Firma digitale-elettronica: parliamone e informiamoci

Re: Firma digitale-elettronica: parliamone e informiamoci

Messaggioda Sergio P. Del Bello » 22/05/2018, 14:04

AgendaDigitale, 10/05/2018, Mara Mucci, innovatrice ed esperta del mondo digitale, vicepresidente Copernicani

Atto notarile informatico e notaio digitale: l’Italia dei privilegi ha nuovi nemici

C’è una piattaforma di stipula informatica/telematica in grado di fornire un livello di certezza superiore o almeno uguale a quello dell’atto pubblico tradizionale. Serve agli italiani, ma da noi è osteggiata. L’associazione Copernicani è la prima a essere nata così, tutta in digitale

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Così funziona il notaio digitale
Il suo funzionamento è semplice, quasi disarmante. Tutto si svolge in un ambiente digitale, una piattaforma di stipula informatica/telematica in grado di fornire un livello di certezza superiore o almeno uguale a quello dell’atto pubblico tradizionale, per consentire al notaio di controllare e di essere controllato. Ogni fase è verificata, appurata e gestita mediante strumenti digitali e ricalca precisamente quello che avverrebbe tradizionalmente con la presenza fisica. L’atto notarile digitale offre, dunque, come dimostrato dai tecnici presenti al processo, maggiori garanzie e tutele nei confronti dei cittadini rispetto ad un atto analogico, perché la tecnologia di firma digitale accoppiata alla telepresenza è in grado di offrire standard elevati di verifica e certificazione.

L’associazione Copernicani
L’associazione Copernicani.it, di cui sono vicepresidente, ha offerto un suo contribuito al progetto, rendendosi disponibile a fare da apripista, da pioniere: la nostra è in assoluto la prima associazione italiana a costituirsi, in modo perfettamente legale, con l’ausilio della telepresenza. Siamo in pratica la prima associazione italiana interamente “nativa digitale”. Abbiamo scelto il nome di Copernicani perché crediamo che nella nostra società sia necessaria una vera e propria rivoluzione copernicana per favorire davvero l’innovazione e anche perché siamo animati dallo stesso spirito che animò Niccolò Copernico nel confronto con l’establishment del suo tempo. Siamo infatti davanti ad una quarta rivoluzione industriale di cui pochissimi riescono a cogliere l’essenza.

Nel nostro paese, purtroppo, la forma che prende l’innovazione in alcuni settori è ancora vista con troppa diffidenza, come, ad esempio, anche nel caso della dematerializzazione documentale o della gestione delle transazioni legali e dei dati digitali.
...
Gli scenari che si potrebbero aprire sono a dir poco interessanti. Pensiamo agli sviluppi che potrebbe dare l’uso della blockchain applicata al notaio digitale. La fantasia è l’unico limite.

Nella scorsa legislatura in Parlamento ci siamo occupati di SPID (il sistema pubblico dell’identità digitale), della Dichiarazione dei redditi precompilata, della fatturazione elettronica, di come digitalizzare i processi invece che digitalizzare la burocrazia, il notaio digitale va in questa direzione e nasce dal mercato.

Noi vogliamo essere attori di una rivoluzione copernicana e mettere al centro il nostro futuro.
La nostra associazione conta 140 soci fondatori e si propone di essere sempre al fianco di chi è dalla parte dell’innovazione.

Siamo convinti che le prime proposte concrete da mettere in atto per svecchiare il nostro paese siano un Ministro per la transizione digitale, una commissione parlamentare permanente per la digitalizzazione e una commissione di inchiesta sulla digitalizzazione della pubblica amministrazione. L’indice DESI ci mette anche quest’anno terzultimi in classifica su 28 paesi, non possiamo perdere altro tempo.


___________________________________________

Su questo tema un'intervista di 2024 di Radio24, puntata 11/05/2018, a Riccardo Genghini, notaio a Milano e fra i primi in Europa ad adottare la tecnologia per digitalizzare la professione.
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Re: Firma digitale-elettronica: parliamone e informiamoci

Messaggioda Sergio P. Del Bello » 18/05/2018, 0:43

Firme digitali: una sentenza della Cassazione

Stabilita la piena equivalenza delle firme digitali di tipo CAdES e PAdES, seppure con le rispettive differenti estensioni, anche in sede di processo civile

Con la sentenza numero 10266 del 2018 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che, alla luce di quanto previsto dalla normativa europea di riferimento, le firme digitali di tipo CAdES e PAdES, seppure con le differenti estensioni <*.p7m> e <*.pdf>, hanno lo stesso valore e devono essere entrambe essere riconosciute come valide ed efficaci, anche in sede di processo civile.

