Questione PEC posta elettronica certificata

Re: Questione PEC posta elettronica certificata

Messaggioda Sergio P. Del Bello » 04/02/2018, 18:24

Infografica della PA digitale di Belisario:
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Re: Questione PEC posta elettronica certificata

Messaggioda Sergio P. Del Bello » 31/01/2018, 0:40

AgenPress.it, 30/01/2018, Rita Sabelli, responsabile Aduc aggiornamento normativo

Notifica multe con posta elettronica certificata, opportunità e punti critici

Le multe (sanzioni) al codice della strada possono essere notificate, oltre che nelle modalità classiche, anche via posta elettronica certificata per coloro che ovviamente si muniscono di un indirizzo PEC. Si tratta di un particolare indirizzo email che consente, lo ricordiamo, di avere prova dell’invio e della ricezione dei messaggi con valore legale al pari di una raccomandata a/r.
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Questa la novità arrivata grazie alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il 16 Gennaio scorso, del decreto ministeriale che attua in ritardo una normativa del 2013 (1), combinata con lo svilupparsi del cosiddetto “domicilio digitale” che dovrebbe a breve rendere possibile il dialogo e lo scambio telematico di dati ed atti digitali tra cittadino e pubblica amministrazione (2).
La prima cosa da dire è che il cittadino privato NON è obbligato a munirsi di indirizzo di posta elettronica certificata, e nel caso in cui decida di NON munirsene, le notifiche, di ogni tipo e di qualsiasi atto, avvengono nei modi soliti e tradizionali.

Altra cosa da evidenziare è un’anomalia temporale. La legge prevede che se l’indirizzo PEC per la notifica non viene fornito dal cittadino, l’ufficio accertatore deve cercarlo in archivi che lo contengano. Di fatto però al momento archivi pubblici degli indirizzi PEC dei cittadini-persone fisiche non esistono -pur se un recente decreto legislativo ne ha previsto uno nell’ambito del progetto del “domicilio digitale”- quindi la notifica telematica appare difficoltosa da realizzare soprattutto nei casi di notificazione differita, ovvero quando non c’e’ il fermo del mezzo.
La novità quindi appare al momento un po’ zoppa e comincerà ad avere sostanza, crediamo, solo nel momento in cui sarà finalmente pienamente attivo il domicilio digitale del cittadino.

Ma vediamo le regole.
La notifica via PEC può avvenire
– a colui che ha commesso la violazione, se viene fermato ed identificato al momento dell’accertamento, nel caso in cui abbia fornito un valido indirizzo pec, ovvero abbia un indirizzo pec iscritto nel nuovo pubblico elenco.

– al proprietario del mezzo con il quale è stata commessa la violazione -o di un altro soggetto obbligato in solido- sempre nel caso in cui si sia dotato di un indirizzo pec pubblicato nel nuovo pubblico elenco oppure abbia fornito detto indirizzo all’organo di polizia in occasione dell’attività di accertamento.

In ogni caso, se l’indirizzo pec non è stato fornito dal trasgressore o dal proprietario, l’organo di Polizia è tenuto a verificare se questo esiste consultando gli elenchi pubblici a cui ha accesso.
Gli archivi degli indirizzi PEC
Ma in quali archivi può trovare l’indirizzo l’ufficio accertante?
Per quanto riguarda società ed imprese -che sono obbligate a dotarsi di indirizzo PEC- esiste già da tempo l’archivio INI-PEC ad accesso pubblico e gratuito.

Per quanto riguarda i cittadini-persone fisiche la questione è più complessa perché l’archivio ufficiale di fatto ancora non c’e’. E’ stato introdotto dal D.lgs. 217/2017 nell’ambito del cosiddetto “domicilio digitale” ma per la sua operatività di attende l’Agenzia per l’Italia digitale che lo deve realizzare entro il 2019.
Dovrebbero forse essere i Comuni a dotarsi di archivi contenenti le PEC, ma rimarrebbe comunque aperta la questione in caso di violazioni commesse in Comuni diversi da quello proprio. L’unica soluzione, crediamo, sia la definitiva e piena attivazione del domicilio digitale in ambito nazionale.
Contenuto del messaggio di notifica
Nell’oggetto deve essere contenuta la dicitura “atto amministrativo relativo ad una sanzione amministrativa prevista dal codice della strada”.
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Notifica impossibile
Se la notifica via PEC non fosse possibile per causa imputabile al destinatario (casella piena, non funzionante, etc.), la copia analogica (cartacea) del messaggio, degli allegati, della ricevuta di accettazione e dell’avviso di mancata consegna viene notificata nei modi tradizionali, a spese del destinatario.

