Agenda Digitale, di Giampaolo Franco, Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento e Giovanni Maria Guarrera, Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento
Come adeguarsi al Regolamento Privacy UE: la figura del Data Protection Office
Il nuovo Regolamento Privacy obbliga le aziende a cambiare: organizzazione, processi, forma mentis. Prevede, non solo, implementazioni tecniche, ma modifiche organizzative: l'utilizzo di un approccio proattivo e predittivo. Il Data Protection Officer non può essere un consulente "una tantum" poiché deve ricoprire un ruolo stabile all'interno della struttura organizzativa al fine di prevenire le innumerevoli criticità
Il nuovo Regolamento UE sulla Protezione dei Dati personali è sicuramente innovativo ed in linea con le attuali esigenze di protezione delle informazioni. E' strutturato in modo tale da garantire coerenza, bilanciamento e controllo dei poteri degli stakeholders coinvolti. Mira a raggiungere, nel breve e medio periodo, degli obiettivi "difficili".
La maggior parte delle aziende pubbliche e private, ad oggi, non possiede le caratteristiche e le risorse per adeguarsi: molte problematiche sono rimaste irrisolte dall'entrata in vigore della Direttiva 95/46/EC.
Pochi soggetti, negli anni, hanno investito in una strategia mirata al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza del dato, in quanto, la protezione delle informazioni, viene ancora considerata un problema esclusivamente informatico: la tematica viene esaminata solo a seguito di una problematica, a danno avvenuto.
I recenti episodi di sorveglianza massiva dei cittadini da parte delle Nazioni leader in ambito informatico, hanno rivelato come la popolazione sia stata "spiata" con strumenti illeciti e lesivi della libertà personale. La fiducia del cittadino nelle Istituzioni sta diminuendo, così come la sua percezione di sicurezza in ambito informatico.
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Nuove incombenze possono cambiare le modalità contrattuali.
Il General Data Protection Regulation stabilisce che anche il Responsabile di Trattamento risponda in maniera diretta davanti alla legge per danni da lui provocati. Ciò è positivo dal punto di vista della responsabilità, perché il fornitore è chiamato a tenere un comportamento più idoneo, ma è svantaggioso dal punto di vista economico.
I fornitori di servizi informatici oggi sono inquadrati come Responsabili esterni di trattamento: saranno disposti ad assumersi a costo zero responsabilità ed eventuali sanzioni?
Come già suggerito da autorevoli fonti, si dovranno rinegoziare tutti i contratti di fornitura e si dovrà ripartire diversamente la catena delle responsabilità, aggiungendo ulteriori costi ad ogni trattamento.
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