"Secondo il diritto dell'UE e le norme, anche tecniche, di diritto interno - si legge nella conclusione della sentenza le firme digitali di tipo CAdES e di tipo PAdES, sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni <*.p7m> e <*.pdf>, e devono, quindi, essere riconosciute valide ed efficaci, anche nel processo civile di cassazione, senza eccezione alcuna".
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Re: Firma digitale-elettronica: parliamone e informiamoci

Messaggioda Sergio P. Del Bello » 28/03/2018, 9:32

Sulla questione della validità nel tempo della firma digitale si segnala:

COMMISSIONE INFORMATICA
Studio di Diritto dell’informatica n. 1-2017/DI

IL DOCUMENTO DIGITALE NEL TEMPO
Approvato dalla Commissione Informatica il 5 dicembre 2017
Approvato dal C.N.N. nella seduta del 22 e 23 febbraio 2018
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Re: Firma digitale-elettronica: parliamone e informiamoci

Messaggioda Sergio P. Del Bello » 17/03/2018, 19:37

Parer, 08/03/2018

Certificati qualificati, firme e sigilli elettronici qualificati e validazione temporale elettronica qualificata: online un documento di AgID

L’Agenzia per l’Italia Digitale ha pubblicato una bozza del provvedimento “Regole e raccomandazioni afferenti la generazione di certificati qualificati, firme e sigilli elettronici qualificati e validazione temporale elettronica qualificata”, che, una volta ultimato, modificherà la Deliberazione CNIPA n. 45/2009.

Il documento è stato disponibile in consultazione fino al 16 marzo: entro tale data, ciascun interessato poteva inviare eventuali osservazioni e commenti, in vista della stesura finale, all'indirizzo consultazione-pubblica@agid.gov.it.
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Allegati
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Re: Firma digitale-elettronica: parliamone e informiamoci

Messaggioda Sergio P. Del Bello » 17/03/2018, 19:27

AgiD, marzo 2018

Software di verifica

La verifica della firma digitale e la successiva estrazione degli oggetti firmati può essere effettuata con qualsiasi software in grado di elaborare file firmati in modo conforme alla Deliberazione CNIPA 21 maggio 2009, n. 45.

I produttori dei seguenti software rendono disponibili per il download i propri prodotti gratuitamente:
Digital Signature Service (link is external)
DigitalSign Reader (link is external)
Firma OK! (link is external)
PkNet (link is external)
DIKE (link is external)
Firma Certa (link is external)
DSTK (link is external)
View2Sign (link is external)
MnlSignVerifier (link is external)
Acrobat Reader DC (link is external) (al 24 novembre 2016 unica applicazione in grado di verificare tutte le tipologie di firma elettronica qualificata in formato PDF prodotte nell'Unione Europea in conformità con il Regolamento eIDAS)

La verifica della firma elettronica digitale può essere effettuata anche grazie ad applicazioni messe a disposizioni online rispettivamente da:
AgID - applicazione DSS (Digital Signature Services) per la verifica di firme europee
Consiglio Nazionale del Notariato (link is external)
Infocert (link is external) - verifica anche le firme PDF (PAdES)
DigitaSign Cloud (link is external) - verifica anche le firme PDF (PAdES) e XAdES (XML), consente di aprire e verificare le Fatture PA con gli appropriati fogli di stile
Namirial (link is external)- verifica anche le firme PDF (PAdES) e le firme basate su certificati rilasciati da certificatori qualificati stabiliti nell'Unione Europea
Autorità di vigilanza austriaca (link is external) - verifica le firme elettroniche qualificate basate su certificati rilasciati in Austria
A livello europeo, la Commissione sta cercando di favorire il pieno riconoscimento dei documenti informatici sottoscritti nei diversi Stati Membri. A tal fine la Commissione europea ha reso disponibile il Digital Signature Service (DSS) (link is external), un software di firma e verifica che può essere gratuitamente scaricato e utilizzato.

