Legge n. 4/2013: professioni non organizzate

Re: Legge n. 4/2013: professioni non organizzate

Messaggioda Sergio P. Del Bello » 01/03/2021, 10:39

MIBACT, 19/02/2021

Restauratori di beni culturali: l'elenco unico nel portale dei Professionisti

L’elenco unico dei restauratori di beni culturali è pubblicato da oggi sul portale dedicato ai Professionisti di beniculturali,realizzato dal MiBACT - Direzione, generale educazione ricerca e istituti culturali, all’interno della nuova sezione professioni regolamentate.

L’elenco comprende i professionisti:
presenti nell’elenco pubblicato all’esito del bando per l’acquisizione della qualifica di Restauratore di beni culturali previsto dalle disposizioni transitorie dell’art.182 del d.lgs 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);
in possesso di diploma conseguito presso i corsi abilitanti all’esercizio della professione di Restauratore di beni culturali;
in possesso di qualifica estera riconosciuta in Italia a seguito di apposito decreto della Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali del MiBACT;
Principali novità

La nuova release del portale consente di effettuare ricerche all’interno dell’elenco dei restauratori per: Nome, Cognome, Codice fiscale, settori di competenza professionale (12 in tutto), Regione di attività.
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Re: Legge n. 4/2013: professioni non organizzate

Messaggioda Sergio P. Del Bello » 31/01/2021, 20:58

Roma, gennaio 2021

ANAI - Attestazione di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci

L'Associazione tra i servizi ai soci prevede quello di analisi, valutazione e riconoscimento dei titoli ai fini del rilascio di due tipi di attestazione:
l'attestazione valida per l'iscrizione dei professionisti negli elenchi nazionali del Mibact (profilo archivisti) previsti dal decreto ministeriale 244/2019 (art. 2 della legge 4/2013)
l'attestazione di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci (ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 4/2013), valida per l'elenco dei soci che ne hanno fatto richiesta tenuto dall'associazione secondo le direttive del Ministero dello sviluppo economico indicate nella legge 4/2013.
La domanda va inviata all'indirizzo di posta elettronica dedicato cts@anai.org seguendo le indicazioni presenti nelle linee guida e nello schema della domanda elaborati dal Comitato Tecnico Scientifico (vedi di seguito), organo preposto alla verifica dei requisiti formativi e professionali per il rilascio delle attestazioni (art. 37 dello Statuto).

Il n. di matricola/codice socio richiesto nella modulistica della domanda è pubblicato sulsito nell'ultimo elenco pubblicato dei soci in regola
e in ogni caso può essere richiesto all'indirizzo segreteria@anai.org

Per il rilascio dell'attestazione è previsto un contributo di € 100,00 a titolo di rimborso per le spese di segreteria, da versare tramite cc intestato a
ANAI, c/o Intesa Sanpaolo, IBAN: IT 45 C 03069 67684 510753960031, BIC BCITITMM con causale ‘Integrazione quota associativa ..... .... [nome e cognome] per attestazione'.

La documentazione del pagamento del 50 % del contributo, pari a 50 €, andrà allegata direttamente alla richiesta di attestazione, mentre la seconda tranche, pari a 50 €, dovrà essere versata con le medesime modalità a pratica terminata.

SCARICA LE LINEE GUIDA (PDF)
SCARICA IL MODELLO DI RICHIESTA (DOC)
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Re: Legge n. 4/2013: professioni non organizzate

Messaggioda Sergio P. Del Bello » 23/09/2020, 7:49

Roma, agosto 2020

ANAI - Attestazione di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci

ANAI ha avviato l'attività di rilascio delle attestazioni di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci ai sensi della legge 4/2013
La domanda potrà essere inviata all'indirizzo di posta elettronica dedicato cts@anai.org seguendo le indicazioni presenti nelle linee guida e nello schema della domanda elaborati dal Comitato Tecnico Scientifico (vedi di seguito), organo preposto alla verifica dei requisiti formativi e professionali per il rilascio delle attestazioni (art. 37 dello Statuto).

Il n. di matricola/codice socio richiesto nella modulistica della domanda è pubblicato sul sito nell'elenco dei soci in regola al 31.12.2019 (http://www.anai.org/anai-cms/cms.view?m ... &numDoc=11) e in ogni caso, anche per coloro che non fossero già soci in quella data, va richiesto all'indirizzo segreteria@anai.org .