Se la notifica non risulta possibile per altri motivi tutta la procedura segue i modi tradizionali.
Per approfondimenti sull’argomento si vedano le schede POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC): GUIDA ALL’USO: https://sosonline.aduc.it/scheda/posta+ ... _16649.php

MULTE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA: IL VERBALE E LA SUA NOTIFICA: https://sosonline.aduc.it/scheda/multe+ ... _12880.php

(1) Decreto Min.interno 18/12/2017 pubblicato sulla GU del 16/1/2018 attuativo del comma 5 quater dell’art.20 Dl 69/2013 https://sosonline.aduc.it/normativa/dec ... _27384.php
(2) D.lgs.217/2017 di modifica al CAD, codice dell’amministrazione digitale, D.lgs. 82/2005
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Re: Questione PEC posta elettronica certificata

Messaggioda Sergio P. Del Bello » 25/01/2018, 10:10

La PA digitale

7. Le multe per violazione del codice della strada arriveranno via PEC?

Lo scorso 16 gennaio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero dell’Interno relativo alla notifica telematica dei verbali di accertamento delle violazioni al Codice della Strada.

Nel podcast di questa settimana abbiamo provato a ricostruire le principali implicazioni di questa piccola rivoluzione.

Cosa vuol dire per gli utenti ricevere le multe sul proprio domicilio digitale? E cosa dovranno fare le pubbliche amministrazioni affinché la multa sia notificata correttamente?

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In questo episodio, l’Avvocato Ernesto Belisario ci spiega le principali implicazioni di questa piccola rivoluzione.
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Re: Questione PEC posta elettronica certificata

Messaggioda Sergio P. Del Bello » 17/01/2018, 10:45

È stato pubblicato nella G.U. del 17/01/2017, n. 12, il decreto del ministro dell'interno
(di concerto coi ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti,
dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione) 18 dicembre 2017,

Disciplina delle procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice
della strada, tramite posta elettronica certificata
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Re: Questione PEC posta elettronica certificata

Messaggioda Sergio P. Del Bello » 24/12/2017, 12:34

Sentenza della Cassazione, in merito ad una controversia nata per una notifica trasmessa con la PEC ad una casella di posta elettronica rivelatasi "piena".
Le indicazioni della Cassazione possono essere estese a qualsiasi situazione identica che si sia avverata nei confronti della Pubblica Amministrazione .

Particolare rilevanza assumono le indicazioni della Corte di Cassazione, Penale (Sezione III), nella sentenza 24 novembre 2017, n. 54141, la quale ha affrontato il problema di una notifica effettuata su una casella di posta elettronica “piena” con esito “mancata ricezione”, al fine di definire la sua validità giuridica e i presupposti per considerare le eventuali responsabilità del destinatario ovvero del mittente. La situazione, utilizzando i contenuti stabiliti dal giudice della nomofilachia penale, può essere estesa a qualsiasi situazione identica che si sia avverata nei confronti della PA, si pensi ad una domanda inviata via PEC per un concorso pubblico nei termini, della comunicazione di un ricorso ai fini della relativa impugnazione e quant’altro possa rientrare in ipotesi similari.

La vicenda
I difensori di due indagati ricorrono in Cassazione lamentando la mancata notifica nei termini della fissazione camerale, chiedendone per tale motivo la nullità con travolgimento del provvedimento di sequestro preventivo di una porzione di area demaniale antistante l’hotel per aver i proprietari modificato l’area soggetta a vincolo paesaggistico. Precisa, il difensore degli indagati, come le notifiche effettuate tutte tramite posta elettronica certificata furono trasmesse con esito "mancata ricezione”. Da successivi accertamenti emergeva come la "mancata ricezione", è da individuarsi nella "casella piena" del destinatario, che ciò ha comportato il rifiuto del messaggio da parte del sistema.