L'Agenzia per l'Italia Digitale non è responsabile per danni, perdite, malfunzionamenti o altri inconvenienti derivanti direttamente o indirettamente dall’uso dei suddetti prodotti.

Le società che intendono comunicare all’Agenzia per l’Italia Digitale ulteriori software di verifica possono scrivere a protocollo@pec.agid.gov.it.
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Re: Firma digitale-elettronica: parliamone e informiamoci

Messaggioda Sergio P. Del Bello » 19/10/2017, 12:43

La Gazzetta degli Enti locali, 16 ottobre 2017, Daniela Tedoldi

Firma autografa, firma a stampa e firma digitale

È senza dubbio utile fare un riassunto delle disposizioni che regolano l’uso della firma digitale e della firma a stampa, in sostituzione della firma autografa, dato il crescente sviluppo di tali modalità all’interno della Pubblica Amministrazione. La base di partenza è senza dubbio il principio del Codice dell’Amministrazione Digitale (Cad) secondo il quale fatto salvo quanto espressamente previsto in maniera diversa dalla legge, nei rapporti tra le P.A. la firma da apporre è quella digitale. In particolare l’ art. 24 comma 2 del Cad ] prevede che “l'apposizione di firma digitale integra e sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente”. Questo sarebbe di per sé sufficiente per affermare che lo spazio per l’utilizzo della firma autografa e dei timbri deve considerarsi pressochè azzerato.
Interessante è la possibilità di sostituire la firma autografa con la firma a stampa, l’indicazione cioè del nome del soggetto che ha adottato l’atto o che ha compiuto l’istruttoria . La firma a stampa trova il suo fondamento giuridico nel decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 “Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'Articolo 2, comma 1, lettera mm), della L. 23 ottobre 1992, n. 421”. Il decreto disciplina la progettazione, lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici non economici nazionali.

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Secondo quanto previsto dall’articolo 3 della disposizione di legge, gli atti amministrativi adottati da tutte le pubbliche amministrazioni sono di norma predisposti tramite i sistemi informativi automatizzati.
Con riferimento all'ambito delle pubbliche amministrazioni il citato articolo 3 stabilisce anche che l'immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonché l'emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnate dall'indicazione della fonte e del responsabile dell'immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione. Se per la validità di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista l'apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile.
L’articolo indica anche il format della dicitura che deve essere apposta dopo la firma in caratteri inferiori al testo, che è la seguente :
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. 39/1993
Ma quali sono le caratteristiche e le differenze di ciascuna delle varie forme di sottoscrizione ?

La firma autografa
Si tratta del segno/simbolo grafico di nome e cognome apposto manualmente dal soggetto su un supporto cartaceo . La firma autografa opera un diretto ed univoco collegamento con il soggetto che ha firmato , ed impegna il medesimo sui contenuti del documento sottoscritto identificando quindi l’autore ed attribuendogli la paternità del documento . E’ possibile disconoscere la firma apposta su un documento, ovviamente nel caso in cui la firma sia stata apposta falsamente da altri su un atto pubblico (cioè su un documento scritto, redatto da un Pubblico Ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l’atto è formato) intraprendendo un procedimento civile, presso il Tribunale di residenza, denominato querela di falso . La querela di falso è finalizzata ad evidenziare gli elementi di irregolarità nell’atto pubblico, quali appunto la firma, e di privarlo della sua efficacia .
Relativamente agli atti di accertamento e contestazione, da evidenziare che la giurisprudenza è concorde nel ritenere che se il verbale e' redatto con sistemi meccanizzati o di elaborazione dati la "firma autografa" sia sostituita dalla indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile (per tutti C. Cassaz, sent.n. 1923/99, sent. n. 4567/99, sent.n. 6065/05 , sent. n. 21045/06 ed anche Ministero dell'interno circolare del 25 agosto 2000 n. M/2413/11 secondo cui quando il modello e' meccanizzato la firma autografa puo' essere sostituita dall'indicazione -a stampa- del nominativo del soggetto accertatore responsabile, specificando tuttavia che essa dev'essere comunque presente nell'originale dell'atto, in modo che risulti chiara la provenienza dello stesso dall'ufficio emittente).

