Legislazione su conservazione e scarto

Re: Legislazione su conservazione e scarto

Messaggioda Sergio P. Del Bello » 16/12/2019, 1:39

Docs Italia, 20/11/2019

Linee Guida per la stesura del piano di cessazione del servizio di conservazione dei documenti digitali

Linee guida ex art. 71 del CAD

L’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) ha messo in consultazione le per la stesura del piano di cessazione del servizio di conservazione dei documenti digitali. Il documento è disponibile sulla piattaforma Docs Italia e potrà essere commentato su Forum Italia fino al 20 dicembre.

Il Codice dell’Amministrazione Digitale - specifica una nota - stabilisce che tutti i soggetti accreditati per l’erogazione del servizio di conservazione dei documenti digitali devono predisporre un piano di cessazione del servizio.

Le linee guida (...) definiscono lo schema del piano, indicando nel dettaglio la struttura del documento e i relativi contenuti per facilitarne la compilazione da parte dei conservatori e per rendere il processo di cessazione rispondente alle esigenze dei soggetti che affidano il servizio a un conservatore accreditato.
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Re: Legislazione su conservazione e scarto

Messaggioda Sergio P. Del Bello » 13/11/2018, 9:19

Approvato dalla Soprintendenza archivistica e bibliografica della Toscana

Il Massimario di selezione dell'Università degli Studi di Firenze
A cura di
Elisa Cavigli, Fabio Silari
02/10/2018

Esemplato su diversi lavori realizzati all'interno della nostra Community, basato sulla normativa vigente
e con il sistema di classificazione a fare da guida all'eliminazione legale di fascicoli e serie.
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Re: Legislazione su conservazione e scarto

Messaggioda Sergio P. Del Bello » 13/02/2018, 10:25

Bergamosera, 11/04/2016, Vincenzo Fusco

Cartelle Equitalia e imposte: quando vanno in prescrizione e decadenza

L'avvocato Vincenzo Fusco spiega quali sono i termini entro cui l'ente può agire e quali no

Gentile avvocato, ho ricevuto pochi giorni fa una cartella esattoriale da Equitalia con la quale viene preteso il pagamento di un’Irpef riferita all’anno 2009. È ancora possibile che Equitalia chieda il pagamento dell’imposta dopo gli oltre cinque anni già trascorsi oppure il credito erariale si è estinto per prescrizione?

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Caro lettore,
per fare chiarezza sulla tematica è opportuno preliminarmente fare una distinzione tra prescrizione e decadenza nell’ambito della riscossione dei tributi.

Il termine di prescrizione è quello accordato ad Equitalia, dopo la notifica della cartella di pagamento, per incassare il credito o mediante la rinotifica della cartella stessa, oppure agendo con atti esecutivi (pignoramento, ipoteca, fermo amministrativo, ecc.).

Il termine di prescrizione, come chiarito più avanti, non è uguale per tutti i tributi e può essere interrotto quando, prima dello spirare del termine, Equitalia provveda a notificare una intimazione o un sollecito di pagamento.

Il termine di decadenza, invece, è quello entro il quale Equitalia deve, per la prima volta, notificare al contribuente la cartella di pagamento, dopo che l’imposta o la sanzione sia stata iscritta a ruolo, cioè dopo che l’ente creditore del tributo (ad esempio, Agenzia delle Entrate) ha provveduto ad affidare la riscossione ad Equitalia.

Anche il termine di decadenza può variare in base al tipo di contestazione e può essere (almeno per le imposte per le quali è prescritta la presentazione della dichiarazione) di due, tre o quattro anni decorrenti da quello di presentazione della dichiarazione stessa.

Ad esempio, la decadenza per l’Irpef dovuta a seguito dei controlli automatici della dichiarazione dei redditi si determina il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione; la decadenza per l’Irpef dovuta a seguito del controllo formale della dichiarazione dei redditi e dell’Iva si ha il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
La decadenza per l’Irpef dovuta a seguito di accertamento definitivo si realizza il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.
...
Come accennato, i termini di prescrizione variano in base alla natura del credito; è utile, quindi, riportare in sintesi i termini di prescrizione riferiti alle imposte di maggior rilievo:
– Si prescrivono in 10 anni l’imposta ipocatastale, l’imposta di registro, l’Iva, l’Irpef, l’Irap, i diritti annuali della Camera di Commercio, la Tasi, il canone Rai;
– Si prescrivono in 5 anni le sanzioni amministrative tributarie, l’Imu, l’Ici, la Tari (imposta sui rifiuti), i contributi Inps, i contributi Inail, la Tosap, le contravvenzioni al codice della strada.

Se il periodo di prescrizione viene interrotto (se cioè nell’arco dei 10 o 5 anni, a seconda della natura del tributo, Equitalia notifichi un sollecito o un’intimazione di pagamento) il termine di prescrizione riprende da capo.

Se invece matura la prescrizione, senza alcun atto interruttivo, il credito erariale non dovrà più essere pagato e Equitalia non può più procedere alla riscossione coattiva, dovendo invece provvedere a eliminare la cartella ormai prescritta.

Può darsi il caso, tuttavia, che Equitalia non effettui l’annullamento della cartella prescritta e proceda comunque all’attivazione di procedure esecutive (ad esempio, mediante un preavviso di ipoteca o di fermo auto) ed è bene perciò che il contribuente, con l’assistenza di un avvocato, provveda a tutelarsi, facendo opposizione dinanzi al giudice.
...
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Re: Legislazione su conservazione e scarto

Messaggioda Sergio P. Del Bello » 24/01/2018, 0:09

FiscoPiù, 22/01/2018

L’esattore deve conservare le prove che attestano la notifica della cartella ben oltre cinque anni

I documenti che attestano la notifica della cartella di pagamento devono essere conservati, da parte dell’esattore, ben oltre i cinque anni. Lo ha specificato la Suprema Corte con la sentenza del 19 gennaio 2018, n. 1302, con la quale ha respinto il ricorso avanzato da Equitalia.