Le indicazioni della Suprema Corte sui messaggi inviati via PEC
La PEC è il sistema che, per espressa previsione di legge (d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68), consente di inviare e-mail con valore legale equiparato a una raccomandata con ricevuta di ritorno. Il sistema di posta certificata, grazie ai protocolli di sicurezza utilizzati, è in grado di garantire la certezza del contenuto, non rendendo possibili modifiche al messaggio, sia per quanto riguarda i contenuti che eventuali allegati. Il termine "certificata" si riferisce al fatto che il gestore del servizio del mittente rilascia a costui «la ricevuta di accettazione nella quale sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova dell'avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata» (art. 6, comma 1, d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, recante "Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3). Allo stesso modo, «il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal destinatario fornisce al mittente, all'indirizzo elettronico del mittente, la ricevuta di avvenuta consegna» (art. 6, comma 2), la quale, per espressa previsione normativa, «fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione».
Nel caso in cui, invece, il messaggio di posta elettronica certificata non risulti consegnabile, «il gestore comunica al mittente, entro le ventiquattro ore successive all'invio, la mancata consegna tramite un avviso secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all'articolo 17» (art. 8). In un'evenienza del genere - ossia nel caso in cui il messaggio inviato tramite PEC non risulti consegnabile - la disciplina muta a seconda della causa della mancata consegna, se, cioè, essa sia imputabile o meno al destinatario.
In attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24"), vengono disciplinati i "requisiti della casella di PEC del soggetto abilitato esterno", imponendo a costui una serie di obblighi finalizzati a garantire il corretto funzionamento della casella di PEC e, quindi, la regolare ricezione dei messaggi di posta elettronica. In particolare, il "soggetto abilitato esterno":
a) «è tenuto a dotare il terminale informatico utilizzato di software idoneo a verificare l'assenza di virus informatici per ogni messaggio in arrivo e in partenza e di software antispam idoneo a prevenire la trasmissione di messaggi di posta elettronica indesiderati» (comma 2);
b) «è tenuto a conservare, con ogni mezzo idoneo, le ricevute di avvenuta consegna dei messaggi trasmessi al dominio giustizia» (comma 3);
c) è tenuto a munirsi di una casella di posta elettronica certificata che «deve disporre di uno spazio disco minimo definito nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 34» (comma 4);
d) «è tenuto a dotarsi di servizio automatico di avviso dell'imminente saturazione della propria casella di posta elettronica certificata e a verificare l'effettiva disponibilità dello spazio disco a disposizione» (comma 5).
Di conseguenza, la mancata consegna è imputabile al destinatario nel caso in cui costui, non si doti dei necessari strumenti informatici ovvero non ne verifichi l'efficienza.
Diversa è invece l'ipotesi in cui la notificazione non si è potuta effettuare telematicamente per causa non imputabile al destinatario; in tal caso la notificazione dovrà essere effettuata nelle forme ordinarie.
Nel caso di specie, essendo la causa imputabile al difensore, il quale non ha adempiuto all'obbligo di dotarsi di servizio automatico di avviso dell'imminente saturazione della propria casella di posta elettronica certificata e di verificare l'effettiva disponibilità dello spazio disco a disposizione, non solo il ricorso è inammissibile, ma il ricorrente deve essere, altresì, condannato anche al pagamento di una sanzione pecuniaria.