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La firma a stampa
Il comma 2 dell’art. 3 del d.lgs n. 39/1993 citato introduce la possibilità di sostituire la firma autografa con la firma a stampa e determina l’esigenza di conoscere la provenienza e il responsabile degli atti amministrativi emanati attraverso i sistemi informatici o telematici . La norma prevede che “gli atti devono essere accompagnati dall'indicazione della fonte e del responsabile dell’immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione”, ed aggiunge che “ se per la validità di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista l'apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile” .
La portata di questa disposizione deve essere tuttavia precisata in quanto è molto importante sapere che sullo specifico tema della firma a stampa si riscontra giurisprudenza (TAR Campania , Sez. II, 7 febbraio 2005, n. 132, Consiglio di Stato, Sez. V, 7 settembre 2004, n. 5853, TAR Liguria, Sez. I, 7 febbraio 2007, n. 169) che ha limitato l’ambito di applicazione della suddetta norma agli atti certificativi e ai c.d. “atti amministrativi in senso stretto”, ovvero a quegli atti provenienti dalla PA la cui emanazione non richiede una valutazione discrezionale, né una motivazione specifica. Quando invece dall’atto amministrativo possono scaturire effetti gravemente lesivi della sfera giuridica del destinatario, l’indicazione a stampa del nominativo del responsabile non è considerata sufficiente, essendo indispensabile la firma autografa o la firma digitale.
Secondo la Corte di Cassazione, sentenza 28 dicembre 2000 n. 16204, (1) la sostituzione della firma autografa con l'indicazione a stampa del responsabile del procedimento non sarebbe applicabile agli atti , come l'ordinanza-ingiunzione prefettizia ,che costituiscono espressione di un potere decisorio individuale. Questo perchè “ siffatto modus operandi comporterebbe l'adozione di una motivazione standardizzata e l'irrogazione di una sanzione non graduata rispetto al fatto “.
In materia tributaria è ormai consolidato l’orientamento espresso dalla Commissione Tributaria Regionale Lazio (Sezione Latina), che con la sentenza n. 648/40/07 ha affermato il principio secondo cui tutti gli atti impositivi di applicazione dei tributi locali devono essere sempre e comunque firmati in forma autografa. Tale obbligo deriverebbe dai principi generali dell’ordinamento in tema di sottoscrizione degli atti amministrativi, e la normativa di cui all’art. 1 comma 87, della legge 549/95, secondo cui “la firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento possa essere legittimamente sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel solo caso in cui gli atti siano prodotti con sistemi informativi automatizzati”, sarebbe stata implicitamente abrogata dal sopravvenuto d. lgs. n. 267/2000.
In pratica secondo la Commissione Tributaria Regionale Lazio gli atti di accertamento e liquidazione dei tributi, emessi dagli uffici comunali senza che in essi sia apposta la firma autografa del responsabile o quella prodotta attraverso i sistemi digitali, sono inesistenti e dunque non idonei per la riscossione del tributo.
Per la validità ed efficacia dell’atto non è sufficiente pertanto indicare a stampa il nome, ma deve trattarsi di un documento prodotto con sistemi informativi, e firmato digitalmente, in modo da ricondurre la paternità dell’atto al soggetto munito di rappresentanza dell’ente.
La C.Cass, nella sentenza 28 dicembre 2000 n. 16204 afferma : «In relazione a fattispecie antecedente all'entrata in vigore dell'art. 15 della legge n. 59 del 1997 e dei regolamenti attuativi in esso previsti, deve escludersi la validità, sulla base dell'art. 3 del d.lg. n. 39 del 1993, di ordinanze - ingiunzioni irrogative di sanzioni amministrative per violazione dell'art. 204 cod. strada, ove prive di firma autografa, in quanto costituenti provvedimenti amministrativi non suscettibili di automatica elaborazione informatica e richiedenti, a norma degli art. 18 l. n. 689 del 1981 e 3 l. n. 241, specifica motivazione in relazione alle particolarità del singolo caso concreto. E peraltro gli atti in questione debbono considerarsi comunque validi ove, pur in mancanza dell'autografia della sottoscrizione, i dati estrinsecati nel contesto documentativo degli stessi, consentano comunque di accertare aliunde la sicura attribuibilità dell'atto a chi, secondo le norme positive, debba esserne l'autore».