Tutto, secondo il Supremo Consesso, si gioca sull’onere della prova, che deve essere assolto mediante la produzione in giudizio della relata di notificazione o dell’avviso di ricevimento della raccomandata postale; i documenti equipollenti, come i registri o gli archivi informatici dell’Amministrazione finanziaria, o ancora le attestazioni dell’ufficio postale, non possono aver valore di prova.

«In assenza di tali produzioni – si legge in ordinanza – l’onere probatorio posto a carico del concessionario non risulta assolto. Né quest’ultimo può fondamentalmente avvalersi del disposto di cui all’art. 26 del D.P.R. 602/1973, secondo cui il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento, ed ha l’obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell’Amministrazione finanziaria: tale norma, infatti, non enuclea un’ipotesi di esenzione, oltre il quinquennio, dall’onere della prova a vantaggio del concessionario, limitandosi a stabilire che quest’ultimo conservi la prova documentale della cartella notificata a soli fini di esibizione al contribuente o all’Amministrazione».
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Re: Legislazione su conservazione e scarto

Messaggioda Sergio P. Del Bello » 05/11/2017, 16:33

03/11/2017

La Direzione generale Archivi ha recentemente avviato una campagna di scansione ed acquisizione in formato digitale dei

Piani di conservazione e massimari di scarto

disponibili per lo più in formato cartaceo, i cui risultati sono ora accessibili dalla sezione dedicata del sito web Archivi (http://www.archivi.beniculturali.it)
L’intento è di mettere a disposizione, in particolare agli Uffici preposti alla tutela degli archivi prodotti dagli Enti pubblici, statali e non statali, un utile supporto alle attività di sorveglianza e vigilanza sul territorio nazionale.

La sottosezione raccoglie i Piani di conservazione e massimari di scarto disponibili, per lo più in formato cartaceo, presso la Direzione generale Archivi, resi in formato digitale ricercabile e scaricabili in formato pdf.
L’elenco di seguito comprende Piani di conservazione, relativi prevalentemente a documentazione prodotta da uffici statali, non altrimenti reperibili on line, mentre si è ritenuto più agevole rinviare alla specifica sezione Progetti di tutela>progetti conclusi di questo stesso sito per gli strumenti elaborati nel corso degli anni da appositi Gruppi di lavoro promossi e coordinati dalla Direzione generale Archivi.
Tale raccolta sistematica, comprende, oltre ai Piani di conservazione di più recente elaborazione, indispensabili strumenti di riferimento per la valutazione delle proposte di scarto, anche materiali meno recenti, in alcuni casi superati da elaborazioni successive o la cui attualità è venuta meno a seguito delle trasformazioni istituzionali subite dagli uffici cui si riferiscono e che tuttavia si è ritenuto utile rendere fruibili quale eventuale sussidio, per gli Istituti dipendenti, nella valutazione della natura dei documenti prodotti dagli Enti nell’ambito di altre attività di tutela quali la vigilanza sul mercato antiquario e la circolazione di beni culturali.

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Re: Legislazione su conservazione e scarto

Messaggioda msilviab » 01/10/2015, 10:54

Buongiorno, grazie per il riscontro
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Re: Legislazione su conservazione e scarto

Messaggioda Sergio P. Del Bello » 23/09/2015, 0:46

Oltre a ciò che correttamente le ha indicato Davide, mi chiedo se nel suo ente non avete approvato il manuale di gestione del protocollo informatico all'interno del quale viene appunto dovrebbe essere data indicazione su quali soluzioni sono state adottate in merito alla questione della selezione e conservazione.
In merito provi a effettuare una ricerca qui nel forum con la parola chiave "manuale*"
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Re: Legislazione su conservazione e scarto

Messaggioda Davide Dionisi » 22/09/2015, 18:35

Per quel che riguarda gli Enti Pubblici Locali Comuni, più che fonti legislative in senso stretto - per quel che concerne il titolario Astengo - gira un massimario di selezione e scarto della Soprintendenza toscana, adeguato successivamente da quella lombarda, con riportate categorie e documentazione-tipo. Per il nuovo titolario comunale (dal 2005) è stato redatto un piano di conservazione ad hoc. Si trova sul sito della Direzione Generale. Per altri enti pubblici, credo ci siano in rete fonti apposite (p.e. procedamus.it per le università) e sui siti delle SA dovrebbero esserci i materiali appositi.

Sono sicuro che si rivolgerà ai funzionari della Soprintendenza Archivistica competente per Regione avrà tutte le indicazioni necessarie.
Davide Dionisi
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Legislazione su conservazione e scarto

Messaggioda msilviab » 22/09/2015, 11:38

Buongiorno,
premetto che credo sia una domanda (quella che sto per fare) per la quale dare una risposta non sia per nulla semplice, però ci provo lo stesso, non riuscendo a trovare le risposte da sola (dopo aver letto svariate leggi e decreti).
Mi chiedo se esista una qualche norma in cui siano indicati esplicitamente i tempi di conservazione della documentazione di ente pubblico.
Leggo su più fonti che in genere si distingue tra 5, 10, 20, 40 anni, oltre a tutto ciò che va conservato illimitatamente.
Ma questi numeri da quali fonti legislative si possono desumere?
Possibile che sia così difficile trovarle?
Ringrazio in anticipo
Silvia
msilviab
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