Per il rilascio dell'attestazione è previsto un contributo di € 100,00 a titolo di rimborso per le spese di segreteria, da versare tramite cc intestato a ANAI, c/o Intesa Sanpaolo, IBAN: IT 45 C 03069 67684 510753960031, BIC BCITITMM con causale ‘Integrazione quota associativa ….. …. [nome e cognome] per attestazione'. La documentazione del pagamento del 50 % del contributo, pari a 50 €, andrà allegata direttamente alla richiesta di attestazione, mentre la seconda tranche, pari a 50 €, dovrà essere versata con le medesime modalità a pratica terminata.
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Re: Legge n. 4/2013: professioni non organizzate

Messaggioda Sergio P. Del Bello » 26/02/2020, 9:47

ANAI, 25/02/2020

Attestazione di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci

ANAI ha avviato l'attività di rilascio delle attestazioni di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci ai sensi della legge 4/2013
La domanda potrà essere inviata all'indirizzo di posta elettronica cts@anai.org seguendo le indicazioni presenti nelle linee guida e nello schema della domanda elaborati dal Comitato Tecnico Scientifico (vedi di seguito), organo preposto alla verifica dei requisiti formativi e professionali per il rilascio delle attestazioni (art. 37 dello Statuto).
Ai fini dell'iscrizione negli elenchi del MiBACT, l'attestazione rilasciata da ANAI, in quanto associazione presente nell'elenco del MiSE e riconosciuta ai sensi della legge 4/2013, può essere utilizzata dal socio in sostituzione della documentazione richiesta indicando il numero di repertorio relativo alla propria attestazione come indicato nel D.M. 244/2019 e nel Bando relativo al profilo dell'archivista presente sul sito della Direzione Generale Educazione e Ricerca.

Vai al sito elenchi dei professionisti MiBACT
Sarà cura del socio indicare nella domanda di richiesta dell'attestazione ANAI che venga espressa l'equivalenza con le relative fasce di appartenenza negli elenchi MiBACT.

I parametri di valutazione delle attestazioni saranno consultabili nello schema relativo elaborato dal Comitato tecnico Scientifico e verranno pubblicati successivamente. L'attestazione di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci rilasciata da ANAI ha validità di 3 anni e potrà essere rinnovata secondo le indicazioni presenti nel Regolamento di iscrizione e di attestazione di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci.

Per il rilascio dell’attestazione è previsto un contributo di Euro 100,00 a titolo di rimborso spese per le spese di segreteria.

SCARICA LE LINEE GUIDA
SCARICA "ATTESTAZIONI ANAI ED ELENCHI MIBACT"
SCARICA IL MODULO DI RICHIESTA
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Re: Legge n. 4/2013: professioni non organizzate

Messaggioda Sergio P. Del Bello » 03/12/2019, 15:13

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Re: Legge n. 4/2013: professioni non organizzate

Messaggioda Sergio P. Del Bello » 14/04/2019, 14:32

AgCult, 13/04/2019

Professioni culturali, al via esame al Senato del Decreto su elenchi Mibac

La Commissione Cultura dovrà esprimere un parere sullo schema di dm che stabilisce requisiti e modalità di accesso agli elenchi ministeriali per sette profili professionali che operano in ambito culturale

Martedì 16 aprile approda alla Commissione Cultura del Senato lo schema di decreto ministeriale per la formazione di elenchi nazionali di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, esperti di diagnostica e di scienza e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte. Questo schema ha già ricevuto il 28 marzo il via libera della Conferenza Stato-Regioni-Province Autonome. Tuttavia, gli elenchi in questione (il cui iter è iniziato 5 anni fa) non esauriscono le professioni che attualmente operano nell’ambito dei beni e delle attività culturali. Pertanto, come chiarito in varie occasioni anche dal ministro Alberto Bonisoli, c’è la disponibilità delle Amministrazioni statali e regionali a successive iniziative che integrino il sistema degli elenchi anche con riguardo alle professioni museali (una precisazione che è stata inserita anche nelle premesse del decreto).

La 7a Commissione di Palazzo Madama (come del resto dovrà fare anche la VII Commissione della Camera) è chiamata ora a esprimere un parere prima che il decreto venga emanato, come prescrive la legge 22 luglio 2014, n.110 che ha modificato il Codice dei Beni culturali prevedendo appunto l’istituzione di questi elenchi. Questi elenchi, tuttavia, non costituiscono sotto alcuna forma albi professionali. Inoltre, precisa il decreto, l'assenza dei professionisti da tali liste non preclude in alcun modo la possibilità di esercitare la professione.
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Re: Legge n. 4/2013: professioni non organizzate

Messaggioda Sergio P. Del Bello » 23/10/2018, 9:46

Circolare MISE sulla L. 4/2013

Circolare direttoriale 1° ottobre 2018, n. 3708/c
Chiarimenti in merito all’applicazione della legge 14 gennaio 2013, n. 4
Disposizioni in materia di professioni non organizzate


La circolare chiarisce alcuni aspetti dei requisiti richiesti dalla legge 4/2013 per l’iscrizione delle associazioni rappresentative di professioni “non regolamentate” nel relativo Elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico.
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Re: Legge n. 4/2013: professioni non organizzate

Messaggioda Sergio P. Del Bello » 28/01/2017, 16:47

No alla discriminazione nei confronti dei professionisti non ordinisti:
Archim scrive alla Regione Campania


Ricorso avverso l'illegittimità della DGRC n. 21 del 17.01.2017 – BURC n. 8 del 23.01.2017.
Richiesta di ritiro e modifica della stessa.