La firma digitale
La firma digitale è lo strumento che realizza garanzie di autenticità ed immodificabilità della sottoscrizione del documento informatico, che al contrario non sono soddisfatte dalla firma a stampa.
La firma digitale è equiparata e sostituisce a tutti gli effetti la sottoscrizione autografa o quella a stampa e rende inutili anche eventuali apposizioni di timbri .
Secondo l’art. 25 del d.P.R. 445/2000 in tutti i documenti informatici delle p.a. la firma autografa o la firma, comunque prevista, è sostituita dalla firma digitale, in conformità alle norme del d.P.R. stesso e l'uso della firma digitale integra e sostituisce ad ogni fine di legge l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi comunque previsti.
Per quanto riguarda la validità di un atto emanato e firmato digitalmente ed emesso da un sistema informatico della pubblica amministrazione la validità e l’efficacia dello stesso è riconosciuta al documento virtuale presente nel sistema informativo della pubblica amministrazione, a prescindere dalla sua trasposizione sul tradizionale supporto cartaceo e dalla sottoscrizione autografa. Secondo l’art. 9 comma 1 del d.P.R. n. 445/2000 gli atti formati con strumenti informatici, i dati e i documenti informatici delle p.a., costituiscono informazione primaria ed originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge .
Secondo l’art. 10 commi 2 e 3 del d.P.R. n. 445/2000, il documento informatico sottoscritto con firma digitale soddisfa il requisito legale della forma scritta e fa piena prova, fino a querela di falso della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritto. Il successivo art.14 comma 1 del d.P.R. citato afferma poi che il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto al destinatario, se trasmesso all'indirizzo elettronico da questi dichiarato. Il comma 2 dello stesso articolo invece precisa che la data e l'ora di formazione, di trasmissione
o di ricezione di un documento informatico, redatto in conformità alle disposizioni del testo unico e alle regole tecniche di cui agli articoli 8, comma 2 e 9, comma 4, sono opponibili ai terzi. Dunque la marca temporale applicata al documento informatico dal certificatore attribuisce al medesimo una data ed un orario opponibili a terzi Infine il comma 3 dell’articolo 14 citato precisa che la trasmissione del documento informatico per via telematica, con modalità che assicurino l'avvenuta consegna, equivale alla notificazione per mezzo della posta nei casi consentiti dalla legge.

Le copie di documenti informatici
Secondo quanto previsto dall’art art. 20 comma 1 del d.P.R. 445/2000 i duplicati, le copie, gli estratti del documento informatico, anche se riprodotti su diversi tipi di supporto, sono validi a tutti gli effetti di legge se conformi alle disposizioni del d.P.R. n.445 stesso. L’articolo 20 comma 2 sancisce invece che i documenti informatici contenenti copia o riproduzione di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi è apposta o associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma elettronica qualificata .
I successivi commi 3 e 5 del medesimo articolo 20 intervengono invece per disciplinare che le copie su supporto informatico di documenti, formati in origine su supporto cartaceo o, comunque, non informatico, sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale è autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche di cui all’articolo 8, comma 2. La conformità alle stesse regole tecniche delle procedure utilizzate , soddisfa e garantisce anche la conservazione ed esibizione di documenti informatici .
Infine secondo l’articolo 20 comma 4 del d.P.R. 445/2000 la spedizione o il rilascio di copie di atti e documenti informatici contenenti copia o riproduzione di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, esonera dalla produzione e dalla esibizione dell'originale formato su supporto cartaceo quando richiesto ad ogni effetto di legge.

Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono di natura privata e come tali possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente ai destinatari indicati in epigrafe. La diffusione, distribuzione e/o la copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell’art. 616 c.p., sia ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di darcene immediata comunicazione anche inviando un messaggio di ritorno all’indirizzo e-mail del mittente.
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Re: Firma digitale-elettronica: parliamone e informiamoci

Messaggioda Sergio P. Del Bello » 26/07/2017, 14:23

Altalex, 30/05/2017, Maria Giovanna Bloise

Email ammissibile come prova anche senza la firma elettronica qualificata

Tribunale, Milano, sez. V civile, sentenza 18/10/2016 n° 11402

Il Tribunale di Milano ha stabilito che la mail può essere una prova fondamentale da utilizzare in giudizio. Ed infatti, la mail costituisce prova per dimostrare ordini d’acquisto, richieste di pagamento, ammissioni di debito, scambio di comunicazioni tra più soggetti, e così via.

