Firma digitale-elettronica: parliamone e informiamoci

Re: Firma digitale-elettronica: parliamone e informiamoci

Messaggioda Sergio P. Del Bello » 30/07/2016, 16:52

Online la newsletter n. 7/2016 di AIFAG

Sommario
- Costituzione start-up innovative con firma digitale: sono tutti d’accordo?
- La Coalizione dei Conservatori Accreditati chiede l'intervento dell'ANTITRUST: si rispetti la concorrenza
- Il convegno AIFAG segna un nuovo punto di partenza per il mercato delle firme elettroniche e della biometria
- AgID pubblica in GU il valore dei codici identificativi del certificato relativo alle chiavi utilizzate per la sottoscrizione dell'elenco pubblico dei certificatori accreditati
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Re: Firma digitale-elettronica: parliamone e informiamoci

Messaggioda Sergio P. Del Bello » 09/06/2016, 22:14

ForumPA, 26/04/2016 di Massimiliano Nicotra, avvocato

Firma digitale, come cambierà in Italia dopo eIDAS

Eidas prevede che il certificato qualificato debba essere “valido al momento della firma”. I servizi di convalida riconosciuti dall’ordinamento italiano non forniscono tale tipologia di verifica, quindi l’Italia dovrà adeguare la normativa prevedendo che il momento di generazione della firma venga attestato all’interno del documento informatico

La crescente diffusione delle firme elettroniche nelle attività dei privati, soprattutto nel settore bancario, e nella pubblica amministrazione, con particolare riferimento al processo telematico, rende opportuno dar conto delle modalità con cui può essere verificato un file firmato digitalmente e dei possibili sviluppi che saranno introdotti in seguito all’entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 910/2014 (cd. Regolamento eIDAS).
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Come verificare un documento

E’ stato già chiarito che la normativa italiana impone ai certificatori accreditati di indicare un o distribuire uno strumento che consenta di verificare i file sottoscritti digitalmente nel formato CAdES o XAdES.

L’Agenzia per l’Italia Digitale sul proprio sito internet ha un’apposita sezione in cui indica i software che possono essere utilizzati a tale scopo nonché i servizi online che consentono di verificare file firmati digitalmente in vari formati.

La verifica di un file, pertanto, potrà avvenire sia scaricando un apposito software sul computer (avendo l’accortezza di aggiornare all’avvio le liste di revoca e sospensione dei certificati), sia utilizzando uno strumento di verifica online che non richiede l’installazione di software particolari.
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Cosa prevede il Regolamento eIDAS

Com’è noto il 1° luglio 2016 entrerà in vigore il Regolamento (UE) n. 910/2014, in materia di identificazione e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (cd. Regolamento eIDAS).

Il Regolamento disciplina il servizio di convalida di una firma elettronica qualificata come un servizio fiduciario specifico , che può essere reso da un prestatore di servizi fiduciari qualificato o non qualificato.

In particolare, l’art. 32 regola quello che può essere definito come processo di convalida “semplice” della validità di una firma elettronica, stabilendo i requisiti della stessa affinché tale processo dia esito positivo:

a) il certificato associato alla firma, al momento della generazione della stessa, deve essere conforme a quanto previsto nell’Allegato I del Regolamento;

b) il certificato qualificato è stato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e deve essere valido al momento della firma;

c) i dati di convalida della firma corrispondono ai dati trasmessi alla parte facente affidamento sulla certificazione;

d) l’insieme unico di dati che rappresenta il firmatario nel certificato è correttamente trasmesso alla parte facente affidamento sulla certificazione;

e) l’impiego di un eventuale pseudonimo è chiaramente indicato alla parte facente affidamento sulla certificazione, se uno pseudonimo è stato utilizzato al momento della firma;

f) la firma elettronica è stata creata da un dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata;

g) l’integrità dei dati firmati non è stata compromessa;

h) i requisiti di cui all’articolo 26 del Regolamento eIDAS, ossia i requisiti che identificano una firma elettronica avanzata, siano soddisfatti al momento della firma.

E’ inoltre stabilito che il sistema utilizzato per convalidare la firma elettronica qualificata deve fornire alla parte facente affidamento sulla certificazione il risultato corretto del processo di convalida consentendole di rilevare eventuali questioni attinenti alla sicurezza.
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Messaggioda Sergio P. Del Bello » 15/01/2016, 9:51

FPA, 16/12/2015, di Luigi Foglia ed Enrica Maio, Digital & Law Department – Studio Legale Lisi

Un focus sul decreto in materia di sottoscrizione digitale dei documenti informatici classificati

Un focus sul decreto in materia di sottoscrizione digitale dei documenti informatici classificati

L'approfondimento dello Studio legale Lisi questa settimana è dedicato alla nuova normativa relativa ai documenti informatici classificati con il vincolo di segretezza (attribuito per limitare la circolazione di informazioni la cui eventuale diffusione non autorizzata rischierebbe di arrecare un pregiudizio agli interessi nazionali), a cui sono chiamate a rispondere i soggetti pubblici e privati interessati
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Messaggioda Sergio P. Del Bello » 06/12/2015, 1:02

Nel supplemento ordinario n. 65 alla G.U. del 05/12/2015, n. 284, pubblicato
il DPCM 6 novembre 2015:

Disciplina della firma digitale dei documenti classificati (decreto n. 4/2015)
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Messaggioda Sergio P. Del Bello » 13/04/2015, 10:33

Parer, 14/04/2015:

Un commento a una sentenza in materia di PEC e firma digitale

A firma di Sarah Ungaro e Stefano Frontini, è stato pubblicato sul sito di ANORC, l’Associazione degli operatori e responsabili della conservazione digitale

