito quali regole sono anche per i soggetti privati.

La modifica di maggiore ampiezza in questo schema di decreto è quella sul domicilio digitale. Il legislatore raccoglie e attualizza in queste nuove regole quanto stabilito negli anni con le disposizioni in materia di posta elettronica e PEC. In questa versione del CAD, il domicilio digitale è l’indirizzo elettronico, eletto conformemente allo stesso CAD, valido al fine delle comunicazioni aventi valore legale. Non è più costituito soltanto da un indirizzo PEC, ma per le persone fisiche sono previste anche altre modalità. In particolare, è previsto che “Le persone fisiche possono altresì eleggere il domicilio digitale avvalendosi del servizio di cui all’articolo 64-bis”. Questo servizio è il punto unico di accesso telematico generalmente referenziato come Italia Login o Punto di accesso unico.

Tale domicilio è obbligatorio per i soggetti espressamente indicati dall’art. 2 del CAD il quale è stato modificato come sopra riportato. È obbligatorio anche per i professionisti iscritti in albi ed elenchi e per le imprese e le società. Il domicilio digitale viene automaticamente associato all’indirizzo indicato da professionisti, imprese e società in albi, elenchi e registri. Queste regole già oggi sono attive funzionalmente tramite la PEC, da tempo obbligatoria per molti soggetti. Un provvedimento specifico stabilirà le modalità di individuazione del domicilio digitale per le persone fisiche per le quali non è obbligatoria la PEC. Saranno gestiti i soggetti “inesperti” o in altre parole sarà gestito il divario digitale.

Le comunicazioni trasmesse al domicilio digitale producono gli stessi effetti delle raccomandate con ricevuta di ritorno e delle notificazioni. Si intendono spedite se inviate al proprio gestore e consegnate se rese disponibili al domicilio digitale del destinatario, salva la prova cha la mancata consegna sia dovuta a fatto non imputabile al destinatario. Dunque sarà il destinatario a dovere provare di non avere ricevuto a causa, per esempio, di malfunzionamento del sistema.

In materia di firme elettroniche si introduce una revisione delle disposizioni in materia. Oltre a un non chiarissimo, ma non ostativo, riposizionamento delle regole viene aggiunto alla firma digitale, alla firma elettronica qualificata e alla firma elettronica avanzata, un nuovo processo di firma…
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