Invero il nostro Codice civile [1] nega ogni valenza probatoria ai documenti che costituiscono mere riproduzioni meccaniche (quelli sprovvisti di firma digitale) quando colui contro il quale sono prodotte ne disconosce la conformità ai fatti od alle cose medesime (art. 2712 cod. civ.). Pertanto, perché la prova sia considerata valida in giudizio è necessario che l’avversario non contesti la mail, il suo contenuto od il ricevimento della stessa: cosa che non può fare se vi ha risposto.

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Secondo il Tribunale meneghino la mail ordinaria vale come prova, in quanto il Regolamento Europeo per le identità digitali[2] stabilisce che “ad un documento elettronico non sono negati gli effetti giuridici re l’ammissibilità come prova nei procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica”.
...
Ed infatti, il Giudice nel DI citato sosteneva che 1) la mail è un documento informatico[6], 2) sottoscritto con firma elettronica leggera (poiché il mittente per creare deve eseguire un’operazione di validazione inserendo i propri username e password), 3) tale processo di validazione è equivalente alla firma elettronica leggera (come su descritta).

Altra importante sentenza[7] sul punto, emessa dal Tribunale di Ancona, riconobbe valore giuridico allo scambio di mail semplici fra due aziende in quanto lo scambio di epistole digitali è sufficiente a confermare le ragioni di una delle parti in causa.

Conclusioni

Alla luce di quanto sopra esposto, possiamo affermare che chiunque abbia spedito mail dal proprio indirizzo di posta elettronica ben farà a conservare il relativo file e la relativa risposta del destinatario se li vuole utilizzare in giudizio come materiale probatorio (tenendo presente che la prova della mail si ritiene valida solo se il destinatario risponde e non ne contesti la mail stessa, il contenuto od il ricevimento).
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Re: Firma digitale-elettronica: parliamone e informiamoci

Messaggioda Sergio P. Del Bello » 11/07/2017, 10:00

Altalex, 27/06/2017, Maurizio Reale

La notifica PEC della cartella esattoriale è nulla se priva della firma digitale

Commissione Tributaria Provinciale, Milano, sez. I, sentenza 03/02/2017 n° 1023


La Commissione Tributaria Provinciale di Milano, sezione I, con la sentenza n. 1023 del 13 dicembre 2016, pubblicata il 3 febbraio 2017 annulla la cartella esattoriale allegata alla PEC notificata sotto forma di documento informatico non essendo firmata digitalmente e, per l’effetto, accoglie il ricorso proposto dal contribuente.
Nel caso di specie il file della cartella di pagamento scelto dall'agente della riscossione era un file “.pdf” motivo per cui la Commissione, non risultando avere anche l’estensione “.p7m” (tipica dei file firmati digitalmente) ha ritenuto non valida la notificazione per posta elettronica certificata della cartella di pagamento non essendo questa firmata digitalmente.

In giurisprudenza si registrano altre pronunce di simile indirizzo quali, ad esempio, quelle emesse dalla Commissione Tributaria di Savona che, rispettivamente con le decisioni n. 100/2017 e 101/2017 ha annullato le relative cartelle in quanto le stesse, notificate tramite PEC, non erano state firmate digitalmente mentre altre Commissioni, pur se con diverse motivazioni, sono pervenute a medesime conclusioni annullando, quindi, le cartelle notificate da Equitalia tramite l’utilizzo della posta elettronica certificata (cfr. Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, sentenza n. 611 del 26 febbraio 2016, Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, sentenza n. 1817 del 12 maggio 2016 e Commissione Tributaria Provinciale di Milano, sentenza n. 1638 del 24 febbraio 2017)
...
Nel proporre il ricorso il contribuente eccepisce anche la illegittimità della notifica della cartella tramite PEC in quanto la stessa sarebbe priva dell’attestazione della conformità della cartella notificata all'originale, nonché per la mancanza della prova dell'effettiva consegna al destinatario.
...
la sentenza del 13 maggio 2016, n. 9872 ritiene che “…l’omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l’invalidità dell’atto, la cui esistenza non dipende tanto dall’apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all’organo amministrativo titolare del potere di emetterlo”.
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Re: Firma digitale-elettronica: parliamone e informiamoci