Conclusioni
Le indicazioni della Suprema Corte appaiono sovrapponibili in tutti i casi in cui la PA possa potenzialmente essere vulnerabile nel proprio sistema di posta elettronica certificata, spettando al gestore del sistema informatico utilizzare tutte le cautele possibili onde evitare situazioni di saturazione imprevista della propria casella di posta certificata, con possibile condanna da parte dei giudici in caso di violazione degli obblighi previsti dalla legislazione sulla corretta manutenzione del sistema.
di Vincenzo Giannotti
(La Gazzetta degli Enti Locali del 20-12-2017)
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Re: Questione PEC posta elettronica certificata

Messaggioda Sergio P. Del Bello » 09/11/2017, 14:38

09/11/2017
Camera di Commercio di Bergamo

Cancellazione delle Pec non conformi

Come richiesto dalla direttiva del Ministero dello Sviluppo Economico d’intesa con Ministero della Giustizia n.2608 del 27/04/2015, il Registro imprese di Bergamo ha avviato i controlli relativi all’esistenza e alla validità degli indirizzi di posta elettronica (PEC) comunicati dalle imprese iscritte.
In data 8 novembre 2017 è stato pubblicato nell’Albo Camerale l’elenco delle imprese che hanno in visura un indirizzo PEC revocato o non valido.
Entro 30 giorni dalla pubblicazione le imprese indicate nell’elenco dovranno regolarizzare la propria iscrizione tramite:
il rinnovo dell’indirizzo PEC revocato (in questo caso non serve alcuna comunicazione)
la comunicazione di un nuovo indirizzo PEC valido, attivo e univoco.
Decorsi inutilmente i 30 giorni, il conservatore del Registro imprese procederà, senza ulteriore avviso, alla cancellazione d’ufficio degli indirizzi PEC non regolarizzati.
Si raccomanda di verificare periodicamente la validità dell’indirizzo PEC presente in visura al fine di non incorrere nella procedura di cancellazione d’ufficio. La norma prevede infatti che, in assenza di un indirizzo PEC valido in visura, qualsiasi modifica inviata sulla posizione dell’impresa sarà sospesa fino a quando non venga comunicato un indirizzo valido, e comunque per un massimo di tre mesi per le società e 45 giorni per le imprese individuali. Decorso tale termine, la modifica verrà respinta e considerata mai presentata. L’ufficio valuterà se è possibile procedere all’iscrizione d’ufficio della modifica e nel caso, accerta la violazione per l’omessa denuncia.
Sul sito web maggiori informazioni in merito alla procedura di avvio della cancellazione delle PEC e alle modalità di regolarizzazione della PEC
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Re: Questione PEC posta elettronica certificata

Messaggioda Sergio P. Del Bello » 01/07/2017, 16:50

FiscoeTasse.com, 30/06/2017

Posta elettronica certificata 2017: ecco come comunicare la pec alle Entrate

Pubblicato il provvedimento dell'agenzia delle Entrate con le indicazioni su come indicare la pec

Con il provvedimento dle 29.06.2017 (n. 120768/2017) sulle modalità di comunicazione, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, dei dati relativi all’indirizzo pec per la notifica degli atti, ai sensi dell’articolo 60, settimo comma, del DPR 600/73 le Entrate hanno disposto che:

Modalità di comunicazione dell’indirizzo PEC
I dati relativi all’indirizzo di posta elettronica certificata per la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati possono essere comunicati esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, disponibili nell'area riservata. Nello stesso modo si possono comunicare la variazione e la revoca dell’indirizzo PEC precedentemente trasmesso.
...
Utilizzo dell’indirizzo PEC comunicato
L’indirizzo PEC comunicato dal richiedente può essere utilizzato dall’Agenzia delle entrate per la notificazione degli avvisi e degli altri atti, che per legge devono essere notificati, ai sensi dell’articolo 60, settimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, a decorrere dal 1° luglio 2017. Lo stesso indirizzo PEC può essere utilizzato, sempre a decorrere dal 1° luglio 2017, anche dall’agente della riscossione per la notifica delle cartelle di pagamento e degli atti della procedura di riscossione coattiva mediante ruolo relativamente ai carichi ad esso affidati da tutti gli enti creditori, anche diversi dall’Agenzia delle entrate.
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Re: Questione PEC posta elettronica certificata

Messaggioda Sergio P. Del Bello » 27/10/2016, 8:11

Nel nuovo e graficamente piacevole canale Youtube Appunti di archivistica,
una lezione intitolata:

PEC vs S/MIME - Due metodi a confronto
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Re: Questione PEC posta elettronica certificata