Con la sentenza n. 1450, depositata il 10 marzo del 2015, il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Campania ha accolto un ricorso del Comune di Terzigno, in provincia di Napoli, che aveva presentato quattro istanze di finanziamento alla Regione Campania, inviandole tramite posta elettronica certificata, ma sprovviste di firma digitale, e si era visto rifiutare le domande dalla Regione proprio per la mancanza della sottoscrizione digitale.
Come si apprende dall’approfondimento di Sarah Ungaro e Stefano Frontini per il sito di ANORC, il TAR Campania ha preso le parti del Comune affermando che l’inoltro delle richieste di finanziamento alla Regione sarebbe avvenuto nel rispetto di quanto disposto art. 65, comma 1, lettera c bis del Codice dell'Amministrazione digitale (Decreto legislativo numero 82 del 2005), col quale si afferma che "le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle P.A. e ai gestori di servizi pubblici ai sensi dell'art 38, commi 1 e 3, del decreto DPR 455/2000 sono valide se trasmesse dall'autore mediante propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell'art. 71, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato". ...
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Messaggioda Sergio P. Del Bello » 11/04/2015, 22:49

Parer, 07/04/2015:

Non valide le procure speciali inviate via e-mail non certificata e prive di firma digitale

Lo ha stabilito una sentenza della Cassazione civile, oggetto di un approfondimento di Michele Iaselli su Altalex

“La Suprema Corte – scrive Michele Iaselli in apertura – con la sentenza n. 25434 del 4 dicembre 2014 sostiene l'invalidità della procura speciale rilasciata all'estero su foglio separato dall'atto di costituzione in giudizio, trasmesso via posta elettronica non certificata, della sottoscrizione apposta all'estero al quale l'avvocato mandatario abbia in Italia dichiarato l'autenticità, per violazione della necessaria forma di trasmissione mediante documento informatico sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui la procura si riferisce”. ...
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Messaggioda Sergio P. Del Bello » 20/02/2015, 1:46

Firme digitali remote: autocertificazioni valide fino al primo settembre

L’annuncio sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale: con un nuovo decreto si stabilisce la proroga del termine massimo per l’utilizzo di sistemi di firma digitale remota su dispositivi non certificati, precedentemente fissato al 9 febbraio

Sostituzione dei dispositivi di firma digitale remota
02/02/2015

Il termine previsto dal DPCM 19 luglio 2012, che consente di utilizzare la firma digitale remota su dispositivi non certificati fino al 9 febbraio 2015, è stato differito al 1° settembre 2015, con DPCM 5 febbraio 2015 a firma dei Ministri Madia, Guidi, Padoan. - See more at: http://www.agid.gov.it/notizie/sostituz ... P5BDi.dpuf
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Re: Firma digitale-elettronica: parliamone e informiamoci

Messaggioda Sergio P. Del Bello » 18/12/2014, 18:38

Da techeconomy.it, 17/12/2014 di Eugenio Stucchi:

Firma grafometrica: quali novità dal Garante per la protezione dei dati personali?

Eugenio Stucchi, direttore scientifico di AIFAG, notaio, ha pubblicato su Tech Economy un interessante articolo dal titolo: Firma grafometrica: quali novità dal Garante per la protezione dei dati personali? Nel testo sono stati approfonditi i temi che legano la firma grafometrica alla privacy.
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Messaggioda Sergio P. Del Bello » 18/12/2014, 18:33

Segnalo un commento al Provvedimento del Garante su biometria e grafometria
degli avvocati Luigi Foglia e Graziano Garrisi del Digital & Law Department

Con un comunicato stampa di oggi, 26 novembre 2014, il Garante Privacy ha dato notizia della disponibilità[1], sul proprio sito, dell'attesissimo "Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria e firma grafometrica". Un primo schema del provvedimento era stato già posto in consultazione pubblica tra maggio e giugno di quest'anno, e, proprio in tale occasione, sono state fornite al Garante molte interessanti osservazioni (tra le quali quelle di ANORC, in gran parte inserite nel testo finale) che hanno contribuito alla definizione del provvedimento approvato in maniera definitiva lo scorso 12 novembre e ora in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento, riporta ...
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Re: Firma digitale-elettronica: parliamone e informiamoci

Messaggioda Sergio P. Del Bello » 12/12/2014, 0:01

Segnalo un articolo su ForumPA di Luigi Foglia e Sarah Ungaro*, 10/12/2014

L’utilizzo della firma elettronica avanzata e grafometrica nel settore pubblico alla luce del nuovo Provvedimento del Garante privacy

L'aumento di dispositivi e tecnologie che leggono i nostri dati biometrici per accertare la nostra identità (impronte digitalie e vocali, iride, firma etc) hanno spinto il garante per la privacy a pronunciarsi sui modi in cui la raccolta ed il trattamento di questi dati sono da considerarsi leciti. Nell'ambito della collaborazione di FORUM PA con lo Studio legale Lisi, Luigi Foglia e Sarah Ungaro colgono l'occasione per fare il punto sulle diverse firme elettroniche e i loro ambiti di applicazione.
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A tal proposito, per evitare possibili confusioni, è importate effettuare dei dovuti distinguo tra le firme grafometriche e le firme realizzate con prodotti hardware che si limitano ad acquisire l’immagine digitale della firma del sottoscrivente attraverso un tablet senza però acquisire alcun dato biometrico. Per questo motivo, quest’ultimo tipo di firma può essere facilmente disconosciuto, in quanto rimane privo degli ulteriori elementi grafometrici tipici della “sottoscrizione su carta” e non possiede, quindi, elementi concretamente utilizzabili in un processo di verificazione: la sua efficacia giuridica è residuale e rimane dunque quella prevista dagli artt. 2712 (Riproduzioni meccaniche) e 2719 (Copie fotografiche di scrittura) del Codice Civile[7].
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