Agenzia delle entrate: novità

Re: Agenzia delle entrate: novità

Messaggioda Sergio P. Del Bello » 11/07/2017, 10:20

La “Manovra correttiva”
DL n. 50/2017, convertito dalla Legge n. 96/2017
Ecco dunque cosa è previsto dopo l'abolizione degli studi di settore

INTRODUZIONE DEGLI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE (ISA)

È prevista l’introduzione dei nuovi “Indici sintetici di affidabilità fiscale” (ISA) in luogo degli attuali
studi di settore, al fine di:
• favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili;
• stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti e il rafforzamento della
collaborazione tra questi e l’Amministrazione finanziaria, anche con l’utilizzo di forme di
comunicazione preventiva rispetto alle scadenze fiscali.
I nuovi Indici:
• sono elaborati con una metodologia basata su un’analisi di dati e informazioni relativi a più periodi
d’imposta;
• rappresentano la sintesi di indicatori elementari finalizzati a verificare la normalità e la coerenza
della gestione aziendale / professionale;
• esprimono su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale riconosciuto al contribuente, anche al
fine di consentire a quest’ultimo l’accesso al regime premiale.

È prevista la possibilità di “adeguarsi” in dichiarazione indicando ulteriori componenti positivi
rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, per migliorare il proprio profilo di affidabilità nonché per
accedere al regime premiale. Tale “adeguamento” rileva anche ai fini IRAP e IVA. In quest’ultimo caso
va applicata l’aliquota media risultante dal rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni imponibili,
diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d’affari dichiarato.
L’adeguamento non comporta l’applicazione di sanzioni e interessi a condizione che il versamento
delle relative imposte sia effettuato entro il termine e con le modalità previste per il versamento a
saldo delle imposte sui redditi.

Gli indici sono approvati dal MEF con un apposito Decreto da emanare entro il 31.12 del periodo
d’imposta per il quale sono applicati (eventuali integrazioni sono approvate entro il mese di febbraio
del periodo d’imposta successivo a quello per il quale sono applicate). L’Agenzia delle Entrate con un
apposito Provvedimento, da emanare entro il mese di gennaio di ciascun anno, individua le attività
economiche per le quali devono essere elaborati gli Indici ovvero ne deve essere effettuata la
revisione. Per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2017 il predetto Provvedimento va emanato entro
il 22.9.2017 (90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione).
Gli Indici non sono applicabili ai periodi d’imposta nei quali il contribuente:
• ha iniziato / cessato l’attività ovvero non si trova in condizioni di normale svolgimento della stessa;
• dichiara ricavi di cui all’art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lett. c), d) ed e), o compensi di
cui all’art. 4, comma 1, TUIR di ammontare superiore al limite stabilito dal relativo Decreto di
approvazione o revisione.

In relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all’applicazione degli Indici,
determinati anche per effetto dell’adeguamento, è previsto il seguente regime premiale:
• esonero dall’apposizione del visto di conformità relativamente al credito IVA per la compensazione
di importi non superiori a € 50.000 annui e alle imposte dirette e all’IRAP per un importo non
superiore a € 20.000 annui;
• esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per il
rimborso del credito IVA per un importo non superiore a € 50.000 annui;
• esclusione della applicazione della disciplina delle società non operative di cui all’art. 30, Legge n.
724/94 anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-decies dell’art. 2, DL n.
138/2011;
• esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui agli artt. 39, comma 1, lett. d),
secondo periodo, DPR n. 600/73 e 54, comma 2, secondo periodo, DPR n. 633/72;
• anticipazione di almeno 1 anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di
decadenza dell’accertamento previsti dagli artt. 43, comma 1, DPR n. 600/73, con riferimento al
reddito d’impresa / lavoro autonomo, e 57, comma 1, DPR n. 633/72;
• esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’art. 38, DPR n. 600/73, a
condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda il reddito dichiarato di due terzi.
L’Agenzia delle Entrate con apposito Provvedimento individua i livelli di affidabilità fiscale, anche con
riferimento alle annualità pregresse, ai quali è collegata la graduazione dei benefìci premiali; i
termini di accesso ai benefìci possono essere differenziati tenendo conto del tipo di attività esercitata
dal contribuente.
L’Agenzia delle Entrate e la GdF, nel definire le strategie di controllo basate su analisi del rischio di
evasione fiscale, tengono conto del livello di affidabilità fiscale dei contribuenti derivante
dall’applicazione degli Indici e delle informazioni presenti in Anagrafe tributaria.
In caso di omessa comunicazione dei dati rilevanti ai fini della costruzione / applicazione degli Indici,
o di comunicazione inesatta / incompleta dei medesimi, è applicabile la sanzione da € 250 a € 2.000
(art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 471/97). Del comportamento del contribuente si tiene conto nella
graduazione della misura della sanzione. In caso di omessa comunicazione l’Agenzia può altresì
procedere, previo contraddittorio, all’accertamento dei redditi, dell’IRAP e dell’IVA ai sensi,
rispettivamente, dell’art. 39, comma 2, DPR n. 600/73 e 55, DPR n. 633/72.
Ai contribuenti, cui si applicano gli ISA, è richiesta l’indicazione in dichiarazione, anche al fine di
consentire una omogenea raccolta informativa, dei dati economici, contabili e strutturali, rilevanti
per l’applicazione degli stessi, sulla base di quanto previsto dal MEF con un apposito Decreto,
indipendentemente dal regime di determinazione del reddito utilizzato.
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Agenzia delle entrate: novità

Messaggioda Sergio P. Del Bello » 19/12/2016, 1:10

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In attesa della definitiva abolizione degli studi di settore (31/12/2017) per i contribuenti che ne sono soggetti,
come le partite iva, sono arrivate importanti novità riguardanti la comunicazione con il fisco, i modelli 2015
e le statistiche.

Sul sito dell'Agenzia delle entrate è disponibile un nuovo software Segnalazioni 2016.
Il software è destinato ai contribuenti che vogliono comunicare all’Amministrazione Finanziaria informazioni o elementi giustificativi relativi a situazioni di non congruità, non normalità o non coerenza risultanti dall’applicazione degli Studi di settore per il periodo d'imposta 2015, ovvero per la medesima annualità, afferenti l’indicazione in dichiarazione di cause di inapplicabilità o di esclusione.
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