Messaggioda Sergio P. Del Bello » 30/05/2017, 11:39

Agenda Digitale, 30/05/2017 di Pierpaolo Benintende, Direttore Marketing di InfoCert – Gruppo Tecnoinvestimenti

Come evolve la firma digitale col cloud: i vantaggi per PA e imprese

Il mercato chiede strumenti di dematerializzazione sempre più performanti, firma cloud, connessione, nuovi ambiti di applicazione: vediamo come sta progredendo la firma digitale, le esigenze dello smart working

La firma digitale sta acquisendo un ruolo sempre più rilevante per imprese private e pubbliche amministrazioni. Nata come obbligo normativo diversi anni fa, oggi la Firma Digitale è alla base di quella digitalizzazione dei processi che oggi è sentita come improrogabile non solo in un’ottica di abbattimento di costi – in primis quelli legati all’utilizzo della carta – ma soprattutto di efficientamento e velocizzazione dei processi.
...
Ma c’è un’ulteriore evoluzione che impatterà a breve su quello che potremmo definire il DNA della firma digitale: la sua globalizzazione. Basandosi su protocolli di comunicazione standard riconosciuti a livello cross-nazionale, la firma digitale può infatti diventare completamente interoperabile, ossia tecnicamente riconosciuta e utilizzabile da chiunque nel mondo. E’ con questo obiettivo che, circa un anno fa, è nato il Cloud Signature Consortium, un organismo internazionale, guidato da Adobe, impegnato proprio nella definizione di nuovi standard aperti, in ambito web e mobile, per le firme digitali remote e in cloud.
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Re: Firma digitale-elettronica: parliamone e informiamoci

Messaggioda Sergio P. Del Bello » 11/12/2016, 0:03

FPA, 22/11/2016 di Cesare C.M. Del Moro, avvocato, Università degli Studi di Milano

Con eIDAS cambia il valore legale della mail: ecco le prime sentenze

L’associazione dello user name e della password al dominio dell’account e-mail utilizzato consente di affermare che è stata “applicata” alla e-mail inviata una firma elettronica. Resta da verificare quali siano i limiti dalla “libera valutazione in giudizio sul piano probatorio” del documento informatico così "firmato elettronicamente": ecco un criterio applicativo

Con le sentenze n. 14716/2011 e n. 11402/2016, entrambe a firma Enrico Consolandi, il Tribunale di Milano affronta il tema della validità probatoria di una comunicazione e-mail semplice (non PEC) prima e dopo l’entrata in vigore, il 1° luglio 2016, del Regolamento UE n. 910/2014 eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) e delle conseguenti modifiche, G.U. n. 214 del 13 settembre 2016, al D.lgs. n. 82/2005 CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale).

La prima sentenza prende in esame il caso di un’azienda che aveva confermato un ordine di materiale via e-mail, documento informatico poi disconosciuto in giudizio ex art. 2712 c.c., disconoscimento non ritenuto sufficiente per genericità e per giunta ritenuto non applicabile per la valutazione del valore delle comunicazioni di posta elettronica, da considerarsi invece ex art. 21 CAD. Già nel 2011 l’art. 21 del CAD, infatti, stabiliva che “1. Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità.” .

Il Legislatore stabiliva che il documento informatico ( i.e. “il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti” ) è liberamente valutabile sul piano probatorio se vi è apposta una firma elettronica, sicché in primis è da valutare se una e-mail semplice sia o meno, di per se, firmata elettronicamente.
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Resta ora da valutare la sentenza n. 11402/2016, che affronta il medesimo tema alla luce delle modifiche normative apportate al Regolamento eIDAS e al CAD, per capire se vi siano stati cambiamenti significativi.

Venendo all’esame della sentenza n. 11402/2016 questa considera positivamente come prova una ammissione di debito formulata attraverso comunicazione e-mail da account aziendale.

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Sergio P. Del Bello
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