Messaggioda Sergio P. Del Bello » 28/09/2016, 0:30

Parer, 14/09/2016

Una sentenza in materia di PEC e processo civile telematico

Il Tribunale di Milano ha stabilito che gli avvocati sono responsabili della mancata ricezione dei messaggi dei posta elettronica certificata se la propria casella mail è piena. Su Filodiritto l’analisi del pronunciamento

Il Tribunale di Milano ha stabilito che la mancata ricezione di un messaggio inviato via posta elettronica certificata dalla cancelleria è imputabile al destinatario – nel caso della sentenza un avvocato difensore – se la casella e-mail di quest’ultimo è piena e per questo motivo il messaggio non viene recapitato. Sul sito Filodiritto, un articolo a firma di Andrea Gabrielli, componente dell’Osservatorio CIRSFID di informatica giuridica e diritto delle nuove tecnologie, analizza i contenuti della sentenza.

La pronuncia – scrive l’esperto – trae origine da un reclamo proposto avverso un’ordinanza, in riferimento al quale il Tribunale aveva emesso un decreto con cui aveva fissato l’udienza di trattazione e assegnato alla parte reclamante il termine per la notifica del reclamo e del decreto stesso. Decorso il termine, il reclamo e il decreto non erano stati notificati.

Successivamente, il legale della parte reclamante depositava un’istanza per l’emissione di un nuovo decreto di fissazione dell’udienza e del relativo termine per la notifica, in quanto non aveva ricevuto comunicazione dalla cancelleria dell’emissione del precedente decreto e, di conseguenza, riteneva di non essere stato messo in condizione di effettuare tempestivamente la notifica nei termini fissati.

Il collegio giudicante rilevava, per contro, che la comunicazione era stata regolarmente eseguita a mezzo PEC dalla cancelleria, ma aveva contestualmente ottenuto in risposta dal gestore del servizio di posta elettronica certificata del difensore la ricevuta di mancata consegna con la causale “casella piena”…
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Re: Questione PEC posta elettronica certificata

Messaggioda Sergio P. Del Bello » 25/07/2016, 20:17

Agenda Digitale, 18/07/2016, di Rossella Ragosta, Digital Legal Consultant Seen Solution Srl

Bisogna conservare a norma anche le PEC: ecco come e perché

Con l’introduzione del D.P.C.M. del 3 dicembre del 2013 e delle “Linee guida sulla conservazione dei documenti informatici” cambia l’approccio sul tema della conservazione, con particolare riferimento alla Posta Elettronica certificata. Da conservare in particolare la “ricevuta di consegna completa”

Secondo la definizione presente da tempo nella nostra normativa “il documento informatico è la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”, quindi è senz’altro errato considerare che solo il PDF sia un documento digitale giuridicamente rilevante.

L’attuale definizione di documento informatica adottata anche nel Codice dell’Amministrazione digitale, D.lgs. 82/2005, va interpretata nel senso che ogni atto, purché abbia le caratteristiche minime di cui al presente decreto, è informatico, e per tale ragione anche una e-mail, un tracciato record, un database, una PEC, sono da considerarsi documenti informatici a tutti gli effetti. Va riferito comunque che – secondo le attuali regole tecniche – per identificare, pienamente un documento come informatico, occorre dapprima garantirne il rispetto delle caratteristiche di paternità, di autenticità, di integrità, di affidabilità, di leggibilità e di immodificabilità, caratteristiche tali da garantire nel tempo valore legale al documento stesso, e ciò può essere assicurato solo solo ed esclusivamente attraverso un processo di conservazione a norma di legge.
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L’affermazione quindi, che, qualsiasi documento purché correttamente prodotto va conservato, implica, ad oggi, che la Posta Elettronica Certificata (PEC), in quanto documento di natura informatica, va conservata per un tempo prestabilito dalla legge. Difatti, secondo l’art. 2220 del codice civile i documenti e le scritture contabili devono essere conservati per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione e, con particolare riferimento all’art. 2214 dello stesso codice, si impone di “conservare ordinatamente per ciascun affare” la corrispondenza ricevuta e spedita oltre alle fatture e alle scritture contabili.
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