Nel testo si richiama la circolare prot.n. 8321 del 10/10/2016 dell’Agenzia per la Coesione Territoriale accesso dei liberi professionisti ai Fondi Strutturali e di Investimento Europei - indicazioni operative per la corretta predisposizione dei bandi per l'assegnazione dei Fondi da parte delle Autorità di Gestione dei Programmi operativi

La citata circolare dell’Agenzia della Coesione Territoriale, infatti, precisa che tra i soggetti ammissibili vi siano appunto quelli di cui alla L. 4/2013 e che le condizioni di accesso debbano essere conformi ai principi generali espressi nel Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dalla legge di stabilità 2016 esercitate indifferentemente “in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente” (cfr. art. l, comma 5) e i soggetti esercenti dette professioni hanno facoltà di costituire associazioni professionali di natura privatistica senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva (cfr. art. 2 comma l).
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Re: Legge n. 4/2013: professioni non organizzate

Messaggioda Sergio P. Del Bello » 13/12/2016, 0:14

COLAP
Comunicato stampa, 07/12/2016

L’Attestazione rilasciata dalle associazioni professionali, strumento reale di garanzia dell’utenza

La presidente Emiliana Alessandrucci interviene rettificando quando sostenuto dal Presidente di Accredia Giuseppe Rossi il 6 dicembre 2016 sottolineando che ha oltre la certificazione secondo norma tecnica UNI l’attestato rilasciato dall’associazione (infatti indica qualificati secondo legge 4/13)”.

“L’attestazione secondo l’art. 7 della legge 4/13 - prosegue la Alessandrucci – è per le 200 associazioni iscritte al CoLAP strumento di garanzia perchè:

rilasciata da soggetti competenti della materia che attestano;
valida solo se i professionisti restano iscritti all’ associazione (continuo controllo di competenze e di standard qualitativi);
monitora anche l’aspetto di condotta professionale rispetto un codice deontologico che i professionisti si sono dati.
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Re: Legge n. 4/2013: professioni non organizzate

Messaggioda Sergio P. Del Bello » 14/10/2016, 22:37

La circolare Accesso dei liberi professionisti ai Fondi SIE emessa dalla Agenzia per la coesione territoriale,
in seguito a sollecitazioni da parte delle Autorità di Gestione dei Programmi operativi cofinanziati dai Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) chiarisce oltre ogni dubbio che ai fini del rispetto delle norme europee, deve poter accedere come impresa alle misure cofinanziate con i Programmi operativi comunitari "qualsiasi entità a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che svolga un'attività economica". Sono incluse le entità che svolgono attività a titolo individuale e non possono essere ammessi criteri che selezionano sulla base della legge 4/2013.

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La norma vincolante è quella europea, la legge italiana serve solo a chiarire
Le norme europee richiamate sono il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.
La circolare evidenzia che la norma approvata dalla legge di stabilità 2016 (comma 821), che prevede l’estensione dei Programmi operativi regionali del Fondo Sociale Europeo (FSE) e del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) rientranti nella Programmazione 2014-2020 ai liberi professionisti, ha mera funzione di chiarimento, in quanto i professionisti sono già qualificati PMI ai sensi della Raccomandazione CE 2003/361/CE, del 6 maggio 2003.

Illegittima ogni esclusione sulla base della legge 4/2013
La circolare sottolinea che deve "ritenersi illegittima l'esclusione, comunque perseguita, dei liberi professionisti dalle misure di accesso ai Fondi SIE così come qualsiasi vincolo e/o condizione che abbia l'effetto di limitare, inibire, ostacolare la libera partecipazione ai relativi bandi/procedure di selezione".

Suddividere appalti per favorire massima partecipazione dei professionisti
Infine la circolare ricorda che la nuova normativa in materia di appalti pubblici consente la suddivisione in lotti degli appalti per favorire la massima partecipazione alle gare d'appalto e che tali appalti dovranno essere aperti a tutti i professionisti.

Tra i bandi ancora aperti, due sono chiaramente in violazione di quanto richiamato dalla circolare:

INTRAPRENDO della Regione Lombardia. Per leggere le condizioni di accesso occorre consultare il manuale di adesione , dove a pagina 13 le tipologie di professionisti contemplate sono due : Iscritto ad un albo professionale e Aderente a una associazione professionale dell'elenco MISE. Bando aperto sino ad esaurimento fondi e comunque non oltre 31 dicembre 2020.

HORIZON 2020 della Regione Calabria: come si può verificare a pagina 5 dell'Avviso Pubblico per essere ammessi al bando come professionisti occorre "essere iscritti agli ordini professionali oppure aderire alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 ed essere in possesso dell’attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013"

Le regioni Lombardia e Calabria interverranno?
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